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PROFILI TIPOLOGICI E STRUTTURALI

2. Dinamiche ermeneutiche nella giurisprudenza interna

2.1. Le oscillazioni interpretative incidenti su categorie o coefficienti di parte generale

2.1.1. L’accertamento del nesso di causalità

Emblematica è l’evoluzione ermeneutica che ha caratterizzato l’accertamento della causalità, giacché la disposizione di cui all’art.

40, 1° co., c.p. si limita a prevedere che l’evento naturalistico sia «con-seguenza dell’azione o dell’omissione», senza tuttavia specificare quali siano i parametri sulla cui base effettuare tale giudizio. Soprattutto nell’ambito dei reati omissivi impropri, l’indeterminatezza della di-sposizione ha reso particolarmente problematico l’accertamento della causalità, considerato che la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, 2° co., c.p. impone di ricostruire un decorso ipotetico, al fine di ac-certare se – al contrario di quanto realmente accaduto – il compi-mento dell’azione doverosa avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.

È emersa, quindi, la necessità di concretizzare il contenuto della di-sposizione, soprattutto in merito alla questione dell’utilizzabilità del-le c.d. del-leggi statistiche, ossia di queldel-le del-leggi scientifiche in virtù deldel-le quali il verificarsi di un evento è “causa” di una determinata condotta solo in una certa percentuale di casi 21.

Secondo un indirizzo interpretativo diffusosi a partire dagli anni Duemila 22, il nesso causale poteva essere accertato solo attraverso le

20 F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 83 ss.

21 Le leggi statistiche esprimono un giudizio probabilistico, a differenza delle c.d. leggi universali, grazie alle quali è invece possibile dimostrare, allo stato della conoscenza scientifica del momento storico, che il compimento di un atto deter-mina con certezza il verificarsi un deterdeter-minato evento.

22 V., in tal senso, Cass., sez. IV, 25.9.2001, in Riv. it. med. leg., 2002, 582, se-condo cui «il nesso di condizionamento tra la se-condotta omissiva dell’agente e l’e-vento lesivo sussiste solo qualora risulti che, se fosse stata posta in essere la condot-ta doverosa omessa, l’evento concreto sarebbe scondot-tato evicondot-tato con una probabilità di alto grado, vicina alla certezza».

leggi scientifiche universali o “quasi universali” (cioè con un coeffi-ciente di probabilità prossimo alla certezza).

Un diverso indirizzo, consolidatosi già a partire dagli anni Novan-ta 23, riteneva, invece, ammissibile il ricorso alle leggi statistiche, comprese quelle fondate su coefficienti medio-bassi, ritenendo suffi-ciente, ai fini dell’imputazione causale, che la condotta del titolare della posizione di garanzia avesse aumentato il rischio dell’evento (c.d. teoria dell’aumento del rischio). La diffusione di tale orienta-mento estensivo in malam partem è stata motivata dalla convinzione che la causalità ipotetica potesse essere determinata con un grado di affidabilità minore rispetto a quella commissiva, ben potendo le esi-genze di tutela di beni giuridici fondamentali, quali la vita e la salute, fondare il giudizio di responsabilità sulla base della mera violazione della regola cautelare 24.

Al fine di ricomporre il contrasto, con la sentenza “Franzese” del 2002 25, le Sezioni Unite hanno ammesso il ricorso alle leggi probabi-listiche, imponendo però al giudice il compito di integrare il riferi-mento alla legge scientifica di copertura con l’esame delle circostanze del caso concreto, secondo un giudizio bifasico, incentrato sulla c.d.

probabilità scientifica e sulla probabilità logica 26. La necessità di ri-correre in via suppletiva alle leggi statistiche è derivata, in particola-re, dalla constatazione dall’esistenza di interi settori, soprattutto nel campo delle scienze biologiche, caratterizzati da valutazioni di tipo probabilistico.

23 Ex plurimis, v. Cass., sez. IV, 7.1.1983, in Cass. pen., 1984, 1142, secondo cui – in tema di responsabilità medica – «il nesso di causalità tra la condotta (…) e l’evento mortale (…) sussiste sempre quando tale intervento (…) aveva buone pro-babilità di raggiungere tale scopo. Infatti al criterio della certezza degli effetti si può sostituire quello della probabilità di tali effetti (e della idoneità della condotta a pro-durli) quando è in gioco la vita umana; pertanto sono sufficienti anche solo poche probabilità di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico». V., altre-sì, Cass., sez. IV, 30.4.1993, in Mass. pen. cass., 1994, 1, 77.

