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La prassi delle Procure della Repubblica

7. Il procedimento davanti al giudice di pace: un nuovo (e valido) modello d

1.1. La prassi delle Procure della Repubblica

Dalla parte del p.m. ci si è concentrati sulla prassi organizzativa delle Procure della Repubblica, intervistando alcuni Procuratori.

Per ovvi motivi, l’intervista si è concentrata sui rapporti fra i magistrati della Procura e la locale sezione di p.g. anche se non si è mancato di approfondire quelli fra la Procura e i servizi.

Per quanto riguarda i rapporti con le sezioni265, le principali problematiche

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Ad esempio, vi è un caso in cui il personale ha un organico di venti unità, esattamente il doppio dei magistrati dell’ufficio, e comprende appartenenti alla Polizia di Stato (il cui responsabile è un sottoufficiale con qualifica di sostituto commissario, ottenibile dagli ispettori superiori a seguito di una specifica selezione per titoli. Il sostituto è un ufficiale di p.g. e un agente di pubblica sicurezza, a meno che non sostituisca un ufficiale – nel qual caso è ufficiale di p.s.), Arma dei Carabinieri (il cui responsabile è un sottoufficiale con qualifica di maresciallo luogotenente, ottenibile dai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dopo alcuni anni di permanenza nel grado), Guardia di Finanza (Il cui responsabile è un sottoufficiale col grado di maresciallo capo) e Polizia Municipale (Il cui responsabile è un ufficiale inferiore col grado di tenente)

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riguardano l’insufficienza degli spazi a disposizione della p.g. e, soprattutto, la carenza di personale amministrativo che “obbliga” i Procuratori a snaturarne il ruolo, affidandole anche compiti di natura prettamente amministrativa266.

In particolare, è emerso che almeno la metà del personale di p.g. svolge anche funzioni amministrative, mentre il restante è rimesso nella disponibilità dei singoli sostituti. In tal senso, nonostante appaiano comprensibili (e condivisibili?) i motivi che hanno condotto a tale situazione, sembra innegabile riscontrare una violazione della delibera del C.S.M. adottata in data 9 giugno del 2005, nella quale si affermava, come già si è ricordato, che «le attività amministrative eventualmente svolte dal personale delle sezioni di p.g. debbono avere carattere ausiliario e secondario rispetto a quelle proprie e ordinarie previste dalla legge e non possano assumere una rilevanza ed una sistematicità che si pongano nei fatti in contrasto con quel carattere e diventino tali da snaturare il ruolo e le funzioni tipiche che giustificano la presenza organica del personale di p.g. all'interno degli uffici giudiziari». Per questi motivi, sembra oltremodo necessario che il Ministero della Giustizia provveda quanto prima a ripianare le vacanze di organico del personale amministrativo delle Procure in modo tale da consentire al personale della sezione di dedicarsi esclusivamente ai compiti di p.g.

In alcune realtà, il personale della sezione che svolge in via prioritaria compiti di p.g. risulta poi assegnato alle dipendenze dei singoli sostituti nel numero di uno o più operatori per magistrato, in base alla professionalità e all’ambito di specializzazione di ognuno. Tale prassi, peraltro, è stata costantemente criticata dai sindacati di polizia perché frammenta la sezione e non ne garantisce «l’unitarietà e l’armonizzazione delle aliquote che la compongono, oltre che il controllo e la responsabilità del funzionario di polizia che vi è assegnato»267.

Il personale, in ogni caso, è utilizzato soprattutto nello svolgimento delle indagini più delicate, ovvero quelle nelle quali è necessario uno stretto e continuo contatto col p.m. e per le quali appaiono molto stringenti gli obblighi di segretezza dell’indagine: si possono ricordare, ad esempio, le attività d’indagine in merito ai

266 Ad esempio, la ricezione di nomina del difensore, la notificazione, la convocazione, l'invito a

presentarsi davanti al magistrato.

267 Si veda, a tal proposito, la missiva inviata dal Segretario Generale del COISP (COordinamento

per l’Indipendenza Sindacale delle forze di Polizia) al Ministro della Giustizia, dell’Interno e al Capo della Polizia in data 25 giugno 2012.

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reati associativi, quelle a carico di appartenenti alle forze dell’ordine o di magistrati, e, infine, quelle relative ai reati contro la p.a.

I Procuratori hanno sottolineato che ogni aliquota della sezione garantisce un canale di comunicazione con l’amministrazione di appartenenza e che, in caso di necessità (e, si pensa, il consenso del magistrato interessato), può appoggiarsi ad essa nello svolgimento delle indagini.

Per quanto attiene al secondo profilo, ovvero al rapporto con i servizi, si è discusso in modo particolare della prassi, denunciata anche da alcuni magistrati, secondo la quale le informative di p.g. contengono, oltre all’indicazione del fatto di reato, richieste di provvedimenti specifici – quali la perquisizione, il sequestro o, addirittura, l’emissione di provvedimenti cautelari. I Procuratori, definendo tale prassi oltremodo fastidiosa, hanno richiamato il principio riassunto nel brocardo latino da mihi factum, dabo tibi jus: a loro parere, la p.g., anche secondo quanto previsto dalla legge, deve limitarsi a riferire il fatto di reato senza chiedere alcun provvedimento specifico al p.m. E ciò non solo per il rispetto dei ruoli di ognuno, ma anche e soprattutto perché deve essere garantita l’indipendenza del magistrato: il singolo sostituto infatti non è un mero esecutore di una richiesta proveniente dall’esterno ma un operatore del diritto che deve rimanere indipendente e libero di fare le proprie scelte. In riferimento alla notizia di reato, alcune Procure hanno ultimato il processo di informatizzazione della trasmissione delle notizie di reato. Tale operazione, in particolare, ha consentito di ridurre in modo considerevole i tempi di iscrizione delle notizie, perché evita alle forze di polizia di “perdere tempo” andando in Procura a portare quasi tutti i giorni il fascicolo contenente le notizie di reato e garantisce, allo stesso tempo, la “tracciabilità” della pratica e la sua immediata reperibilità.

In conclusione, la maggior parte degli operatori, nonostante la stortura derivante dall’abitudine della p.g. di richiedere provvedimenti specifici al p.m., sostiene che il sistema, così come attualmente strutturato, funziona anche se in modo elastico, nel senso che talvolta deve adattarsi ad alcune necessità specifiche (quale ad esempio la carenza di personale amministrativo in Procura) che possono snaturarne determinate funzioni.

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rivelato importante anche il colloquio con un poliziotto applicato alla sezione per la necessità, espressa dal Procuratore, di aumentare l’organico dell’aliquota della Polizia municipale. In particolare, è emerso che la Polizia locale si occupa soprattutto dei reati di abusivismo edilizio e di quelli ambientali. L’attività svolta dall’aliquota è soprattutto di tipo delegato e, nel caso di delega al compimento di atti, non è infrequente l’ipotesi della sub – delega. E’ importante osservare che, nel caso degli appartenenti alla Polizia municipale applicati alle sezioni, si allentano i limiti dell’orario di servizio e dell’ambito territoriale di competenza: in particolare, l’ambito di competenza non è più quello del Comune presso il quale è presente il Comando ma quello della Procura, mentre l’orario è flessibile nel senso che, comunque, può estendersi oltre a quello previsto in via ordinaria.