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La qualifica di ufficiale (e agente) di pubblica sicurezza

5. Le qualifiche del personale delle forze di polizia

5.2. La qualifica di ufficiale (e agente) di pubblica sicurezza

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(o agente) di pubblica sicurezza101. La normativa in materia è costituita dall’ancora vigente r.d. 690/1907102

, rubricato appunto «Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di sicurezza», e dal r.d 6 maggio 1940 n. 635 che ne rappresenta il regolamento d’esecuzione.

Ai sensi dell’art. 1 r.d. 690, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza è propria di Ispettori generali103, Questori e Commissari della Polizia di Stato, nonché di Ufficiali e Marescialli104 dell’Arma dei Carabinieri, mentre quella di agente di pubblica sicurezza appartiene a tutto il personale dei corpi di polizia dello Stato105, a quello del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’art. 8 comma 1 l. 1570/1941) e, a determinate condizioni, a quello dei corpi di polizia locale e provinciale (secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 5 l. 65/1986) e delle Forze Armate, limitatamente a quanto previsto dall’art. 7 bis l. 125/2008106. Secondo quanto previsto poi dall’art. 4 bis del r.d. 635/1940, aggiunto dall’art. 5 d.P.R. 28 maggio 2011 n. 311, il Prefetto, in attuazione alle direttive del Ministero dell’Interno, può attribuire la qualifica di agente di p.s. alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui al codice della strada, nonché ad altri agenti destinati all’esecuzione e all’osservanza di speciali leggi e regolamenti.

Come visto supra, il personale con qualifica di p.s. è posto al servizio e alle dipendenze dell’Autorità di p.s. nazionale (il Ministro), provinciale (il Prefetto e il

101 Ai sensi dell’art. 34 del r.d. 690, il personale avente qualifica di p.s. «veglia al mantenimento

dell'ordine pubblico»

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Aggiornato dal decreto legge 6 maggio 2002 n. 83, convertito in legge 2 luglio 2002 n. 133.

103 Gli ispettori generali sono i dirigenti degli uffici della Polizia di Stato denominati “Ispettorati

generali”, situati presso la Città del Vaticano, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica e il Palazzo Viminale.

104 Si tratta, in particolare, dei c.d. Marescialli Aiutanti sostituti ufficiali. Essi, se sostituiscono i

superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, sono ufficiali di p.s.

105 Ai sensi, in via generale, degli articoli 17 e 18 del r.d. 690. Nello specifico, le qualifiche sono

state attribuite: per la Polizia di Stato, dall’art. 39 della l.121/1981; per l’Arma dei Carabinieri, dagli artt. 3 e 13 del d.lgs. 198/2005; per il Corpo della Guardia di Finanza, dagli artt. 4 e 76 del d.lgs. 199/1995; per il Corpo di polizia penitenziaria, dall’articolo 14 del d.lgs. 395/1990

106 Tale articolo prevede, nello specifico, che, qualora «risulti opportuno un accresciuto controllo

del territorio» e vi siano «specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate». Tale piano è disposto dal Ministro dell’Interno - di concerto con quello della Difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica e previa informazione al Consiglio dei Ministri. Nell’esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza, «il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei Carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto [...], anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di p.g.».

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Questore), o locale (il capo dell’ufficio di p.s. o il Sindaco) ed ha il compito, ex art. 1 r.d. 690, di vigilare al «mantenimento dell’ordine pubblico all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati»; di raccogliere le «prove di questi e procedere alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti»; di curare «l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità»; di prestare «soccorso in casi di pubblici e privati infortuni». Come si può notare, la commistione dei compiti di p.g. e p.s. è evidente anche nell’elenco di cui supra, dove appunto si “fondono” le funzioni di mantenimento dell’ordine e della sicurezza con quelle della raccolta di prove, della scoperta e arresto dei delinquenti. Inoltre, se si assume che l’intero elenco raffiguri compiti di p.s. in senso lato, può ben confermarsi la lettura secondo la quale la p.g., insieme alla p.s. in senso stretto, è parte della più ampia categoria della polizia di sicurezza (in senso lato).

Gli ufficiali e gli agenti107 di p.s. si considerano permanentemente in servizio e «non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, né possono assumere la qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle società costituite a fine di lucro». Inoltre, ai sensi dell’art. 36, gli agenti di p.s. devono informare, per iscritto, i loro superiori di ogni reato e “avvenimento importante” che avvenga nei luoghi ove prestano servizio. Ufficiali e agenti di p.s. devono poi redigere verbale e fare rapporto di quanto accaduto in servizio.

5.2.1 I compiti e i poteri di p.s.

Più nel dettaglio, i compiti e i poteri del personale con qualifica di p.s. sono disciplinati dal regio decreto 18 giugno 1931 n.733, c.d. T.U.L.P.S. Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza. Pur senza la pretesa (né la necessità) di farne un’analisi esaustiva, sembra opportuno ricordare che gli ufficiali (e, se ammesso

107 Ai sensi dell’art. 18 r.d. 690, gli agenti di p.s. permanentemente in servizio sono gli

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dalla legge, gli agenti) di p.s. hanno facoltà di richiedere l’esibizione della carta d’identità (art. 4); invitare chiunque a comparire davanti all’autorità di p.s. o disporre il suo accompagnamento se non comparsa (art. 15); accedere, in qualunque ora, nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, per l’accertamento dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall’autorità (art.16), anche ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi (art. 17 comma 3 l.128/2001); ordinare lo scioglimento di una riunione o manifestazione sediziosa o comunque vietata dalla legge (art. 22) richiedere l’esibizione dei registri prescritti dalla legge per l’esercizio delle attività soggette ad autorizzazione di p.s. (artt. 35, 55, 109, 120, 128, 135 ed artt. 16 e 196 del regolamento di p.s.); procedere a perquisizione e sequestro di armi, munizioni o materiale esplodente tenute in un locale pubblico o privato ovvero in una privata abitazione (art. 42); ordinare la sospensione o la cessazione di spettacoli pubblici e di procedere, se necessario, allo sgombero di locali in caso di tumulti, disordini, pericolo per la sicurezza pubblica od offesa alla pubblica moralità (art. 82).