24 V., in tema, i contributi di R. BLAIOTTA, La causalità giuridica alla luce della teoria del rischio, in Cass. pen., 2007, 365 ss.; A. CASTALDO, La teoria dell’aumento del rischio e l’illecito colposo, in Studi urbinati, 1985-1988,127 ss.

25 Cass., S.U., 11.9.2002, n. 30328, Franzese, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1133 ss.

26 Le S.U. hanno indicato la necessità di un giudizio bifasico: il giudice deve innanzitutto sussumere gli accadimenti concreti sotto una legge scientifica e, successivamente, qualora la legge abbia natura statistica, deve verificare – alla luce delle circostanze del caso concreto ed escludendo un decorso causale auto-nomo ed alternativo – se sia possa affermare la sussistenza del nesso eziologico

«con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica».

La giurisprudenza successiva, sia di legittimità che di merito, ha mostrato, tuttavia, un atteggiamento interpretativo oscillante: l’in-certezza applicativa è emersa in misura particolarmente evidente in relazione ai reati d’evento legati all’esposizione alle polveri di amian-to ed alla contrazione del mesotelioma pleurico. Il problema applica-tivo è derivato dalla valutazione del contributo causale del c.d. “effet-to accelera“effet-tore” del processo tumorale determina“effet-to dall’esposizione prolungata alla sostanza tossica. In altre parole, si è trattato di accer-tare se, sulla base delle conoscenze scientifiche, il protrarsi dell’espo-sizione potesse accelerare il processo tumorale.

Con la sentenza Cozzini del 2010 27, pur confermando l’utilizza-bilità delle leggi statistiche, la Cassazione ha chiarito alcuni punti

“oscuri” della sentenza Franzese, precisando che, in presenza di una pluralità di teorie scientifiche confliggenti, il giudice possa avvalersi delle leggi statistiche a condizione che l’ipotesi probabilistica risulti attendibile alla luce di diversi parametri, tra i quali la serietà degli studi ed il consenso nella comunità scientifica.

Con la successiva sentenza Fincantieri del 2012 28, la Cassazione è sembrata, invece, fare un passo indietro, tornando ad avallare la teo-ria dell’aumento del rischio, senza ulteriori correttivi. Prendendo le distanze dagli insegnamenti del positivismo giuridico, secondo cui, ai

27 Cass., sez. IV, 17.9.2010, n. 43786, Cozzini, in Foro it., 2012, 1, II, 10, che ha confermato l’utilizzabilità delle leggi statistiche. Nel caso specifico, la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia con la quale la Corte d’Appello di Trento – ave-va condannato alcuni ex responsabili della Ferrovie Trento Malè S.p.A. per omi-cidio colposo, in relazione alla morte di un dipendente che aveva contratto un mesotelioma pleurico dopo aver svolto, senza adeguate protezioni, mansioni di riparazione delle carrozze ferroviarie che lo mettevano a contatto con fibre di amianto. La vittima era stata esposta alla sostanza cancerogena dal 1971 al 1982, periodo durante il quale gli imputati si erano avvicendati nella titolarità di posi-zioni di vertice all’interno dell’azienda. V., sul tema, in generale, F. PALAZZO, Morti da amianto e colpa penale, in Dir. pen. proc., 2011, 185 ss.

28 Cass., sez. IV, 24.5.2012, n. 33311, Fincantieri, in Foro it., 2012, 10, II, 517.

La Corte di cassazione ha confermato le condanne per omicidio colposo della Corte d’appello di Venezia a carico di alcuni ex dirigenti della società che gestiva i cantieri navali di Marghera, imputati per i reati di cui agli artt. 437, 589 e 590 c.p.

