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La marginalizzazione del ruolo del Parlamento di fronte alle sfide della nuova

3. IL PARLAMENTO EUROPEO TRA VOCAZIONE RAPPRESENTATIVA E ASIMMETRIA

3.4 ALLA RICERCA DELLA LEGITTIMAZIONE

3.4.1 La marginalizzazione del ruolo del Parlamento di fronte alle sfide della nuova

È nell’ambito delle dinamiche istituzionali precedentemente analizzate che va pensato e collocato il ruolo del Parlamento Europeo.

A dispetto del Trattato di Lisbona, che certamente ha contribuito ad un suo rafforzamento rispetto al passato, negli ultimi anni è emerso piuttosto chiaramente come il Parlamento

412 Ibidem

413 Schmidt V., Dealing with Europe’s other deficit, in “Public Policy Research, Vol.19, No.2

pp.108, 2012

414 Weiler J., Europe in Crisis. On ‘Political messianism’, ‘Legitimacy’ and the ‘Rule of Law’, in ‘Singapore Journal of

europeo non sia in grado di esercitare i suoi tradizionali poteri di indirizzo e controllo. La debolezza del PE è evidente soprattutto rispetto ad istituzioni come il consiglio Europeo verso cui, contrariamente a quanto avviene con la commissione, non ha adeguati poteri di investitura e controllo.

Con il trattato di Lisbona il Consiglio Europeo è divenuto infatti un’istituzione a tutti gli effetti; dal 2009 inoltre, come evidenziato precedentemente, questo ha giocato un ruolo da protagonista andando ben oltre la funzione di impulso conferitagli dai trattati per esercitare una vera e propria funzione di indirizzo politico ed assumendo il ruolo di gestore della crisi. La sempre maggiore importanza rivestita da tale istituzione avrebbe certamente richiesto un adeguato contrappeso al livello parlamentare, per rimanere nell’ambito di una democrazia rappresentativa. In realtà, le forme di controllo del Parlamento rispetto al Consiglio formalmente riconosciute si riducono all’obbligo da parte del presidente del Consiglio europeo di inviare una relazione al Parlamento Europeo dopo ogni riunione, oltre alla partecipazione del Presidente del Parlamento europeo all’avvio delle riunioni del Consiglio dove esprime gli orientamenti prevalenti del Parlamento.

Vista la composizione del Consiglio poi sembrerebbe naturale che il controllo gravi prevalentemente sulle assemblee nazionali416; anche in questo caso però gli strumenti del

parlamento nazionale risultano insufficienti per adempiere tale funzione. Nella migliore delle ipotesi, infatti, ciascun parlamento nazionale può verificare che il proprio rappresentante seduto al consiglio abbia agito tutelando l’interesse nazionale, ciò che manca invece è un controllo, per così dire, in chiave europea.

Non si può non considerare, inoltre, come le misure del Fiscal Compact incidano direttamente sulle politiche di bilancio degli Stati Membri, con pesanti risvolti negativi sulla percezione della legittimazione democratica delle soluzioni adottate al livello sovranazionale. Il deficit democratico percepito è un tema dunque abbastanza complesso, in quanto non deriva solamente dalla prevalenza del carattere intergovernativo su quello comunitario o dalla mancanza di output legitimacy e di un nuovo messianismo politico, ma anche, e, soprattutto, dall’entrata in vigore di nuovi strumenti giuridici al di fuori delle istituzioni europee che non coinvolgono tutti gli stati membri( Fiscal Compact)417. Il Parlamento

europeo sembra infatti incapace di adattare il suo funzionamento interno alla geometria variabile dell’Unione e al suo orientamento intergovernativo, in quanto le sue radici e le sue

416 Lupo N., Parlamento Europeo e Parlaenti Nazionali nella costituzione composite dell’UE: le diverse letture possibili, in

AIC, 3/2014

procedure istituzionali sono ancorate nel c.d. metodo comunitario, che la nuova governance economica ha de jure e de facto superato418.

Anche l’incremento continuo delle competenze formali attribuite al Parlamento dai trattati, sperimentato dall’Atto Unico Europeo in poi, oggi sembra aver subito un arresto. Nonostante alcuni strumenti che le procedure designate dal six pack e dal Fiscal Compact gli attribuiscono, il PE sembra essere stato coinvolto troppo tardi: non potendo né concorrere alla fissazione delle priorità strategiche del semestre Europeo né alla revisione delle raccomandazioni specifiche una volta adottate dal Consiglio419, al parlamento non viene

infatti conferito alcun potere decisionale .

Molti strumenti e procedure riguardanti esclusivamente l’Eurozona poi (meccanismo europeo di stabilità e fondo EFSF) non dipendono dal budget europeo, dove il Parlamento ha l’ultima parola.

L’Assemblea di Strasburgo viene dunque relegata a un ruolo meramente consultivo/ informativo, non avendo a voce in capitolo nel controllo e nel decision making di questi strumenti420.

Allo stesso tempo però, va evidenziato come la nuova goverannce economica europea, sotto specifici profili, abbia rafforzato la posizione del Parlamento Europeo rispetto alla precedente versione del patto di stabilità421.Un esempio fra tutti è quello del c.d. “dialogo

economico”, prassi attraverso la quale il Parlamento si confronta con i vertici di alcune tra le principali istituzione europee ( BCE, Commissione, Vertice Euro).

Il Parlamento infine ha giocato un ruolo decisivo nell’adozione di normative fondamentali per la governance economica, come il six pack ed il two pack, entrambe adottate infatti tramite la procedura di co-decisione422.Tuttavia non si può non evidenziare il fatto che gli strumenti

da queste ad esso conferiti siano di natura prettamente consultivi423 .

Il problema sembra dunque essere duplice: da un lato il poco coinvolgimento del Parlamento Europeo nella costruzione delle misure economiche, dall’altro quel poco coinvolgimento esistente incorre in problemi di legittimazione democratica in quanto spesso

418 Griglio E., Lupo N., Towards an asymmetric European Union, without an asymmetric Parliament, pp. 10-12 419 Fasone, C., Griglio. E, Can Fiscal Councils enhance the role of National Parliaments in the European Union? A

comparative analysis, in De Witte, B. - Héritier, A. – Trechsei, A.H., The Euro Crisis and the state of European

Democracy, European University Institute e-book, .2013

420 Maurer, A., National Parliaments in the Architecture of Europe after the Constitutional Treaty, in G. Barrett (ed.),

National Parliaments and the European Union: The Constitutional Challenge for the Oireachtas and Other Member State Legislatures, Dublin, Clarus Press, 2008, pp. 64 ss

421 Nugnes F., I riflessi della nuova governance economica sul parlamento europeo e del parlamento italiano, pp. 12-14 422 Craig P., The financial Crisis, The Eu institutional Order and Costitutional Responsibility, paper presentato FIDE

Conference in Copenaghen, 2014, http://ssrn.com/abstract=2517434, pp.21

423 K. Tuori, The European Financial crisis. Costitutional aspects and implications. EUI Working papers, Law 2012/28,

i parlamentari votanti non corrispondono con gli Stati membri contraenti della misura in questione.