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Il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2010/

Appropriatezza e tempestività della prestazione

2. Evoluzione normativa: il concetto di priorità d’accesso

2.2 Il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2010/

Questo piano sostanzialmente ricalca quanto già previsto dal PNCTA 2006/2008 ed interviene con piccole integrazioni, aggiornamenti e rettifiche resesi necessarie sulla base delle esperienze maturate nel tempo. Le novità si possono sostanzialmente riassumere in sette punti:

- viene aggiornato l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera portandole da 100 a 58, e nello specifico, 12 visite specialistiche, 29 prestazioni ambulatoriali e 15 prestazioni in regime di ricovero;

- individua l'area cardiovascolare e quella oncologica quali aree prioritarie per sviluppare i PDT (percorsi diagnostici terapeutici) e pertanto in tali aree è necessario garantire una tempistica che permetta ad ogni paziente lo svolgimento del percorso in tempi adeguati; il tempo massimo di attesa non può comunque essere superiore ai 30 giorni per l'inizio delle terapie dal momento dell'indicazione clinica per almeno il 90% dei pazienti;

- il termine concesso alle singole Aziende sanitarie per adottare un piano attuativo in coerenza con quanto definito a livello regionale, viene ridotto da 90 giorni a 60 giorni, ed in caso di mancata fissazione da parte delle Regioni dei tempi massimi si applicano direttamente i parametri temporali determinati a livello nazionale;

- quale ulteriore strumento di governo delle liste e di contenimento dei tempi, si prevede l'attività libero professionale intramuraria, ossia la possibilità che vengano erogate prestazione dai professionisti in favore e all'interno dell'azienda stessa. Tali prestazioni servono ad integrare un'offerta di servizi che, in presenza di una ridotta disponibilità di prestazioni in regime istituzionale, mette a rischio la garanzia dei cittadini di ottenere una risposta in tempi adeguati; - entro 30 giorni dall'adozione del Piano nazionale, le Regioni devono provvedere ad attivare il

monitoraggio ex ante ed ex post del fenomeno liste d'attesa delle prestazioni ambulatoriali, delle attività di ricovero, di eventuali sospensioni delle attività di erogazione delle prestazioni, dei PDT in ambito cardiovascolare ed oncologico ed infine il monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali erogate in attività libero professionale intramuraria;

- tale attività di monitoraggio deve avvenire sui siti web di Regioni ed Aziende sanitarie pubbliche e private convenzionate ed i risultati diffusi attraverso il Portale del Ministero della Salute;

- viene affidato al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza il compito di aggiornare le linee guida per la certificazione degli adempimenti dei piani.

E’ opportuno sottolineare quanto questo provvedimento sia stato il frutto di un’effettiva intesa tra tutte le Regioni, fino a quel momento andate in ordine sparso nell’affrontare la questione. Oltre alle novità precedentemente indicate, il Piano prevede anche la possibilità per le Aziende Sanitarie di far ricorso a contratti con strutture private esterne e soprattutto punta ad incentivare l’attività libero professionale intramuraria. Quest’ultima infatti viene indicata come ulteriore possibile strumento per abbattere le attese dei pazienti, e vengono previste due modalità: la libera professione aziendale e quella liberamente scelta dall’utente. La prima rappresenta un sostegno nel momento in cui si presenta una ridotta disponibilità di prestazioni in regime istituzionale, e pertanto, deve essere sostenuta economicamente dall’Azienda riservando al cittadino solo il pagamento del ticket. La

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seconda, invece, necessita di un maggior controllo affinché le due forme di erogazione (istituzionale e in libera professione) non entrino in concorrenza, ma sia diretta soltanto ad allargare l’offerta. In questo caso, il Piano, affida alle Regioni il compito di prevedere modalità di prenotazione centralizzate, informatizzate e separate rispetto alle prestazioni erogate a carico del SSN e forme di verifica per rispettare l’equilibrio tra le prestazioni rese dal professionista in regime istituzionale e in libera professione.193

Quindi occorre chiarire la finalità dell’attività libero professionale, ossia se debba intendersi quale prerogativa dell’operatore sanitario e quindi utile ad influire sulla capacità competitiva di una o più aziende, oppure se debba considerarsi come semplice strumento per integrare le risorse di un settore pubblico sempre più spesso inadeguato ed incapace di dare una risposta immediata ai bisogni di salute dei cittadini.

