1. L’azione normativa dell’OMS
1.3 Le nuove International Health Regulations (IHR) del 2005
1.3.6 Le nuove IHR e i diritti umani
Le nuove IHR costituiscono un passo avanti significativo anche con riguardo al riconoscimento dei diritti umani. L’approccio tradizionale alla diffusione internazionale delle malattie infatti si era sviluppato prima della nascita delle norme internazionali relative ai diritti umani, le quali dunque non erano state prese in considerazione dalle precedenti IHR. Le nuove IHR invece incorporano anche principi sui diritti umani, riconoscendo gli effetti che le azioni a tutela della salute pubblica possono avere sui diritti civili e politici, come la sicurezza della persona e la libertà di circolazione244.
238 Cfr. art. 43 par. 3 IHR. 239 Cfr. art. 43 par. 4 IHR.
240 Cfr. in particolare gli artt. 2 e 3 del WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, sottoscritto nell’ambito dell’Uruguay Round (1986-1994), il cui testo è
consultabile su: https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.
241 Cfr. art. 11 dell’SPS Agreement e, per il procedimento di risoluzione delle controversie
dell’OMC, l’Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), disponibile su: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm.
242 Il procedimento di risoluzione delle controversie previsto all’art. 56 delle IHR è difatti meramente
su base volontaria.
243 Cfr. D.P. FIDLER, L.O. GOSTIN, The New International Health Regulations cit. p. 91. 244 Cfr. ivi, p. 87.
Innanzitutto le nuove IHR proclamano che “[t]he implementation of these
Regulations shall be with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons”245. Questa disposizione fa sorgere il dubbio se le nuove IHR si conformino ai principi sui diritti umani già esistenti. Questi ultimi246 prevedono che, affinché una misura sulla salute pubblica limiti in maniera lecita un diritto civile o politico sia necessario che essa: risponda ad un’imminente necessità pubblica o sociale; persegua un fine legittimo; sia proporzionata a tale legittimo fine e non sia più restrittiva di quanto sia necessario per raggiungere l’obiettivo ricercato attraverso la restrizione del diritto. Le misure restrittive dei diritti civili e politici devono inoltre essere applicate in maniera non discriminatoria247 e gli individui privati della libertà devono comunque essere trattati nel rispetto della loro dignità248.
Le nuove IHR contengono numerose disposizioni che riflettono questi principi: come abbiamo visto, esse infatti prevedono che gli Stati debbano innanzitutto verificare l’esistenza di un rischio per la salute pubblica che possa giustificare l’imposizione di misure sanitarie sulle persone249; dopodiché essi devono porre in
essere una misura sanitaria appropriata a tale rischio250, e non attuare misure più invasive sulla persona rispetto ad altre che potrebbero raggiungere ugualmente il livello desiderato di protezione per la salute251. La stessa disciplina vale anche per le raccomandazioni adottate dall’OMS ex art. 17 IHR. Inoltre, tutte le misure sanitarie devono essere applicate in maniera trasparente e non discriminatoria252 e gli Stati devono trattare i viaggiatori rispettando la loro dignità e i loro diritti umani, minimizzando ogni disagio e sofferenza associati alle misure sanitarie e fornendo
245 Cfr. art. 3 par. 1 IHR.
246 Cfr. E/CN.4/1985/4, Annex, 1985– Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.
247 Cfr. art. 2 par. 1 e 26 dell’International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) del 1966,
disponibile su: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668- english.pdf.
248 Cfr. art. 10 par. 1 ICCPR.
249 Cfr. artt. 23 par. 2, 31 par. 1, 31 par. 2 e 43 par. 1 IHR. 250 Cfr. artt. 23 par. 2, 23 par. 5, 30, 31 par. 2 e 43 par. 2 IHR. 251 Cfr. artt. 23 par. 2, 31 par. 2 e 43 par. 1 IHR.
in misura adeguata cibo, acqua, alloggio, protezione dei bagagli, trattamenti medici e mezzi di comunicazione ai passeggeri messi in quarantena o isolati253.
