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PROFILI TIPOLOGICI E STRUTTURALI

2. Dinamiche ermeneutiche nella giurisprudenza interna

2.1. Le oscillazioni interpretative incidenti su categorie o coefficienti di parte generale

2.1.2. L’elaborazione in tema di dolo eventuale

Un ulteriore ambito in cui si è verificata una situazione di incer-tezza interpretativa in ordine all’applicazione di una categoria gene-rale è quello concernente la questione dell’ammissibilità dell’imputa-zione a titolo di dolo eventuale, nel caso in cui l’agente versi in uno stato di dubbio sul verificarsi dell’evento.

La figura del dolo eventuale ha registrato un fenomeno di pro-gressiva e costante espansione: allorquando, sempre a partire dagli anni Novanta, la giurisprudenza 35 ha ritenuto compatibile l’imputa-zione dolosa anche con lo stato di dubbio, in applical’imputa-zione della teo-ria dottrinale dell’“accettazione del rischio” 36. In virtù di tale teoria,

33 V. Trib. Mantova, 14.10.2014, cit.

34 V. Cass., sez. IV, 24.5.2012, n. 33311, Fincantieri, cit.

35 V., ex multis, Cass., sez. I, 29.1.1996, n. 3277, in Cass. pen., 1997, 996; Cass., sez. I, 25.6.1999, Gusinu, in Cass. pen., 2000, 2001; Cass., sez. I, 26.10.2006, n.

1367, in Cass. pen., 2007, 11, 4175, secondo cui l’accettazione del rischio dell’evento può implicare un maggiore o un minore grado di adesione della volon-tà, secondo che l’autore consideri maggiore o minore la probabilità dell’avverarsi dell’evento. Negli stessi termini, si sono pronunciate anche le S.U., 14.2.1996, n.

3571, Mele, in Cass. pen., 1996, 2505.

36 V., nella manualistica, a sostegno della teoria dell’accettazione del rischio, tra gli altri M. ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, Milano, I, 2004, e, nella declinazione della previsione in concreto dell’evento, T. PADOVANI, Diritto penale, XI ed., Milano, 2017, 200 ss. In una specificazione della teoria dell’accettazione del rischio, come “previsione negativa dell’evento”, v. M. GALLO, voce Dolo, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 792 ss., ID., Accettazione del rischio: tra perché e come, in Crit. dir., 2007, 3-4, 250 ss., secondo cui se l’agente escludesse con certezza la verificazione dell’evento si configurerebbe una responsabilità col-posa, con previsione. Viceversa, valorizza il collegamento del dolo eventuale sul piano del nesso causale con il risultato offensivo G. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., 400 ss., secondo cui non ricorre il dolo eventuale, ma la colpa cosciente al-lorquando l’agente, pur prevedendo l’evento come possibile esito della propria condotta, versi in una situazione di errore sul processo causale, perché confida (erroneamente) sull’esistenza di determinati elementi impeditivi (per un appro-fondimento v. ID., Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988,

l’imputazione a titolo di colpa cosciente sarebbe ammissibile solo nell’ipotesi in cui l’agente escluda la possibilità del verificarsi dell’e-vento, sulla base di specifiche circostanze impeditive, come la pro-pria abilità, l’adozione di contromisure ovvero l’intervento di fattori impeditivi esterni.

Tale orientamento dottrinale è stato accolto favorevolmente dalla giurisprudenza, che ha, infatti, iniziato a ravvisare una responsabilità dolosa in riferimento a tipologie di condotte tradizionalmente quali-ficate come colpose, come, ad esempio, nel caso di macroscopiche violazioni delle norme cautelari relative alla circolazione stradale 37; contagi da virus Hiv 38; inosservanza di regole cautelari volte a

preve-1, 113 ss.; ID., Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudi-ziaria e politica delle riforme, in Dir. pen. proc., 2009, 11, 1317 ss.; ID., Dolo even-tuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e «colpa grave» alla luce dei diversi modelli di incriminazione, in Cass. pen., 2009, 12, 5013 ss.; ID., L’enigma del dolo eventuale, in Cass. pen., 2012, 5, 1974 ss.).

37 Sebbene nel caso di un incidente automobilistico, si sia normalmente in presenza di una tipica fattispecie colposa, caratterizzata dalla violazione di regole cautelari, tuttavia, in alcuni casi, la violazione della regola cautelare è stata rite-nuta talmente grave da essere compatibile con l’imputazione dolosa, secondo la teoria dell’accettazione del rischio: così, ad esempio, è avvenuto in Cass., sez. IV, 18.2.2010, n. 11222, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2011, 9, 704, in cui l’imputato è stato condannato per omicidio doloso per aver guidato, privo della patente, un’auto ad alta velocità in un centro abitato in una situazione di traffico intenso ed aver attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso, così cagionando la morte di una coppia di motociclisti. In un altro caso, Cass., sez. I, 30.5.2012, n.

