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La mediazione in sanità: analisi di una proposta.

3. Il problema dei costi in sintesi.

La Corte evidenzia anche il problema dei costi, legittimando leggi, come quella veneta, finalizzate al contenimento della spesa sanitaria, e delega alle regioni il compito di trovare le soluzioni.

Tale problema va, infatti, osservato sotto un duplice angolo visuale:

a) da un lato, va considerata la posizione dei pazienti che devono sostenere i costi legati alle

indennità dovute all’organismo prescelto, alla redazione della perizia medico legale ed all’eventuale attività posta in essere da un consulente esterno di cui si sia avvalso il mediatore. Vanno conteggiati, inoltre, i costi per l’attività tecnico difensiva dell’avvocato, che oggi è necessaria ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 28 del 2010 (740).

(736) Esso non guarda al solo substrato negoziale, come di regola fa la transazione che tende ad agire sullo stesso tessuto

del conflitto, ma agli interessi di cui le parti sono portatrici: BUFFONE, Processo civile:tutte le novità del “Decreto del fare”, in Il civilista, 2013, p 17.

(737) Naturalmente, le modalità di acquisto di quell’efficacia dovranno essere le stesse previste dall’art. 12, d.lgs. n. 28

del 2010.

(738) GALLETTO,Profili di responsabilità degli organismi di mediazione e dei mediatori, in Riv. arbitrato, 2011, p. 233; il d.m. n. 180 del 2010 è stato da molti criticato per essere eccessivamente blando nei requisiti richiesti per l’accesso alla funzione di mediatore: v. MARINARO,La designazione, cit., loc. cit.

(739) Non dovrebbero esservi particolari ostacoli alla luce dei criteri previsti dal d.m. 180 del 2010; cfr. MANNA-

MASTROIACOVO,Gli enti di formazione ed i formatori, in Manuale, cit., p. 486 ss.; PORRECA,Enti di formazione e formatore, in www.judicium.it; non mi risulta però che l’iscrizione di tali commissioni conciliative sia ancora avvenuta. (740) Già ritenuta necessaria data la complessità del contenzioso CHIARLONI, Prime riflessioni sullo schema di d.lgs. di

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b) Dall’altro lato, si deve tenere conto del costo che grava sulla p.a., legato sia alla partecipazione al

procedimento di mediazione, che ai costi per la responsabilità professionale.

A livello nazionale, attualmente, l’alleggerimento di tali oneri si gioca principalmente sugli sgravi fiscali concepiti, evidentemente, con l’intento di favorire i meccanismi conciliativi (741).

L’incostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria aveva risolto i dubbi di legittimità del decreto (742), ma aveva comportato anche il venir meno dell’agevolazione prevista dall’art. 16, comma 4°, lett. d, d.m. n. 180 del 2010 e dell’esenzione per i soggetti che si trovano nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio (743), restando soltanto possibile per gli organismi privati

derogare agli importi previsti dalla tabella, ex art. 16, comma 13°, del regolamento.

La riforma del 2013 porta un vento di novità anche su questo tema, reintroducendo le agevolazioni e rendendo (quasi) gratuita la partecipazione obbligatoria all’incontro iniziale davanti al mediatore, sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità (744).

Le leggi regionali parlano, invece, di gratuità della mediazione in altro senso: tutti i costi vengono imputati al bilancio della regione, eccetto, ovviamente, le spese per la difesa o per la consulenza tecnica di parte che restano a carico delle parti stesse. Per capire come ciò sia possibile, basta riferirsi alla più volte menzionata normativa di Bolzano che prevede un sistema, già operativo da alcuni anni, secondo cui il procedimento è gratuito per le parti, anche quando la commissione incarica un consulente tecnico esterno, con due eccezioni: restano a carico della parte sia le spese per la difesa e per la consulenza tecnica, che quelle relative al consulente esterno di cui si sia avvalsa la commissione qualora la parte decida, per qualsiasi ragione, di non proseguire il procedimento davanti alla commissione.

Sembra interessante, in una politica di contenimento dei costi, considerare il criterio di preferenza della nomina di un co-mediatore, rispetto a quella residuale del consulente esterno, proposto dall’art. 5, comma 10°, della Proposta di Regolamento unitario redatta dalla Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione istituita presso il C.N.F.(745) Ai sensi di tale proposta <<Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.>>.

(741) Legati ad esenzioni di bollo e di registro ed al credito d’imposta per i compensi pagati ai mediatori; v. GIANNONE, Agevolazioni fiscali, in Mediazione e conciliazione, cit., p. 175 ss.

(742) Sull'incostituzionalità di una mediazione obbligatoria a pagamento v. SCARSELLI, Trilogia (in senso proprio,

ovvero tre tragedie) sulla giustizia civile, in www.judicium.it; CAPONI, La mediazione, cit., p. 6 ss.; contra ARMONE-

PORRECA, Costi della mediazione tra dubbi di costituzionalità e giustizia coesistenziale, in Foro it., 2011, V, c. 205. (743)Tale norma prevedeva la riduzione di un terzo dell’indennità per i casi di mediazione obbligatoria; per la

conseguente abrogazione dell’art. 17, comma 5°, d.lgs. n. 28 del 2010.

(744) Art. 17 comma 5° ter, d.lgs. n. 28 del 2010, chiarisce che <<nel caso di mancato accordo all’esito del primo

incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione>>, mentre ai sensi dell’art. 16 d.m. n. 180 del 2010 <<per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.>>.

(745) <<Proposta di Regolamento Unitario per gli Organismi di mediazione costituiti dai Consigli dell’Ordine degli

162 Il sistema così congegnato si armonizza perfettamente con le nuove disposizioni del decreto e mi sembra in grado di far fronte alle esigenze della parte privata e di quella pubblica, garantendo al contempo un corretto equilibrio tra i costi e gli incentivi alla mediazione. Occorre, comunque, attendere i dati relativi ai nuovi sistemi regionali di auto-assicurazione per verificare il loro impatto sul piano del contenimento dei costi assicurativi.

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