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La locuzione “danaro o altra utilità” in luogo del termine “retribuzione” per

2. La nuova struttura dei delitti di corruzione

2.6. La locuzione “danaro o altra utilità” in luogo del termine “retribuzione” per

“retribuzione” per definire l’oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale.

La conferma che l’estensione corrisponde all’intento riformatore si coglie, inoltre, dalla circostanza che il legislatore, per indicare il pagamento, non ricorre più al termine “retribuzione”373. L’art 318 c.p. era l’unica ipotesi di corruzione nella quale compariva il requisito della retribuzione374, proprio perché qui il disvalore si riferiva all’offesa non della legalità dell’azione amministrativa, essendo l’atto necessariamente conforme ai doveri di ufficio,

372 E. FOLLIERI, Situazioni giuridiche soggettive dell’amministrazione, cit., 142 in M. GAMBARDELLA Dall’atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione “impropria” in Archivio Penale gennaio–aprile 2013 fascicolo 1 anno LXV p. 23 ss.

373 T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione, in Archivio Penale settembre–dicembre 2012, fascicolo 3, anno LXIV, p. 784 ss.

374 Cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 163; C.F. GROSSO, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, coordinato da T. Padovani, Torino, 1996, 201; in M. GAMBARDELLA Dall’atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione “impropria” in Archivio Penale gennaio–aprile 2013 fascicolo 1 anno LXV p. 23 ss.

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ma della sua gratuità375. E per la “retribuzione” innestata sul sinallagma della corruzione impropria sorgeva la questione della “proporzione” tra la prestazione del privato e il valore dell’atto dovuto; questione del tutto estranea all’ipotesi del pagamento effettuato per un atto contrario ai doveri d’ufficio, in cui, essendo in gioco l’offesa alla correttezza dell’attività della pubblica amministrazione, ogni dazione indebita era idonea ad integrare la fattispecie376. Il requisito della retribuzione designava la caratteristica di “corrispettivo” riguardo all’atto amministrativo legittimo da adottare o già adottato, implicando di conseguenza che l’atto fosse esattamente determinato e potesse così rappresentare il termine di paragone della retribuzione377. A tal proposito bisogna sottolineare che proprio la qualificazione “retributiva” della dazione aveva alimentato quelle posizioni giurisprudenziali secondo cui la stessa traduceva la precisa volontà del legislatore di escludere dall’ambito di applicazione della incriminazione «tutte quelle situazioni non caratterizzate da un vero e proprio rapporto “sinallagmatico” tra la prestazione del corruttore e quella del corrotto e di includervi, al contrario, solo quelle dazioni o promesse proporzionate al tipo e all’importanza della prestazione richiesta al pubblico ufficiale, sicché, in definitiva, il reato doveva essere escluso sia nel caso di minima entità dell’utilità sia in quello di evidente sproporzione rispetto al vantaggio ottenuto»378.

Sorge la questione se, soppresso il carattere “retributivo” della dazione, il requisito della proporzionalità sia ancora essenziale ai fini della configurabilità del reato ovvero se da esso si possa d’ora in poi prescindere379. Tale elemento è stato interpretato in giurisprudenza secondo

375 T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione, in Archivio Penale settembre–dicembre 2012, fascicolo 3, anno LXIV, p. 784 ss.

376 T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione, in Archivio Penale settembre–dicembre 2012, fascicolo 3, anno LXIV, p. 784 ss.

377 Così V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. V, Torino, 1982, 220 in M. GAMBARDELLA Dall’atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione “impropria” in Archivio Penale gennaio–aprile 2013 fascicolo 1 anno LXV p. 23 ss.

378 Vedi Sez. 6, n. 4072 del 09/02/1994, Mambelli, Rv.197982; Sez. 6, n. 16837 del 26/09/1989, Gandiosi, Rv.182739; Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999, Di Pinto, Rv. 213886. 379 Rel. n. III/11/2012

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l’idea di «una determinata “proporzione” tra le due prestazioni del sinallagma, affermandosi per quanto concerne le piccole regalie d’uso (munuscula) che il delitto di corruzione di cui all’art. 318 c.p. non è configurabile soltanto se esse, per la loro modicità, escludono la ipotizzabilità di corrispettivo dell’atto di ufficio, previo giudizio di proporzione tra il dono e l’atto medesimo»380

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Nel recente passato il concetto di proporzione è stato esaminato anche dalle Sezioni unite penali, le quali hanno sostenuto che esso deve essere inteso nel senso di «mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale». La Corte aveva però altresì precisato che l’elemento della proporzionalità interessava solo la corruzione impropria, che si riferisce alla “retribuzione non dovuta” per il compimento di un atto dell’ufficio, e non pure la corruzione propria, in cui non si fa riferimento al concetto di “retribuzione”, essendo sufficiente che la ratio sia correlata all’atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l’accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto381.

In dottrina ci si è chiesti se il superamento della prospettiva sinallagmatica con l’abbandono della nozione di retribuzione, che aveva consentito di escludere la rilevanza penale di piccoli doni od omaggi (munuscula), determina come conseguenza logica ed inevitabile la riconducibilità delle regalie in precedenza tollerate all’area del penalmente rilevante382.

Si è tuttavia osservato che bisognerà tener conto della nuova previsione — da inserire nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 54 d.lgs. n. 165 del 2001) — che vieta a costoro «di

380 Cass.,Sez.VI, 9 febbraio 1994,Mambelli,Cass.pen., 1995, 2136;Id., 26 settembre 1989,Gandiosi, ivi, 1991, 751; Id., 21 novembre 1983, Corrarati, in Mass. Uff., n. 163610; in M. GAMBARDELLA Dall’atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione “impropria” in Archivio Penale gennaio–aprile 2013 fascicolo 1 anno LXV p. 23 ss.

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Cass. Pen., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni, in Cass. pen., 1996, 2892; in M. GAMBARDELLA Dall’atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione “impropria” in Archivio Penale gennaio–aprile 2013 fascicolo 1 anno LXV p. 23 ss..

382

In tal senso, D. BRUNELLI, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione, cit., 7 in M. GAMBARDELLA Dall’atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione “impropria” in Archivio Penale gennaio–aprile 2013 fascicolo 1 anno LXV p. 23 ss..

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chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia»383.

Infine, occorre segnalare che il legislatore del 2012, all’interno dell’enunciato, ha inserito l’avverbio “indebitamente”, al fine di denotare che la ricezione da parte dell’agente pubblico del denaro (o altra utilità) deve essere indebita. Si tratta però di una variazione meramente lessicale rispetto alla precedente locuzione impiegata nel testo dell’art. 318 c.p.: “[retribuzione] che non gli è dovuta”; nessuna modifica sul piano normativo, ma l’uso solo di una formula più sintetica per designare lo stesso concetto. In tal modo si conforma l’espressione “indebitamente” a quella usata dal legislatore per il delitto di concussione. Se pertanto il denaro o altra utilità sono dovute integralmente alla pubblica amministrazione o all’agente pubblico non si realizza il fatto tipico della corruzione per l’esercizio della funzione. Il denaro (o altra utilità) non è dovuto, è quindi indebito, quando si tratta di una dazione che alla stregua delle norme amministrative (leggi, regolamenti, prassi e consuetudini che disciplinano l’ufficio) il privato corruttore non ha il dovere di effettuare, che non trova cioè nell’ordinamento alcuna fonte giustificatrice: sia nell’an sia nel quantum384

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