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2. La nuova struttura dei delitti di corruzione

3.6. Profili di diritto intertemporali

Uno dei profili più problematici è quello relativo al dilemma del se la nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, dia luogo ad un fenomeno puramente successorio o ad un’abolitio criminis.

Va anticipato a tal proposito che la dottrina, per quanto riguarda i rapporti di diritto intertemporale tra l’originaria concussione per induzione e la nuova fattispecie di induzione indebita, ha sempre aderito alla tesi della continuità di tipo di illecito e, quindi, ad un fenomeno di carattere successorio, basandosi sul criterio di carattere puramente strutturale, nell’ambito del c.d. rapporto di continenza487.

Per inquadrare correttamente la questione, soprattutto data l’esistenza di orientamenti ondivaghi della prassi giurisprudenziale, senza aprioristiche prese di posizione, verifichiamo la sussistenza del fenomeno successorio o di

abolitio criminis alla luce dei tre tradizionali criteri utilizzati dalla dottrina e

dalla prassi, per giungere ad una soluzione che sia fondata da un punto di vista sistematico.

Se applichiamo al “nuovo” art. 319–quater il criterio del c.d. fatto in concreto488, per cui “punito prima, punito dopo, punito sempre”, dobbiamo concludere che prima il privato non era punito, perché, nella concussione per induzione, era qualificato come vittima, quindi siamo di fronte ad un fenomeno abolitivo. Tale conclusione deve essere, però, verificata anche alla

487 Così, in particolare, PADOVANI, La messa a “libro paga” del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria, in Guida al diritto, n. 48, I dicembre 2012, IX ss.; ID., Metamorfosi e trasfigurazione La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione, in Arch. Pen., 2012, 783 ss. e spec. 787 ss.; PULITANÒ, op. cit., 16–17; DOLCINI–VIGANÒ, op. cit., 16; cfr., altresì, VIGLIETTA, La L. 6 novembre 2012 n. 190 e la lotta alla corruzione, in Cass. pen., 2013, 17 ss. che, infatti, conclude anch’egli per l’esistenza di una continuità normativa; al contrario preconizza esattamente che la tesi della continuità del tipo di illecito, nel caso di specie, incontrerà prevedibilmente più di un ostacolo, BRUNELLI, Le disposizioni penali nella legge anticorruzione. Un primo commento, in Federalismi.it, 5 dicembre 2012, n. 23, I ss. e, quivi, 13; in A. MANNA, La scissione della concussione in due fattispecie distinte, nell’ambito di uno sguardo generale sulla recente riforma dei reati di concussione e corruzione, Archivio Penale gennaio–aprile 2013 fascicolo 1 anno LXV pp. 15–36.

488

Si veda PAGLIARO, Principi di diritto penale, PG., 8a, Milano, 2003, 119; in A. MANNA, La scissione della concussione in due fattispecie distinte, nell’ambito di uno sguardo generale sulla recente riforma dei reati di concussione e corruzione, Archivio Penale gennaio–aprile 2013 fascicolo 1 anno LXV pp. 15–36.

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luce degli alti due criteri. In base al criterio della “continuità del tipo d’illecito”, di origine germanica, il fenomeno è successorio se sono identici il bene giuridico e le modalità di condotta; nel caso di specie, seppur rimane immutato il bene giuridico, diversa è la modalità di aggressione dello stesso, tant’è vero che viene punito anche il privato. Secondo il criterio strutturale, c.d. di continenza, deve sussistere un quid pluris tra la nuova e vecchia normativa, che sussiste nel caso di specie, ma si tratta di un rapporto di specialità per aggiunta e non per specificazione, creando, in questo modo, una discontinuità del tipo di illecito, sia sotto il profilo dogmatico, che politico– criminale.

A questo punto, sembrerebbe che l’applicazione di tutti e tre i criteri ermeneutici elaborati per distinguere un fenomeno successorio da uno abolitivo ci porta a sostenere che non vi sia affatto continuità del tipo di illecito, bensì abolitio criminis totale tra l’originaria fattispecie di concussione mediante induzione e la nuova ipotesi criminosa di cui all’art. 319–quater c.p489. Se intendessimo aderire a tale conclusione i rapporti di diritto intertemporale tra le due fattispecie sarebbero risolti nel modo che segue: tra l’art. 317 previgente e l’attuale art. 317 v’è continuità normativa sotto il segno della permanenza sia del disvalore che della tipicità della condotta di costrizione; invece, tra l’art. 317 previgente e l’art. 319–quater vi è discontinuità normativa (fenomeno di abrogazione parziale, in quanto è stata eliminata la rilevanza concussiva della condotta di induzione), per cui se l’imputazione pregressa ex art. 317 era sussumibile sotto lo schema della costrizione, il fatto potrà essere punito ai sensi dell’art. 317 attuale, nel rispetto del principio della legge penale più favorevole ai sensi dell’art. 2, co. 4, c.p.; se l’imputazione in fatto era ambivalente, oscillante tra la costrizione e l’induzione, il giudice di merito dovrà in primo luogo definirne gli esatti confini, sussumendo dapprima il fatto in una o nell’altra ipotesi; procedendo, poi, a pronuncia liberatoria ex art. 2, co. 2, ove la condotta sia qualificabile come induzione. Nello stesso senso dovrà procedere, ove il fatto sia stato

489 A. MANNA, La scissione della concussione in due fattispecie distinte, nell’ambito di uno sguardo generale sulla recente riforma dei reati di concussione e corruzione, Archivio Penale gennaio–aprile 2013 fascicolo 1 anno LXV pp. 15–36.

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contestato inequivocabilmente come realizzato attraverso una condotta induttiva490.

Una tesi del genere produce effetti dirompenti nell’ambito dei processi in corso, sino a poter paventare una sorta di “amnistia mascherata”491

e, in tal senso, si può ben comprendere l’atteggiamento della maggior parte della dottrina e della giurisprudenza nelle prime pronunce sul punto, volto a sostenere, al contrario, un più “rassicurante” fenomeno successorio, prediligendo profili di politica giudiziaria e di difesa sociale, rispetto alla razionalità sistematica della disciplina del diritto intertemporale492.

Passiamo ora ad analizzare i percorsi interpretativi compiuti dalla Suprema Corte di Cassazione per risolvere la difficile questione relativa ai rapporti intertemporali tra le due fattispecie in esame.