La vicenda traeva origine dalla morte di alcuni dipendenti e delle loro consorti, deceduti a causa di patologie tumorali derivanti dall’inalazione di polveri di amianto, in particolare mesoteliomi e carcinomi polmonari. Nello stesso senso, sempre confermando la sentenza di condanna, v. anche Cass., sez. IV, 21.11.2014, n. 11128, Fincantieri Palermo, in Riv. it. med. leg., 2015, 3, 1117, secondo cui «la teoria del c.d. effetto acceleratore è stata sovente apprezzata da questa Corte poiché la riduzione dei tempi di latenza dell’esplodere del tumore incide in modo significati-vo sull’evento morte».

fini della certezza del diritto, è essenziale strutturare la norma agendi sulle «coordinate dell’hic et nunc» 29, la Cassazione ha tenuto conto della potenzialità offensiva verso le c.d. “vittime del futuro”. Nel caso di specie, infatti, la Cassazione ha ritenuto sufficiente, per la confer-ma delle condanne, la constatazione che – sulla base di leggi statisti-che – l’amianto avesse semplicemente aumentato il rischio di contra-zione del tumore. La sentenza è stata criticata 30, soprattutto per il fatto di aver fondato il giudizio causale attraverso il ricorso ad affer-mazioni apodittiche, così eludendo l’esigenza di una ricostruzione ri-gorosa del nesso causale.

La stessa incertezza interpretativa si è registrata anche nella giuri-sprudenza di merito: mentre una sentenza del Tribunale di Mantova del 2014 31 ha ritenuto integrato il nesso causale sulla base della sola legge statistica, ritenendo peraltro che l’effetto acceleratore si verifi-cherebbe sempre e non solo in una determinata percentuale di casi;

viceversa una pronuncia del Tribunale di Milano del 2015 32 ha rite-nuto che le contrapposte teorie fornite dagli esperti dimostrerebbero di per sé l’assenza di una risposta univoca circa l’incidenza causale dell’effetto acceleratore e, quindi, l’inesistenza di una legge scientifica affidabile. Tale ultima pronuncia sembrerebbe più rispettosa degli insegnamenti della sentenza Cozzini, ritenendo, nel caso di diverse teorie confliggenti, di non poter accertare la causalità materiale in assenza di un consenso condiviso in ambito scientifico.

In ogni caso, l’incertezza che si è registrata nella giurisprudenza in ordine all’utilizzabilità delle leggi statistiche influisce sulla possibilità di prevedere quale possa essere l’esito degli accertamenti della re-sponsabilità, almeno nei casi più delicati e problematici, come quelli

29 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., 1193 ss.

30 V. sul punto la critica di S. ZIRULIA, Ancora oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità sulle “morti da amianto”. Brevi riflessioni a margine della sentenza sul caso Fincantieri, in www.penalecontemporaneo.it, 11.10.2012, 14, il quale sostiene che la Cassazione «sembra fondare le condanne sul mero riscontro di un aumento del rischio di ammalarsi, ossia su una categoria concettuale – quella, appunto, del-l’aumento del rischio – che appartiene ancora al piano della causalità generale», così discostandosi immotivatamente dal precedente Cozzini.

31 V. Trib. Mantova, 14.10.2014, in www.penalecontemporaneo.it, con cui il Tri-bunale di Mantova ha condannato gli ex dirigenti della Montedison per il delitto di omicidio colposo a seguito della morte di alcuni operai di uno stabilimento pe-trolchimico, gestito fino alla fine degli anni Ottanta dalla società.

32 V. Trib. Milano, sez. V, 30.4.2015, n. 4988, in www.dejure.it, nel procedimen-to a carico di otprocedimen-to ex dirigenti della società elettromeccanica Franco Tosi, accusa-ti di omicidio colposo a seguito della morte di alcuni dipendenaccusa-ti sempre per me-sotelioma pleurico e per adenocarcinoma polmonare.

relativi alla c.d. causalità omissiva. Nonostante la pronuncia Franze-se delle Sezioni Unite, poi integrata dalla Franze-sentenza Cozzini, abbia imposto precisi limiti all’utilizzabilità delle leggi statistiche, è stata soprattutto la giurisprudenza di merito 33, sia pur con l’avallo di alcu-ne sentenze anche delle sezioni semplici della Cassazioalcu-ne 34, a conti-nuare a ricorrere alla precedente teoria dell’aumento del rischio per accertare la responsabilità penale.