In quest’ottica si dirige anche il D.L. n. 158 del 2012194

, che punta a migliorare la disciplina in materia di libera professione. Infatti, tre le numerose novità introdotte, quella che più riguarda l’argomento in questione è la determinazione degli importi a carico dell’assistito volti a coprire i vari costi, sia per la prestazione ricevuta che per gli oneri sostenuti dall’azienda, la quale riceverà un’ulteriore quota del 5 per cento del compenso del professionista, che dovrà essere destinata alla riduzione delle liste d’attesa. Tale maggiorazione prevista in carico al medico è probabilmente la conseguenza della errata convinzione, diffusasi nel tempo, che esista una relazione negativa tra la libera professione e i tempi d’attesa.195

Infatti, tale presunta correlazione ha portato più volte il Governo ad interrogarsi sulla limitazione di tale attività, o sulla possibilità di vietarla del tutto. Pensare però che togliendo la possibilità ai medici di esercitare in libera professione, si risolva il problema dei tempi di attesa è errato; è necessario piuttosto far si che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi.196

Infatti, leggendo i dati197

, la ridotta capacità di offerta delle aziende sanitarie a causa della diminuzione delle risorse, ha determinato una crescita esponenziale della spesa privata con un valore di circa 35 miliardi di Euro, di cui solo uno è dovuto alle attività in libera professione. Quindi, al contrario, sarebbe più utile utilizzare le somme che ogni anno Stato e Regioni incassano grazie alle LPI al fine di finanziare qualche progetto per una vera riduzione delle attese raggiungibile attraverso l’incremento delle attrezzature tecnologiche e delle sale operatorie piuttosto che con l’incremento dell’utilizzo orario degli ambulatori specialistici.

Per completezza si riporta di seguito un tabelle riassuntiva dei provvedimenti normativi nazionali in materia di liste d’attesa.

193Sul punto v. G. Cilione, Diritto Sanitario: profili costituzionali, legislativi amministrativi, 2013, Maggioli Editore. 194

l’art. 2, comma 1 lett. E) del decreto c.d. Balduzzi, convertito in Legge n. 189 del 2012, prevede: “ definizione

d’intesa con dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell’assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell’equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. Nell’applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio Sanitario Nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero di riduzione delle liste d’attesa…”.

195 Cfr. L’intramoenia non è la causa delle liste d’attesa. Regioni come il Veneto o l’Emilia Romagna lo dimostrano,

in Quotidiano Sanità, 28 settembre 2016.

196 In quest’ottica si pone il D.Lgs 120 del 2007, “ Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”.

197 Sono i principali risultati della ricerca di Censis- Rbm Assicurazione Salute, “Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo”, presentata a Roma l’8 giugno 2016.

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Legge n. 724 del 23/12/1994 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”- articolo 3, comma 8.

D.P.C.M. del 19/05/1995 “Carta dei Servizi pubblici sanitari” Legge n. 662 del 23/12/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica”- articolo 1 comma 34

Legge n. 449 del 1997 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” – articolo 33 comma 1

D. Lgs n. 124 del 29/04/1998 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell’art. 59, comma 50, della Legge 27/12/1997, n. 449”

D.P.R del 23/07/1998 “Piano Sanitario Nazionale 1998-2000” D.Lgs. n. 229 del 19/06/1999 “Norme per la realizzazione del servizio

sanitario nazionale”

D.P.C.M. del 27/03/2000 “ Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale”

D.P.C.M. del 29/11/2001 “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza”

Accordo Stato Regioni n. 724 del 14/02/2002

“Accordo tre il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste d’ attesa”

D.P.C.M. del 16/06/2002 “Linee guida sui criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e i tempi massimi d’attesa”

Legge n. 266 del 23/12/2005 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”- articolo 1, commi 283, 284, 288,

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289. Accordo Conferenza Stato Regioni del

28/03/2006

“Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi d’attesa del triennio 2006/2008”

Legge n. 120 del 03/08/2007 "Disposizioni in materia di attività libero- professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria"

Accordo Conferenza Stato Regioni del 28/10/2010

“ Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2010/2012”

D. Lgs n. 33 del 2013, art 41 comma 6 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

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