23588, in dejure.it, è stato condannato sempre per omicidio doloso un automobi-lista che aveva percorso l’autostrada contromano di notte ad elevata velocità, no-nostante le ripetute segnalazioni visive e acustiche, andando poi a scontrarsi fron-talmente contro un altro veicolo e cagionando la morte di quattro persone. An-che, in tal caso, la Corte ha riconosciuto il dolo eventuale, dato che An-che, nel caso di specie, non si rinveniva nel comportamento del conducente alcun elemento dal quale desumere la convinzione sull’evitabilità dell’evento (in particolare, l’impu-tato non aveva compiuto alcuna manovra per evitare l’urto con altri veicoli ed, anzi, aveva aumentato sempre più la sua velocità per raggiungere al più presto il casello dal quale intendeva uscire dall’autostrada).

38 Già da diversi anni, si è ripetutamente proposta nella giurisprudenza la que-stione se possa ascriversi a titolo di dolo eventuale la condotta di chi, sapendo di essere portatore del virus hiv, abbia rapporti sessuali non protetti con un partner senza rivelargli il proprio stato di salute, provocandogli in tal modo il contagio ed il successivo insorgere della malattia. In generale, si ritiene di dover tenere in considerazione elementi come il livello culturale dell’agente, lo stato della sua ma-lattia e la conoscenza delle possibili conseguenze della trasmissione. Nel caso Lu-cini (Cass., sez. I, 14.6.2001, n. 30425, in Studium iuris, 2002, 799), deciso in pri-mo grado dal Trib. di Crepri-mona nel senso del dolo eventuale, con sentenza poi corretta in appello e in Cassazione nel senso della mera colpa cosciente, vi erano

nire infortuni sul lavoro o malattie professionali. In questi casi, il mutamento interpretativo ha determinato l’inquadramento sotto una fattispecie di reato (dolosa) più grave rispetto a quella (colposa) in precedenza applicata.

Per contrastare le virtualità espansive della teoria dell’accettazione del rischio, parte della giurisprudenza 39, sostenuta poi anche dalle Sezioni Unite nel noto caso Thyssenkrupp 40, ha fatto viceversa leva sulla “teoria della volizione” 41, secondo la quale – per l’imputazione

stati reiterati rapporti sessuali non protetti con il coniuge, che avevano determi-nato la trasmissione del virus ed un’evoluzione assai rapida della malattia. In una successiva sentenza (Cass., sez. V, 17.9.2008, n. 44712, in Cass. pen., 2009, 11, 4271), viceversa, la Cassazione ha confermato la condanna a titolo di dolo per le-sioni personali gravissime a carico di una donna che, pienamente consapevole di essere affetta da hiv, aveva intrattenuto per molti anni rapporti sessuali con il proprio partner, senza avvertirlo e, così, finendo per trasmettergli il virus. L’ac-cettazione del rischio era comprovata dallo stato di conoscenza della propria ma-lattia, dato che l’imputata si era sottoposta a vari controlli medici, e dalle relative conseguenze derivanti dalla progressione del virus, visto che anche il marito era deceduto proprio per AIDS.

39 L’adesione della giurisprudenza alla teoria della volizione si deduce da Cass., S.U., 26.11.2009, n. 12433, Nocera, in Riv. pen., 2010, 5, 483, secondo cui, ai fini dell’imputazione a titolo di dolo eventuale non basta un semplice dubbio, ma si richiede una situazione fattuale dal significato univoco, che testimoni la consapevolezza della scelta dell’agente.

40 Cass., S.U., 24.4.2014, n. 38343, ThyssenKrupp, in Cass. pen., 2015, 2, 426, relativa al noto caso del disastroso incendio divampato nel dicembre 2007 nell’ac-ciaieria torinese di proprietà della multinazionale tedesca ThyssenKrupp, a segui-to del quale morirono sette operai. Con sentenza di primo grado (sentenza poi riformata in appello ed in Cassazione), l’amministratore delegato era stato con-dannato per omicidio doloso, mentre agli altri garanti era mosso esclusivamente un rimprovero di colpa (art. 589 c.p.), sia pure aggravata. La responsabilità a tito-lo dotito-loso dell’amministratore delegato è derivata, sulla base della teoria della rappresentazione, dall’assenza di elementi impeditivi che razionalmente avrebbe-ro potuto supportare il convincimento pavrebbe-rognostico dell’agente circa la non verifi-cazione dell’evento (era a conoscenza del fatto che non erano stati disposti con-trolli di sicurezza). La Cassazione ha stabilito che, se l’agente esclude il verificarsi dell’evento, anche se sulla base di un convincimento prognostico irragionevole, si deve escludere l’imputazione dolosa: il dolo senza rappresentazione non esiste.

41 La teoria della volizione richiede un quid pluris – appunto – volontaristico, rispetto al mero profilo intellettivo postulato dalla teoria dell’accettazione del ri-schio. Sono chiari i tributi della teoria della volizione allo studio psicanalitico di E. Morselli (v. E. MORSELLI, Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, Padova, 1989; ID., L’elemento soggettivo del reato nella prospettiva criminolo-gica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 1, 87 ss.) e alla prima formula di Frank (v. L.

