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Ruolo del sindacato ed esperienze alternative di organizzazione dei lavoratori autonomi.

La nuova centralità del lavoro autonomo.

3. Ruolo del sindacato ed esperienze alternative di organizzazione dei lavoratori autonomi.

Il progressivo scivolare di crescenti settori del lavoro autonomo in situazioni di di- pendenza non solo tecnico-funzionale, ma soprattutto socio-economica, tipiche della subordinazione, solleva con evidenza il tema della formazione di un contropotere col- lettivo finalizzato a riequilibrare le condizioni negoziali in questo ambito del mercato del lavoro. L’esigenza di veicolare gli interessi e le rivendicazioni di tutela attraverso una rappresentanza collettiva attraversa trasversalmente le diverse espressioni del multiforme universo del lavoro autonomo, ed ha già trovato nell’ordinamento italia- no alcune traduzioni positive.

scere la titolarità del diritto di sciopero ai piccoli imprenditori sprovvisti di dipenden- ti, giacché «La realtà dimostra che ci si trova pur sempre di fronte ad una categoria di lavoratori, definibili autonomi in quanto svincolati da ogni rapporto di dipendenza, la cui forma di autotutela, strutturata dallo stesso codice sul modello di quella dei lavoratori dipendenti, non può non essere compresa in quel più ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi nell’attuale mondo del lavoro»54.

Più di recente, il legislatore ordinario ha implicitamente riconosciuto (e legittimato) l’esistenza di forme di organizzazione sindacale di lavoratori autonomi e le corrispon- denti pratiche di contrattazione collettiva. Lo “Statuto del lavoro autonomo” codifica- to nel Capo I della legge n. 81/17 prevede da un canto, all’art. 10, comma 1, al fine di facilitare l’accesso alle informazioni sul mercato del lavoro e ai servizi dei centri per l’impiego, la stipula di convenzioni tra i suddetti centri e «le associazioni comparati- vamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali», e dall’altro canto, all’art. 17, istituisce presso il Ministero del lavoro un tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo al quale sono am- messi anche rappresentanti designati «dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale». Analogamente, l’art. 2, del decreto legislativo n, 81/15, in materia di collaborazioni etero-organizzate, dispensa dall’applicazione della disciplina del la- voro subordinato (oggi esplicitamente imposta, a seguito del decreto legge n. 101/19, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, anche laddove le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate attraverso piattaforme anche digitali) le ipotesi in cui «gli accordi collettivi nazionali stipulati da associa- zioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedo- no discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore»55. Una di-

sposizione, quest’ultima, tradottasi nella stipula di alcuni accordi collettivi intesi, per l’appunto, a definire le condizioni di esonero dall’automatica estensione delle tutele del lavoro subordinato nel settore dei call center56. Infine, la medesima l. n. 128/19 ha

innestato nel decreto legislativo n. 81/15 un Capo V-bis, rubricato «Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali», che pur riconducendo l’attività di consegna di beni per conto altrui «attraverso piattaforme anche digitali» all’area del lavoro autonomo (o quantomeno non escludendo, in linea di principio, tale riconducibilità)57, ammette

l’intervento dei contratti collettivi al fine di stabilire «criteri di determinazione del compenso» alternativi alla corresponsione di un minimo retributivo orario, che ten- gano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente» (art. 47-quater). Abilitate alla stipula di simili contratti collettivi sono,

54. Corte cost. 17 luglio 1975, n. 222. 55. Cfr. art. 2, c. 2, lett. a), d. lgs. n. 81/15.

56. Cfr. l’ipotesi di Accordo Collettivo nazionale per la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative per call cen-

ter, servizi non di telefonia e servizi realizzati attraverso operatori telefonici stipulata il 14 giugno 2016 da alcune associazioni

assistite da Confcommercio e le OO.SS. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL e NIDIL-CGIL, e valida fino al 31 dicem- bre 2018, consultabile in http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/call-center-accordo-collettivo-la-disciplina-delle-co-co-co, e l’Accordo collettivo nazionale per i collaboratori telefonici del call center sottoscritto il 1° marzo 2018 tra Assocall e UGL terziario nazionale, consultabile in https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Archivio-Corrente. 57. Il provvedimento, infatti, si propone di predisporre «livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore […] attraverso piattafor- me anche digitali»: cfr. art. 47-bis, c. 1, d. lgs. n. 81/15.

