Analisi del quadro ordinamentale in materia di Performance
3.6 Dal decreto 150/2009 al decreto 33/
3.6.5 I soggetti della Performance
Nell'articolo 6 del decreto si specifica come gli organi di indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni, con il supporto dei dirigenti, verifichino l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi prefissati. Si vuole, fin da subito, rimarcare il ruolo fondamentale degli organi di indirizzo e dell’Alta Direzione e come la validità e la buona riuscita dell’intero sistema di misurazione e valutazione dipendano dal coinvolgimento e dalla coerenza dei comportamenti di tali organi.
170 In caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione;
171 Eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa ed individuale sono tempestivamente inserite all’interno del Piano della Performance (art. 10, comma 3).
122 Nell'ambito delle loro fondamentali funzioni di governo rientra anche il compito di verifica dei risultati e di proposta degli interventi correttivi in corso di esercizio quando si rendano necessari. Ciò viene realizzato anche grazie al supporto dei sistemi di controllo di gestione che forniscono nel tempo la reportistica relativa all'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati in sede di pianificazione strategica.
L’articolo 6, pertanto, chiarisce che il sistema di valutazione delle performance non annulla il lavoro degli uffici dedicati al controllo di gestione ma, al contrario, ne valorizza il ruolo e l'ambito di azione. Al controllo di gestione spetta, infatti, il compito di fornire informazioni e dati relativi non solo alla componente economico-finanziaria della gestione, ma anche ad altri aspetti, quali la soddisfazione dell'utenza, il benessere organizzativo dei dipendenti, la capacità di perseguimento di standard di qualità etc.
Il secondo comma dell'articolo 6, infatti, affidando ai sistemi di controllo di gestione tale ruolo, stabilisce che tali sistemi devono operare necessariamente seguendo una logica di integrazione rispetto anche ad altri sistemi di cui l'organizzazione può essere dotata, attinenti sempre alla misurazione e valutazione delle attività. Il riferimento al controllo strategico ed al controllo di regolarità amministrativa appare scontato.
Gli organi di indirizzo politico, i dirigenti, l’OIV ed i responsabili del controllo di gestione sono chiamati direttamente in causa dal legislatore al fine di rafforzare l’intero ciclo di gestione della performance. Non a caso il decreto, all'articolo 12, esplicita direttamente le tipologie di soggetti che entrano a pieno titolo nei processi di misurazione e valutazione delle performance ed in particolare, oltre agli organi di indirizzo politico e ai dirigenti, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT oggi ANAC) con compiti di coordinamento e di indirizzo generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
La CIVIT172 (attualmente ANAC) è un organismo centrale la cui funzione fondamentale risiede nel garantire in modo indipendente l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. La legge affida alla Commissione il non facile compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la
172 L’articolo 13 del d.lgs. n. 150/2009 disciplina la costituzione e le funzione della CIVIT. In particolare il
comma 5 stabilisce: la Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli OIV di cui all'articolo 14 e delle altre agenzie di valutazione. A tal fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle PA; b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e lotta alla corruzione; e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.
123 trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni.
A questo compito, si accompagna anche quello di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, intesa come accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento anche con la fornitura in rete di un’accorta selezione di dati ed informazioni veramente utili alle istituzioni e ai cittadini per operare un partecipato controllo sulla gestione della "cosa pubblica".
Anche questa funzione è particolarmente rilevante, perché, nell'intento del legislatore, la trasparenza dei dati deve costituire lo strumento per assicurare l'integrità delle pubbliche amministrazioni e prevenire, in tal modo, il grave fenomeno della corruzione173, per cui Performance, Trasparenza e Corruzione risultano tra di loro strettamente connesse.
L’OIV, essendo istituito presso ogni singola amministrazione, rappresenta un organo di controllo interno con connotazione politica, essendo nominato dall'organo di indirizzo politico sentita la CIVIT (art. 14, comma 3). Esso riferisce direttamente a tale organo (indirizzo politico e CIVIT) e comunica tempestivamente eventuali criticità anche alla Corte dei Conti e all'Ispettorato per la Funzione Pubblica (art. 14, comma 4, lettera b).
173 L’articolo 13 del decreto 150/2009 al comma 6 stabilisce: La Commissione nel rispetto dell'esercizio e
delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione del ciclo di gestione della performance; b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance; e) adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'OIV di cui all'articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tal fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
n) predispone la relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con altre strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
124 L'articolo 14, attribuisce all'OIV, oltre ai servizi di controllo interno e le attività di controllo strategico, la funzione di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso (art. 14, c. 4, lett. a), nonché il ruolo di proposta della valutazione annuale della dirigenza di vertice, gettando le basi per una diversa impostazione dei rapporti organizzativi interni alla struttura amministrativa e depotenziando così la catena gerarchica a favore degli organi di indirizzo174 (art. 14, c. 4, lett. e).
Nell'attuazione del controllo strategico, l’OIV riferisce alla direzione politica sullo stato di attuazione dei programmi e delle attività attraverso una verifica della compatibilità dello scenario presente rispetto a quanto ipotizzato al momento della definizione dei singoli obiettivi e del programma globale. Dall'analisi devono risultare le cause degli eventuali scostamenti allo scopo di accertare se gli stessi siano imputabili all'incongruenza dei programmi, all'insufficienza o inadeguatezza delle risorse destinate o all'azione poco efficace dei dirigenti competenti. In quest'ottica appare coerente l'attribuzione all'OIV del controllo strategico e della valutazione dei dirigenti.
L’OIV, inoltre, valida la Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) di cui all’art. 10 del decreto. Come detto in precedenza (art. 3, c. 5), solo dopo aver misurato le attività e le prestazioni e valutato i risultati conseguiti, sempre con riferimento agli effettivi bisogni soddisfatti, è possibile procedere alla distribuzione dei premi e degli incentivi al personale. La validazione della Relazione sulla Performance da parte dell’OIV rappresenta, pertanto, il momento di chiusura del ciclo della performance dell’esercizio precedente propedeutico alla distribuzione dei premi, sui quali, lo stesso OIV esercita un potere di controllo circa la correttezza della loro distribuzione nel rispetto delle norme previste dai CCNL e dai contratti integrativi (art. 14, c. 4, lett. d).
Non compete all'OIV il controllo di regolarità amministrativo contabile alla luce dell'art. 1, comma 2, lettera e, del decreto n. 286/1999, non inserito fra quelli abrogati dall'art. 30 c. 4 del decreto 150/2009, che vieta l'affidamento di tale verifica alle strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico.
Infine l’OIV, oltre ad essere responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT, promuove e attesta
174 Il d.lgs. n. 150/2009 all’art. 14 disciplina il ruolo e le attività degli OIV. In particolare ogni
amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance. L'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati (Nuclei di Valutazione) di cui al d.lgs. n. 286/1999 ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, c. 1, del citato d.lgs. n. 286/1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. L'OIV è nominato, sentita la CIVIT, dall'organo di indirizzo politico- amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
125 l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo, integrato dalle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, nonché il controllo che tutti i documenti previsti dal d.lgs. n. 150/2009 siano pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione.