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Il rapporto tra il pubblico ministero e le sezioni di polizia giudiziaria

Ai sensi dell’art. 56 comma b) del c.p.p., le sezioni di p.g. sono uffici di polizia presenti in ogni Procura della Repubblica presso i Tribunali ordinari e per i minorenni e composti «con personale dei servizi di p.g.».

Le sezioni sono dettagliatamente disciplinate dal Legislatore agli artt. 56, 58 e 59 del c.p.p. e all’art. 5 e ss. delle disposizioni attuative dello stesso codice. Per una maggiore chiarezza espositiva, sembra opportuno suddividere l’analisi delle disposizioni di legge in due parti distinte, delle quali la prima riguarda l’organizzazione e il personale, mentre la seconda concerne il rapporto fra il p.m. e le sezioni.

6.1. L’organizzazione delle sezioni e il personale

Ai sensi dell’art. 5 disp. att., le sezioni sono composte da ufficiali ed agenti di p.g. della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di

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Finanza e, dal 2011234, del Corpo forestale dello Stato, ovvero dal personale di tutte le forze di polizia dello Stato ad esclusione del Corpo della polizia penitenziaria, il quale, all’evidenza, ha compiti e funzioni specifiche e del tutto eterogenee da quelle di cui si tratta. Su richiesta del Procuratore generale della competente Corte d’Appello e del Procuratore interessato, è tuttavia possibile235

assegnare alle sezioni personale proveniente da altri organi, sempreché ciò sia necessario per «particolari esigenze di specializzazione dell'attività di p.g.». Ad esempio, vi sono casi di assegnazione alle sezioni di personale della Capitaneria di Porto (Procura di Livorno), Polizia Municipale (Procura di Livorno, Pisa), Agenzia delle Dogane (Procura di Macerata), Corpo forestale della Regione Sicilia (Procura di Trapani), Azienda Sanitaria Locale (Procura di Pavia, Ivrea).

Ciascuna forza di polizia che compone la sezione è chiamata “aliquota” e ad essa è preposto236, ai sensi dell’art. 9 co. 2 disp. att., un ufficiale di p.g. responsabile del «personale appartenente alla propria amministrazione».

Il personale delle sezioni, ai sensi del successivo art. 6, non deve essere inferiore al doppio dei magistrati previsti dall’organico delle Procure della Repubblica e almeno due terzi deve avere qualifica di ufficiale di p.g. La legge prevede tuttavia, in un ottica di flessibilità, che «entro il 15 gennaio di ogni biennio il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di p.g. e sentito il Procuratore generale presso la Corte di Appello interessato». In ogni caso, il personale applicato a norma dell’art. 5 co. 2 disp. att., ovvero il personale di «altri organi», non deve essere calcolato nell’organico delle sezioni.

Per quanto attiene invece all’assegnazione del personale alle sezioni, l’art. 8 prevede, innanzitutto, una procedura “a domanda” da parte degli interessati entro 30 giorni dalla pubblicazione delle vacanze organiche. In tal caso, le domande sono trasmesse, col parere dell’ufficio o del comando di appartenenza dell’interessato, al Procuratore generale presso la Corte d’Appello competente. Tuttavia, se le domande sono inferiori al triplo dei posti vacanti, ciascuna

234 Si veda l’art. 4, co. 7, della l. 4 del 2011 235 Ai sensi dell’art. 5 co. 2 disp. att. c.p.p. 236 Il più alto in grado o con qualifica superiore

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amministrazione è tenuta ad indicare al Procuratore generale i soggetti che «possono essere presi in considerazione al fine dell’assegnazione», dei quali almeno un terzo deve aver svolto attività di p.g. per almeno due anni nei servizi o in altre sezioni. L’assegnazione è disposta, con provvedimento dell’amministrazione interessata, «su richiesta nominativa congiunta» del Procuratore generale presso la Corte d’Appello e del Procuratore interessato.

Per quanto riguarda lo stato giuridico e la carriera del personale, l’art. 10 disp. att. prevede che tali aspetti rimangono disciplinati «dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza»: il personale delle sezioni non muta quindi il proprio status giuridico, rimanendo un dipendente della relativa amministrazione. In attuazione all’art. 59 co. 3 c.p.p., il quale prevede che il personale delle sezioni non possa essere distolto dall’attività di p.g. se non col consenso del magistrato, il co. 3 dell’art. 10 disp. att. dispone che il personale delle sezioni si ritiene «esonerato, quanto all’impiego, dai compiti e dagli obblighi non inerenti alle funzioni di p.g.», con soli due limiti, ovvero l’eccezionalità di determinate situazioni e l’eventuali esigenze di istruzione e addestramento. In entrambi i casi, rimane comunque necessario il consenso del capo dell’ufficio presso il quale è istituita la sezione – ovvero del Procuratore.

