• Non ci sono risultati.

VARIANTI INTRODOTTE NEL CICLO OPERATIVO ORDINARIO

ANALISI DELLE CAUSE DEL DISASTRO E NORMATIVA TECNICA VIGENTE

3. VARIANTI INTRODOTTE NEL CICLO OPERATIVO ORDINARIO

Nei primi mesi del 2008 nasce l’esigenza di bonificare le cisterne vuote per riconvertirle al trasporto di acido solforico. Non avendo le competenze e gli impianti idonei per questo intervento la società proprietaria dei container cisterna (Società di trasporto merci su rotaia β) consultava per i lavori di bonifica il proprio subappaltatore di trasporti su gomma (Società di trasporto merci su gomma γ). Quest’ultima proponeva la ditta α di rimessaggio di mezzi pesanti per l’affidamento e la esecuzione dei lavori.

Il tutto avveniva esclusivamente attraverso accordi verbali e scambio di e-mail.

3.1. Prescrizioni Regolamentari applicabili

In materia di appalto e subappalto valgono le regole generali di diligenza e di prudenza che prevedono l’affidamento di lavori solo a ditte munite dei titoli prescritti dalla legge e comunque della capacità tecnica commisurata ai lavori appaltati. Si traduce, in termini strettamente regolamentari applicabili (norme di diligenza e buona tecnica) in quanto deli-neato nel seguito.

Oneri a carico della Società di trasporto merci su rotaia β

- stesura di un protocollo tecnico nel quale indicare i lavori da effettuare con allegata sche-da tecnica in 16 punti relativa all’ultima merce trasportata, contenuta sotto forma di resi-dui nella cisterna.

La CONTARP tra rischi lavorativi e tutela della sicurezza

Figura 2 - Sostanze velenose D.Lgs. 493/96.

- Inoltre, data la presenza certa di vapori di idrogeno solforato all’interno della cisterna (come descritto dalla scheda in 16 punti relativa allo zolfo), indicazione a mezzo segna-letica di sicurezza, come previsto dall’allora vigente D.Lgs. 493/96, della presenza di questo componente tossico a mezzo di cartello di avvertimento triangolare raffigurante la testa di morto su due tibie nere - sostanza velenosa - Figura 2.

Oneri a carico della Ditta esecutrice i lavori di bonifica α

- Essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi per l’esercizio di attività di bonifica di cisterne ADR.

- Richiedere tutte le informazioni al committente circa le caratteristiche tecniche, impiantisti-che del container cisterna e in particolare le notizie inerenti la natura e le proprietà della mate-ria contenuta, facendo riferimento alla scheda in 16 punti fornita dal produttore della merce.

- Valutazione del rischio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 626/94 con particolare riguardo alla valutazione del rischio chimico in ambienti confinati, con conseguente approntamento di impianto di imbracatura per la risalita di emergenza in ambiente confinato (cisterne), inoltre fornitura di DPI adeguati (in particolare autorespi-ratore) e obbligo generale di formazione e informazione dei lavoratori.

- Astenersi dall’effettuare i lavori fino a quando le informazioni richieste alla committenza e le successive azioni di valutazione e controllo del rischio non fossero state ultimate.

3.2. La situazione rilevata dalla sentenza di 1° grado

Secondo il giudice di primo grado, la Società di trasporto merci su rotaia β, per la realizza-zione dei lavori di bonifica, si è rivolta al proprio subappaltatore di trasporti su gomma γ, senza la sottoscrizione di alcun protocollo tecnico contenente le informazioni e la documen-tazione necessaria. La ditta di trasporti su gomma γ ha a sua volta girato la richiesta, con le medesime modalità, alla ditta α di rimessaggio.

Le autorizzazioni in possesso della ditta di rimessaggio α risultavano essere di autorimessa e autolavaggio di automezzi e non già quelle di bonifica di cisterne per materie pericolose.

Il documento di valutazione dei rischi aziendale, redatto dallo stesso datore di lavoro, che ricopriva anche l’incarico di RSPP, non contemplava in alcuna sua parte né la valutazione del rischio di esposizione a materie pericolose né la valutazione del rischio di lavorazioni eseguite in ambienti confinati. Nel corso dell’istruttoria giudiziaria è emerso che per la ela-borazione del documento di valutazione dei rischi, la ditta di rimessaggio α si era avvalsa dell’assistenza di una società specializzata nel settore della sicurezza aziendale.

Nessun controllo sui titoli autorizzativi e sulle capacità tecniche della ditta esecutrice dei lavori è stato espletato dalla Società di trasporto merci su rotaia β e dal vettore su gomma γ.