ai sensi del comma 1 della disposizione appena citata, le «organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale». Organizzazioni che, per ragioni di coerenza logico-sistematica, potrebbero anche coincidere con le rap- presentanze delle imprese operanti tramite piattaforma e dei loro lavoratori: depone in questo senso il combinato disposto dell’art. 47-quater e dell’art. 47-octies, che nomi- na i «rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell’articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» tra i componenti dell’istituendo Osservatorio permanente di mo- nitoraggio e valutazione indipendente sull’applicazione del nuovo Capo V-bis. Sono in effetti ancora una volta le nuove forme di lavoro collegate alla trasforma- zione digitale a fornire i più significativi spunti di analisi. Due sono le questioni che si delineano con maggiore evidenza. La prima riguarda la reazione dei tradizionali organismi di rappresentanza sindacale di fronte alle difficoltà poste dalle peculiari caratteristiche del lavoro tramite piattaforma, che investono ad un tempo la capacità di intercettare ed instaurare un contatto con lavoratori “virtuali” e “dispersi” per de- finizione, l’interpretazione degli interessi e delle aspettative di costoro, e il rapporto con le nuove forme di aggregazione, più o meno istituzionalizzata, emerse spontane- amente in seno alle diverse comunità di lavoratori digitali.

La seconda inerisce la necessità di interrogarsi, nel momento in cui si prende atto dell’esistenza di realtà associative distinte da quelle tradizionali, sulla consistenza del- la loro rappresentatività, soprattutto laddove gruppi distinti all’interno di un mede- simo settore manifestino orientamenti e domande di tutela divergenti. Una prova di ciò si è avuta nel dibattito parlamentare sulla conversione in legge del d. l. n. 101/19 («Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, e contenente»), conclusasi, come si è già ricordato, con l’approvazione della legge di conversione da parte della Camera il 31 ottobre di quest’anno. Durante l’iter legislati- vo sono intervenute con proprie memorie tre associazioni di riders, ciascuna portatrice di separate istanze: l’Associazione Riders Union Bologna, fautrice dell’abolizione del corrispettivo a cottimo, della soppressione dei sistemi di valutazione delle prestazioni lavorative tramite rating e ranking e della predisposizione di dispositivi mirati alla ga- ranzia della continuità occupazionale in caso di cessione di ramo d’azienda; l’Associa- zione Firenze Riders Nidil-CGIL, che ha proposto di collegare alla prestazione di lavoro tramite piattaforma una presunzione di etero-organizzazione, ai fini dell’applicazio- ne dell’art. 2, d. lgs. n. 81/15, e di coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori nella definizione dei parametri che determinano le decisioni organizzative elaborate dagli algoritmi digitali, allineandosi inoltre alle richieste di abolizione della retribuzione a cottimo avanzate dai colleghi di Riders Union Bologna; e l’Associazione Riders contro il

decreto, collocata su posizioni diametralmente opposte alle precedenti, e in particolare

favorevole alla conservazione di meccanismi di corresponsione del compenso a cotti- mo e contraria a qualsiasi tentativo di ricondurre la prestazione di lavoro agli schemi della subordinazione.

Le forme organizzative e le strategie di rappresentanza dei lavoratori della gig eco-

nomy, tanto da parte dei sindacati tradizionali quanto ad opera degli attori emergenti,

tato azioni e risultati sia sul piano empirico58 che su quello teorico59. Nella vasta mo-

dellistica osservata possono annoverarsi, approssimativamente, le seguenti pratiche: la mobilitazione attraverso l’astensione collettiva dal lavoro o altre campagne volte al richiamo dell’attenzione da parte della pubblica opinione; lo scambio di informazioni e valutazioni sulle imprese committenti, equivalente ad un rovesciamento della logi- ca che informa i sistemi di rating di cui si avvalgono le piattaforme nei confronti dei propri collaboratori; l’azione di tipo lobbistico, volta alla conquista di spazi di inter- locuzione con le istituzioni pubbliche; la costituzione di organismi mutualistici aventi il fine della messa in comune di prestazioni di assistenza sociale; e la contrattazione collettiva in senso stretto.