Per quanto concerne invece il trasferimento del personale delle sezioni, l’art. 11 prevede che sia necessario un provvedimento dell’amministrazione di appartenenza «su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del Procuratore generale presso la Corte di Appello». Appare quindi evidente che, una volta disposta l’assegnazione, non è possibile, per l’amministrazione, procedere al trasferimento del personale in via unilaterale, ovvero senza il previo consenso del Procuratore. Tuttavia, anche nel caso del personale delle sezioni, così come per il dirigente dei servizi, l’amministrazione, ai sensi dell’art. 11 co. 2 disp. att., può comunque procedere al trasferimento qualora ciò sia necessario per la progressione di carriera, limitandosi a darne tempestivo avviso al capo dell’ufficio e al Procuratore generale. In modo ancor più accentuato rispetto al dirigente dei servizi, una promozione di un qualsiasi appartenente alla sezione potrebbe gravemente danneggiare le indagini in corso ed è quindi opportuno più

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che mai che il trasferimento, su richiesta del Procuratore, possa venire posticipato sino alla fine dell’indagine, senza tuttavia che il soggetto perda (il diritto al)la promozione.

6.2. Il rapporto fra il personale della sezione e il pubblico ministero

Ai sensi dell’art. 59 c.p.p., le sezioni di p.g. dipendono dai «magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite». Tale disposizione, se letta in combinato disposto con l’art. 1 co. 1 del d.lgs. 106/2006 e l’art. 1 del d.lgs. 240/2006 i quali prevedono che il Procuratore della Repubblica è preposto all’ufficio del p.m. ed è titolare esclusivo dell’azione penale, indica che il personale delle sezioni dipende solo da quest’ultimo e non anche dai sostituti. A conferma di questa lettura, anche l’art. 4 del d.lgs. 106 il quale dispone che è il Procuratore, e non altri (ad esempio il sostituto aggiunto), a poter «determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della p.g.».

In via attuativa, l’art. 9 disp. att. prevede poi che è «il capo dell’ufficio presso il quale è istituita la sezione – ovvero il Procuratore Capo, a dirigere la sezione e a coordinarne l’attività «in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati» secondo quanto previsto dal codice di procedura. L’art. 58 c.p.p., in particolare, dispone che la sezione di p.g. è innanzitutto posta nella disponibilità della Procura presso la quale è istituita e poi, insieme a tutte le altre sezioni del distretto, in quella237 della Procura generale presso la competente Corte d’Appello.

Così come per i servizi, il co. 3 dell’art. 58 c.p.p. individua il grado di dipendenza delle sezioni dall’autorità giudiziaria, affermando che quest’ultima «si avvale direttamente del personale delle sezioni». L’avverbio «direttamente» indica che l’attività delle sezioni, al contrario di quella dei servizi, è nella totale ed esclusiva disponibilità dell’a.g. Cosa s’intende per totale? e cosa per esclusiva? Col primo termine si fa riferimento al fatto che l’attività delle sezioni è disposta in tutto e per tutto dall’a.g., nel senso che quest’ultima – ed in particolare la magistratura requirente, può stabilire finanche le modalità dello svolgimento delle

237 Anche i giudici del distretto si avvalgono anch’essi della sezione corrispondente, secondo le

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operazioni di p.g. (ad esempio con quanti uomini debbano eseguirsi, con quali tempistiche etc.), oltre ovviamente alla possibilità di delegare lo svolgimento di attività di indagine e/o di singoli atti. Col secondo termine, invece, ci si riferisce al fatto che, come si è detto, il personale delle sezioni, al contrario di quello dei servizi, si dedica in modo pressoché esclusivo alle attività di p.g. tanto che non può esservi distolto se non col consenso del Procuratore Capo. In riferimento a quest’ultimo profilo, il C.S.M. si è di recente espresso238

sulla questione riguardante l’utilizzazione del personale delle sezioni per «incombenze di natura amministrativa che rientrano, in via ordinaria, fra i compiti delle segreterie». Il Consiglio ha affermato, a tal proposito, che «una interpretazione sistematica del quadro normativo sembra comportare che» al personale delle sezioni «possano essere attribuiti compiti ausiliari a sostegno delle attività istituzionalmente svolte dall'ufficio, e dunque anche compiti che rivestono natura amministrativa»239. In ogni caso, conclude il C.S.M., tali attività devono avere «carattere ausiliario e secondario rispetto a quelle proprie e ordinarie previste dalla legge e non possano assumere una rilevanza ed una sistematicità» tali da porsi «nei fatti in contrasto con quel carattere e da snaturare il ruolo e le funzioni tipiche che giustificano la presenza organica del personale di p.g. all'interno degli uffici giudiziari».

Nei rapporti con le sezioni, la Magistratura ha insomma poteri che vanno ben oltre a quelli di direzione e coordinamento esercitati sui servizi: la dipendenza funzionale appare infatti molto elevata, mentre quella organico – strutturale può dirsi di media intensità dato che, da un lato, l’amministrazione è comunque libera di procedere al trasferimento del personale per esigenze di progressione di carriera e che, dall’altro, il personale delle sezioni mantiene il proprio status giuridico di dipendente dell’amministrazione di appartenenza. Infatti, come osservato dal C.S.M., se è vero che è attenuato il vincolo gerarchico del personale delle sezioni con l’amministrazione, è altrettanto vero che «il legislatore non ha inteso configurare le sezioni come corpi separati e autonomi di polizia alle esclusive dipendenze del p.m.». Le sezioni, in conclusione, non sono configurabili come corpi di polizia autonomi ed esclusivamente dipendenti dal p.m., ma come degli

238 Si veda la delibera del 9 giugno del 2005

239 Si ricordano la ricezione di nomina del difensore, la notificazione, la convocazione, l’invito a

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uffici di polizia distaccati nelle Procure e posti alle dirette dipendenze del Procuratore.