EUSEBI, Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank), in www.penalecontemporaneo.it, 1/2014, 118 ss. Secondo la teoria della volizione, il dolo eventuale si verificherebbe allorquando il soggetto agisse a costo

dolosa – è necessaria oltre all’accettazione del rischio, anche l’ac-cettazione dell’evento, a seguito di una precisa scelta volontaristica dell’agente, in cui l’evento viene considerato, in un bilanciamento d’interessi, come un prezzo “accettabile” per il conseguimento del proprio fine. In caso di dubbio dell’agente, difettando tale elemento volitivo, l’evento deve essere imputato a titolo della più lieve colpa con previsione, dato che il soggetto agisce non in seguito ad un preci-so calcolo, bensì per mera leggerezza o inerzia del volere.

Successivamente alla pronuncia Thyssenkrupp, si sono tuttavia re-gistrate alcune pronunce delle sezioni semplici della Cassazione 42 che hanno disatteso gli insegnamenti delle Sezioni Unite, ritornando ad applicare il precedente orientamento favorevole alla rilevanza dello

di produrre l’evento: il dolo eventuale si configura, in questo senso, se il rischio è stato accettato non per pura avventatezza o indolenza, ma a seguito di un bilan-ciamento, di una ponderata valutazione degli interessi in gioco, quale “prezzo”

per il raggiungimento di uno specifico risultato (v. S. PROSDOCIMI, Dolus eventua-lis, Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, 24 ss.). In una prospettiva simile, v. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, 2014, 379 ss.; C.F. GROSSO, voce Dolo, in Enc. giur., XIII, Roma, 1989, 8; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 351; G. MARINUCCI-E.

DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2018, 394 ss.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2016, 302 ss.; M.

ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., 443, il quale propone una sintesi tra i due criteri dell’accettazione del rischio e della rappresentazione in concreto.

42 V. Cass., sez. I, 28.10.2014, n. 52530, in Guida dir., 2015, 8, 71. La vicenda trae origine da alcune morti e lesioni causate dall’incendio appiccato dall’im-putato, affetto da gravi problemi di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, nell’appartamento della convivente, dopo un litigio con quest’ultima. La Cassa-zione ha confermato la condanna a titolo di dolo eventuale, ritenendo che «ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l’agente (…) ha agito accettando il rischio di verificazione dell’evento». V. altresì Cass., sez. I, 10.12.2014, n. 3345, Radouan, in www.dejure.it, relativo alle morti derivanti dal naufragio di un’imbarcazione con migranti. Nel caso di specie, sulla base della teoria dell’accettazione del rischio, è stato escluso il dolo eventuale del comandante, dato che è stato ritenuto impen-sabile che egli accettasse il rischio di mettere in pericolo anche la propria vita. È stata invece ritenuta la colpa cosciente per la prevedibilità delle morti, essendo l’imbarcazione stracolma e priva di ogni sistema di sicurezza. Si noti che, in casi simili, la giurisprudenza tedesca, nel richiedere un accertamento più rigoroso del-la componente volitiva, ha escluso del-la sussistenza del dolo eventuale, preferendo ri-correre all’istituto dei reati aggravati dall’evento: v. BGH, 4.2.2010, 4 StR 394/09, in juris.bundesgerichtshof.de, relativo ad un caso in cui l’imputato aveva dato fuoco alla propria abitazione, in un condominio, così causando la morte di una vicina.

Nonostante l’obbiettiva pericolosità del comportamento, ad escludere la compo-nente volitiva sarebbe stata soprattutto la considerazione che la volontà dell’a-gente era quella di distruggere l’ambiente di vita che aveva in precedenza condivi-so con la moglie e non di uccidere la vicina di casa.

stato di dubbio ai fini dell’imputazione dolosa. Così, ad esempio, si pensi alla pronuncia della sezione V del 2015 43, in relazione a un ca-so di lesioni perca-sonali gravissime (nel caca-so specifico, amputazione di una gamba) a carico di un soggetto esercente abusivamente la pro-fessione sanitaria, in cui si è fatto riferimento espressamente alla teo-ria dell’accettazione del rischio, senza tenere conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite.

In generale, il ritorno all’orientamento in malam partem diffusosi prima della sentenza Thyssenkrupp si è registrato specialmente nei casi caratterizzati da un elevato disvalore sociale: in questi casi, più che il rispetto dei requisiti formali, sembrano essere prevalse esigen-ze di politica criminale. A fronte di condotte caratterizzate da accen-tuata pericolosità, come nei casi di macroscopiche violazioni delle regole cautelari in materia stradale o antinfortunistica sul lavoro, l’aspettativa sociale di una forte ed esemplare stigmatizzazione ha indotto la giurisprudenza a ricorrere alle virtualità espansive dell’im-putazione dolosa per assicurare l’esigenza repressiva.

A destare, però, non poche perplessità è la scelta della Cassazione di ritornare all’orientamento estensivo, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni della sentenza Thyssenkrupp che pure, come rilevato in dottrina, aveva espressamente criticato «la fallacia dell’opi-nione che identifica il dolo eventuale con l’accettazione del rischio» 44. Per questa via, è evidente il pericolo che, sulla spinta di contingenti esigenze repressive, la giurisprudenza rinnovi la tendenza espansiva che si era registrata negli anni Novanta.