PROFILI TIPOLOGICI E STRUTTURALI
4. I casi di conflitto tra le Corti
4.3. Il conflitto in tema reati associativi
4.3.2. L’intervento delle Sezioni Unite
Nell’intento di contribuire alla progressiva opera di “tassativizza-zione” della fattispecie incriminatrice, sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite. Tutte le sentenze della composizione unificata han-no aderito all’orientamento interpretativo favorevole al combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. Pur non potendosi sostene-re che vi sia stata una “dissonanza” contenutistica, si sono comunque registrate alcune differenze tra le varie pronunce, che hanno, più vol-te, reso necessario l’intervento della composizione collegiale.
La prima pronuncia delle Sezioni Unite, risalente al 1994
(senten-257 Tale conclusione varrebbe soprattutto in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, allorquando il legislatore ha voluto reprimere la condotta di partecipazione eventuale nei reati associativi lo ha fatto espressamente, preve-dendo fattispecie incriminatrici assimilabili al concorso esterno, come quelle di
“assistenza agli associati” previste sia nei delitti contro la personalità interna del-lo Stato, che nei reati contro l’ordine pubblico. Da ciò, ne conseguirebbe come la creazione per via giurisprudenziale di autonome figure di concorso esterno, non previste espressamente dal legislatore, rischierebbe di porsi in linea conflittuale con il principio di legalità: in proposito, v. A. MANNA, L’ammissibilità di un c.d.
concorso esterno nei reati associativi tra esigenze di politica criminale e principio di legalità, cit., 1187 ss.
za Demitry) 258 è intervenuta per dirimere il contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità del concorso esterno nei reati associati-vi. Dopo alcune considerazioni di carattere socio-criminologico sulla necessità delle associazioni criminali organizzate di interagire “con l’esterno”, la Cassazione ha distinto il contributo del concorrente eventuale da quello dell’“associato”.
Quest’ultimo è stato identificato in colui «senza il cui apporto quo-tidiano o, comunque, assiduo l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza» 259 e che agisce sorretto dalla volontà di far parte di essa e di perseguire, insieme agli altri as-sociati, le finalità prescelte dal sodalizio.
Viceversa, l’extraneus, sotto il profilo oggettivo, non sarebbe inse-rito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione dell’associazione e, sotto il profilo soggettivo, agirebbe in assenza dell’affectio societatis.
La tesi dell’ammissibilità del concorso esterno poggia sul presuppo-sto dello stato di crisi dell’associazione, in quanto il contributo ester-no sarebbe funzionale al mantenimento in vita in una fase patologica (c.d. teoria della fibrillazione) 260.
Un anno dopo, le Sezioni Unite, con la sentenza Mannino 261, han-no contribuito a chiarire meglio sotto il profilo soggettivo, l’elemento del dolo che deve sorreggere la condotta del concorrente esterno. Le Sezioni Unite hanno precisato che, sebbene diverso rispetto al dolo dell’intraneus, il dolo del concorrente esterno può essere sia specifico (se consiste nella volontà di contribuire alla realizzazione dei fini dell’associazione), sia generico (se consiste nella volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva del sodalizio).
A seguito della sentenza Demitry, una parte della giurisprudenza di legittimità 262 ha fatto ricorso alla teoria della fibrillazione per
re-258 Cass., S.U., 5.10.1994, n. 16, Demitry, in Cass. pen., 1995, 842.
259 Cass., S.U., 5.10.1994, n. 16, Demitry, in Cass. pen., 1995, 842.
260 La ragione per cui la sentenza Demitry ha legato il contributo del concor-rente esterno allo stato di “fibrillazione” deriva probabilmente dal particolare momento storico, perché le organizzazioni criminali erano allora in un delicato passaggio dalla “mafia stragista” corleonese alla “mafia imprenditoriale” di Ber-nardo Provenzano: così A. MANNA, La sentenza Contrada e i suoi effetti sull’or-dinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale, in www.penalecontemporaneo.it, 4.10.2016.
261 Cass., S.U. 27.9.1995, n. 30, Mannino, in Riv. pen., 1996, 33.
262 V., ad esempio, Cass., sez. VI, 21.9.2000, Villecco, in Cass. pen., 2001, 2064 ss., con commenti di F.M. IACOVELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa: il
stringere il novero dei contributi punibili a quelli necessari, così cer-cando di contenere le virtualità espansive dell’interpretazione. A di-rimere, il contrasto sorto in merito a tale aspetto sono nuovamente intervenute nel 2002 le Sezioni Unite con la sentenza Carnevale 263, cheha ribadito la rilevanza del concorso esterno anche se l’organiz-zazione criminale è in bonis, cioè non attraversa una crisi strutturale.
In particolare, si è ritenuto che la condotta del concorrente esterno potesse essere rivolta non solo al mantenimento in vita, ma anche al rafforzamento dell’associazione criminale.
Con la c.d. sentenza Mannino II del 2005 264, si individuato nel cri-terio logico della condicio sine qua non 265 il fondamento del giudizio di idoneità causale tra l’azione del concorrente esterno e l’evento van-taggioso arrecato all’organizzazione criminale: le Sezioni Unite han-no ritenuto necessario che l’interprete verifichi se il contributo atipi-co atipi-costituisca una atipi-condizione necessaria per la atipi-concreta realizzazio-ne dell’evento, sulla base di un giudizio ex post (prognosi postuma).
Dopo gli interventi chiarificatori delle Sezioni Unite, la giurispruden-za ha recepito le indicazioni a favore dell’ammissibilità del concorso esterno 266, tanto che tale orientamento poteva dirsi ormai consolidato.
fatto non è più previsto dalla giurisprudenza come reato, in D&G, 17.2.2001, 6, 22 ss. e di F.A. GENOVESE, Vacilla di nuovo il concorso esterno nell’associazione di stampo mafioso, in Foro it., 2001, II, 405 ss.
263 Cass., S.U., 30.10.2002, n. 22327, Carnevale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 322.
264 Cass., S.U., 12.7.2005, n. 33748, Mannino II, in Cass. pen., 2005, 3732. In una prospettiva garantista, la sentenza Mannino II presenta il merito di richiede-re la verifica dell’accertamento causale tra la condotta e l’evento, ossia la conser-vazione o il rafforzamento dell’associazione.
265 Per l’identificazione della condotta del partecipe, la sentenza Mannino II ha inoltre proposto una concezione di carattere organizzatoria-strutturale, ponendo-si in un’ottica parzialmente diversa dalla decisone Carnevale. Secondo la sentenza Mannino II, partecipe è «colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamen-te nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parorganicamen-te”
della (meglio ancora: prende parte alla) stessa, locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di status, bensì in senso dinamico e funzio-nalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere». Sul piano probatorio della condotta di partecipazione do-vranno, allora, essere valutati tutti gli indicatori fattuali che, secondo attendibili regole di esperienza, sono considerati caratteristici del fenomeno della criminali-tà di stampo mafioso e già delineati dalla prassi giurisprudenziale, quali ad esem-pio «i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, la affi-liazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi facta concludentia».
266 Addirittura, con un’interpretazione assai estensiva e generica, il concorso