Tra le pratiche ascrivibili a quest’ultima tipologia, nell’esperienza italiana spiccano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione rinnovato il 17 luglio 2018 da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e le associazioni datoriali della categoria, che ha introdotto una specifica sezione intesa a disciplinare il trattamento degli addetti alla «Distribu- zione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli (c.d. riders)» per quanto attiene agli istituti dell’inquadramento, dell’orario di lavoro, della salute e sicurezza (con speci- fico riferimento ai dispositivi di prevenzione e protezione relazione alle esigenze ed alle specifiche caratteristiche dell’attività prestata), all’assicurazione contro terzi e alla contrattazione di secondo livello, e la “Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori di- gitali nel contesto urbano”60, stipulata a Bologna nel maggio 2018 dal Comune felsineo

insieme a Riders Union Bologna, alle sedi confederali cittadine di Cgil, Cisl e Uil e alle piattaforme di food delivery Sgnam e Mymenu. Quest’ultimo rappresenta un esempio di collaborazione tra nuovi attori e soggetti tradizionali della rappresentanza sindacale, e si contraddistingue inoltre per il ruolo attivo assolto dall’istituzione pubblica nella predisposizione del testo dell’accordo e nel coordinamento del negoziato. Sul piano dei contenuti normativi, la Carta spazia dagli obblighi di informazione al controllo nell’uso dei meccanismi reputazionali, al diritto ad un compenso equo e dignitoso - ossia commisurato ai minimi tabellari sanciti dai contratti collettivi di settore sotto- scritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative – , alla limitazione della facoltà di recesso unilaterale della piattaforma, al diritto alla discon- nessione, solo per menzionarne alcuni.

Volgendo lo sguardo oltreconfine, può essere interessante citare in conclusione le ana- loghe esperienze di contrattazione collettiva che hanno avuto luogo in Danimarca sotto l’egida della Commissione governativa sul futuro del lavoro, il Danish Disrup-

tion Council, operante nel biennio 2016-201861. Il dialogo tra le parti sociali instauratosi

58. Senza pretesa di esaustività si possono citare i progetti di ricerca comparata iRel. Smarter Industrial Relations to Address

New Technological Challenges in the World of Work (www.irelproject.eu), Don’t Gig Up (www.dontgigup.eu), COGENS. Col- lective Bargaining and the Gig Economy - New Perspectives (http://www.cogens2019.eu). Cfr. inoltre il rapporto elaborato per

l’ETUC da Countouris, N., De Stefano, V. New trade union strategies for new forms of employment, ETUC, Brussels, 2019. 59. Cfr., anche per richiami più approfonditi, Recchia, G. A., Alone in the crowd? La rappresentanza e l’azione collettiva ai

tempi della sharing economy, «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», Ediesse, Roma, 2018, I, 141; Tassinari,

A., Maccarrone, V., The mobilisation of gig economy couriers in Italy: some lessons for the trade union movement, «Transfer», ETUI, Brussels, 2017, 23, 353.

60. Cfr. Martelloni, F., Individuale e collettivo: quando i diritti dei lavoratori digitali corrono su due ruote, «Labour and Law Issues», 1, 2018, 17, Bologna, https://labourlaw.unibo.it/article/view/8369/8025.

61. Cfr. Videbæk Munkholm, N., Lund-Sørensen, A., Danish report for Work package 1, rapporto introduttivo del progetto di ricerca europeo iRel. Smarter Industrial Relations to Address New Technological Challenges in the World of Work (con il contributo economico della Commissione Europea, ref.: VS/2019/0081), in corso di pubblicazione in www.irelproject.eu.

nell’ambito del Disruption Council ha condotto alla stipula di un accordo tra la federa- zione sindacale 3F e la piattaforma Hilfr, specializzata nella fornitura di servizi di pu- lizia per utenti privati, assistita dall’organizzazione datoriale Dansk Industri. Ai sensi dell’accordo, rimasto sperimentalmente in vigore tra i mesi di agosto 2018 e agosto 2019, il prestatore di servizi che avesse maturato almeno 100 ore di impiego tramite la piattaforma avrebbe avuto titolo ad essere qualificato come lavoratore subordinato, godendo delle relative tutele in materia di salario minimo, versamento dei contribu- ti pensionistici, ferie retribuite, malattia e obbligo della piattaforma di giustificare il recesso anticipato dal contratto. Un ulteriore esempio è rappresentato dal contratto intercorso tra la piattaforma di servizi di interpretariato Voocali e il sindacato dei ser- vizi HK, avente ad oggetto l’estensione ai lavoratori impiegati tramite la piattaforma del trattamento previsto dall’accordo collettivo applicabile ai lavoratori dipendenti sottoscritto da HK e dall’associazione datoriale di categoria Dansk Erhverv.

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Capitolo 4

L’economia e il lavoro

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