Vale la pena segnalare che β era a conoscenza della potenziale presenza di idrogeno solfo-rato all’interno del container cisterna. Per due motivazioni:

• era in possesso della scheda di sicurezza in 16 punti relativa allo zolfo fuso, perché alle-gata al contratto di movimentazione della merce;

• aveva contribuito alla progettazione dei container cisterna segnalando la potenziale pre-senza di gas corrosivi presenti all’interno del container, aveva infatti richiesto alla ditta costruttrice l’utilizzo di acciai inossidabili e l’installazione di un sistema di immissione di aria forzata per l’evacuazione dei gas tossici.

Per questi motivi, β titolare della proprietà dei container cisterna, era nelle condizioni di effettuare una valutazione del rischio con la conseguente segnalazione del pericolo presente attraverso cartello di avvertimento triangolare raffigurante la testa di morto su due tibie nere - sostanza velenosa (figura 2), come prescritto dal D.Lgs. 493/96.

La cisterna era invece giunta al rimessaggio α priva di cartello di segnalazione relativo alle sostanze velenose e priva della scheda di sicurezza in 16 punti.

Le segnalazioni presenti sulla cisterna al momento della tragedia erano quelle previste dalla normativa ADR per il trasporto di zolfo fuso n. ONU 2448 (Figura 1) che, come detto sopra, segnalano il solo pericolo di infiammabilità della materia pericolosa.

Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi del rimessaggio α, e in particola-re alla caparticola-rente valutazione del rischio legato a lavorazioni in ambienti confinati (cisterne), il Giudice estensore della sentenza ha trasmesso copia degli atti processuali alla Procura della Repubblica competente, per valutare profili di colpa penalmente rilevanti nei confronti della società di consulenza che ha coadiuvato α nella fase di individuazione e valutazione dei rischi aziendali.

3.3. Questione della classificazione ADR dello Zolfo Fuso

Si è detto che la classificazione della merce pericolosa è una responsabilità specifica del produttore della merce stessa. Si è anche stabilito che lo zolfo fuso prodotto da λ -Raffineria di Taranto, aveva un tenore di idrogeno solforato non conforme (molto più ele-vato) alle specifiche tecniche previste dalla migliore tecnologia disponibile. Come ipotizza-to dallo stesso giudice estensore della sentenza di primo grado, la classificazione ADR adottata da λ (non imputata nel processo) è da considerarsi errata perché non considera il rischio di tossicità che pure è presente nello zolfo fuso.

Pertanto, secondo questa autorevole posizione, il carico, all’origine doveva essere classifi-cato in maniera tale da evidenziare il rischio di tossicità della materia trasportata.

Allora, dal punto di vista tecnico, si deve fare riferimento a quanto stabilito in 2.2.41.1.4 dell’accordo ADR: l’assegnazione di materie inorganiche non nominativamente

menziona-La CONTARP tra rischi lavorativi e tutela della sicurezza

Figura 3 - Etichetta ADR per sostanze tossiche - classe 6.1.

te deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1.; l’esperienza dovrà essere presa ugualmente in con-siderazione quando conduca ad una assegnazione più severa.

A tal proposito la presenza, certa, di H2S disciolto nello zolfo fuso può indurre a una classi-ficazione ADR diversa da quella menzionata al numero UN 2448 (Zolfo, fuso) che è riferita alla materia pura o tecnicamente pura.

Se lo zolfo fuso contenente tracce di H2S non può essere considerato una materia tecnica-mente pura, una idonea classificazione può essere effettuata ricorrendo a una rubrica collet-tiva: UN 3179, Solido Inorganico Infiammabile, Tossico, n.a.s..

In questo secondo caso, per la materia pericolosa viene considerato anche il rischio secon-dario di tossicità con le implicazioni riguardanti l’etichettatura della cisterna mobile e l’integrazione delle consegne scritte del conducente.

In particolare all’etichetta 4.1 (richiamata in Figura 1) deve essere affiancata una seconda etichetta 6.1 (Figura 3), che indica anche il pericolo supplementare di tossicità della materia trasportata:

In questa maniera, l’etichetta raffigurante la testa di morto su due tibie incrociate avrebbe accompagnato costantemente il carico, facilitando tutte le attività di valutazione del rischio chimico in capo al proprietario della cisterna (la società di trasporto merci su rotaia β), al vettore su gomma γ e infine alla ditta incaricata dei lavori di bonifica (autorimessaggio α).

Per la valutazione di ulteriori responsabilità penali connesse alla questione classificativa prevista dall’ADR, il giudice estensore della sentenza di primo grado ha trasmesso gli atti processuali alla Procura della Repubblica competente.

4. ALCUNE RIFLESSIONI SU ASPETTI GIURIDICI INERENTI IL CASO