L’ampia integrazione dei diritti umani nel testo delle nuove IHR implica sicuramente la rilevanza dei primi nell’interpretazione e nell’attuazione delle IHR. Tale incorporazione verrebbe però sicuramente limitata254 se gli Stati non dessero adeguata rilevanza ai diritti umani all’interno dei rispettivi programmi di salute pubblica nazionale. Come suggeriscono i problemi determinati ai diritti umani dall’HIV/AIDS e da altre questioni di salute pubblica, il successo del rispetto dei diritti umani da parte delle IHR richiederà sicuramente impegno e vigilanza. Le nuove IHR contengono anche disposizioni che riguardano il consenso informato: gli Stati non possono applicare misure sanitarie (come visite mediche, vaccini e profilassi) ai passeggeri senza il loro previo espresso consenso informato, tranne in situazioni che giustificano misure obbligatorie255. Per quanto riguarda invece la privacy ed il trattamento dei dati è previsto che le informazioni sanitarie raccolte o ricevute da uno Stato parte, da un altro Stato parte o dall'OMS relative ad una persona identificata o identificabile debbano essere mantenute riservate ed elaborate in modo anonimo256. Gli Stati parti possono rivelare ed elaborare i dati personali solo se indispensabile ai fini della valutazione e della gestione di un rischio per la sanità pubblica; tuttavia, gli stessi e l’OMS devono assicurare che i dati personali siano: (a) elaborati in modo equo e conforme alla legge e non elaborati ulteriormente in modo incompatibile con tale scopo; (b) adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione a tale scopo; (c) precisi e, se necessario, aggiornati; deve essere attuato ogni ragionevole provvedimento per assicurare che i dati non precisi o incompleti siano cancellati o rettificati; e (d) conservati solo per il periodo necessario257. Infine su richiesta e nella misura possibile, l'OMS deve fornire all'interessato i propri dati personali in forma intelligibile, senza spese o ritardi eccessivi e, se necessario, permetterne la correzione258.
253 Cfr. art. 32 IHR.
254 Cfr. D.P. FIDLER, L.O. GOSTIN, The New International Health Regulations cit. p. 87. 255 Cfr. artt. 23 par. 3 e 31 par. 2 IHR.
256 Cfr. art. 45 par. 1 IHR. 257 Cfr. art. 45 par. 2 IHR. 258 Cfr. art 45 par. 3 IHR.
Queste norme rappresentano sicuramente un miglioramento rispetto all’approccio tradizionale per quanto riguarda il riconoscimento dell’importanza del consenso informato e della privacy, ma non risolvono certo tutti i problemi259. Ad esempio le nuove IHR falliscono nel proteggere i diritti umani nei casi di misure obbligatorie applicate in assenza di consenso informato, in quanto le regole sulle misure obbligatorie impongono agli Stati solo di applicare la misura meno invasiva ed intrusiva con riferimento alle visite mediche, ma non ai vaccini o altre profilassi, all’isolamento o alla quarantena260. Con riferimento alla privacy inoltre le nuove IHR impongono che il trattamento confidenziale dei dati sanitari personali da parte degli Stati avvenga come previsto dalla propria legge nazionale261 e, ugualmente, che l’obbligo degli Stati di proteggere la privacy nel rispondere ai rischi per la salute pubblica debba essere adempiuto in conformità alla legge nazionale262. In tal modo queste disposizioni, invece di imporre uno standard omogeneo di protezione della privacy a livello internazionale, rendono la protezione della privacy ai sensi delle nuove IHR dipendente dagli eterogenei livelli di protezione apprestati dai vari Stati. Infine, come già ricordato, le IHR non prevedono delle disposizioni che consentano di proteggere adeguatamente l’identità dei soggetti non governativi che forniscono informazioni relative a malattie all’OMS.