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PROFILI TIPOLOGICI E STRUTTURALI

3. Dinamiche ermeneutiche nella giurisprudenza sovranazionale

3.7. Caso Del Rio Prada c. Spagna

Il problema dell’applicabilità retroattiva di un mutamento giuri-sprudenziale in malam partem in ordine ai presupposti applicativi di

196 Corte EDU, 12.2.2008, Kafkaris c. Cipro, ric. n. 21906/04, in hudoc.echr.coe.int.

197 Corte EDU, Grande Camera, sent. 23.02.2017, De Tommaso c. Italia, ric. n.

43395/09, con commenti di V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscien-za delle misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, 1039 ss.; A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condan-na l’Italia per la mancanza della qualità della “legge”, ma ucondan-na rondine non fa prima-vera, in www.penalecontemporaneo.it, 6.3.2017; F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, in www.penalecontemporaneo.it, 26.4.2017.

un beneficio penitenziario è stato affrontato dalla Corte EDU nel ca-so Del Rio Prada del 2013.

Tra il 1988 ed il 2000, la cittadina spagnola I. Del Rio Prada era stata ritenuta responsabile, in separati procedimenti, di diversi reati collegati ad attività terroristiche, le cui pene, sommate aritmetica-mente, ammontavano a più di tremila anni di reclusione. Essendo previsto in base all’art. 70, 2° co., del codice penale spagnolo del 1973 un limite massimo al cumulo delle pene, l’entità della sanzione com-plessiva era stata stabilita in trent’anni di reclusione.

Nel 2008, la condannata aveva presentato richiesta di liberazione anticipata, invocando l’applicazione del beneficio penitenziario della redención de penas por trabajo (che consentiva uno sconto di pena per i giorni di lavoro intramurario) – abrogato con l’introduzione del co-dice penale del 1995, ma mantenuto in via transitoria per i soggetti condannati sulla base del codice previgente.

A partire dal 2006 198, il Tribunal Supremo ha modificato l’orien-tamento interpretativo in ordine alle modalità di applicazione del be-neficio con effetti in malam partem, ritenendo che lo sconto di pena dovesse essere calcolato su ciascuna delle pene comminate e non, come nella precedente prassi giurisprudenziale, sulla sanzione com-plessiva dei trent’anni di reclusione (c.d. doctrina Parot). In applica-zione di tale nuovo indirizzo, con ord. 19.5.2008, l’Audiencia Nacional ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata presentata dalla Del Rio Prada. In seguito, anche il Tribunal constitucional ha confermato, in varie pronunce, sollecitate da altrettanti recursos de amparo 199, la legittimità costituzionale dell’applicazione del nuovo orientamento giurisprudenziale.

È stato presentato ricorso alla Corte EDU, per violazione del prin-cipio di irretroattività della legge penale, oltre che del diritto alla li-bertà personale (art. 5 CEDU) relativamente al periodo di detenzione successivo al rigetto dell’istanza di liberazione anticipata. Con sen-tenza del 10.7.2012 200, la Terza sezione della Corte EDU ha accolto

198 Il mutamento interpretativo era stato inaugurato con la sent. 28.2.2006, n.

197, del Tribunal Supremo nei confronti del terrorista H. Parot. Rispetto a sog-getti pluricondannati per reati di matrice terroristica a pene che ammontano a cen-tinaia di anni di reclusione, il mutamento giurisprudenziale si è risolto di fatto nell’esclusione (retroattiva) della possibilità di beneficiare della misura alternativa.

199 Per una disamina della posizione del Tribunal Constitucional, si v. il mo-nitoraggio delle Corti straniere pubblicato in [email protected], n. 1/2012, 76 ss.

200 Corte EDU, sez. III, 10.7.2012, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09, in www.penalecontemporaneo.it, 17.12.2012.

entrambe le istanze, ritenendo che il mutamento interpretativo della disciplina esecutiva si sia tradotto in un inasprimento retroattivo del-la pena, in contrasto con l’esigenza di prevedibilità del diritto giuri-sprudenziale.

Adita la Grande Camera, la Corte EDU in data 21.10.2013 201 ha confermato la violazione del principio di cui all’art 7 CEDU, stabilen-do che l’elaborazione giurisprudenziale della stabilen-doctrina Parot ha com-portato per la ricorrente un prolungamento imprevedibile della pena.

In esecuzione della sentenza europea, ai sensi dell’art. 46 CEDU, in data 22.10.2013 202 la Audiencia Nacional ha disposto la liberazione della ricorrente 203.

Il caso Del Rio Prada ha costituito un vero e proprio leading case della giurisprudenza della Corte EDU in materia di legalità penale, sia per la varietà e la complessità dei profili affrontati, sia per le con-clusioni raggiunte.

Due sono gli aspetti più interessanti della sentenza. In primo luo-go, è stato confermato il ruolo decisivo del diritto vivente nella con-cretizzazione delle fattispecie incriminatrici: al pari di una riforma legislativa retroattiva, un improvviso revirement giurisprudenziale in malam partem (soprattutto se operato da una giurisdizione superiore) implica la violazione del principio di irretroattività.

In secondo luogo, la Corte europea ha enunciato il diritto alla pre-vedibilità alla pena concretamente eseguita. Il profilo maggiormente problematico concerneva, infatti, l’applicabilità dell’art. 7 CEDU in una vicenda che avrebbe interessato esclusivamente il piano del-l’esecuzione penale e non la misura della pena applicata (che sarebbe

201 Corte EDU, Grande Camera, 21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n.

42750/09, in Dir. pen. proc., 2013, 1375. Con tale sentenza, la Corte EDU ha di-chiarato la violazione dell’art. 7 CEDU e dell’art. 5 CEDU.

202 Audiencia Nacional, ord. 22.10.2013, n. 61, in www.penalecontemporaneo.it, 30.10.2013. Prima dell’intervento della Grande Camera della Corte EDU, vicever-sa, il Tribunal Supremo non aveva recepito il dictum europeo, sul presupposto della non vincolatività delle decisioni con confermate dalla composizione unifica-ta (v. ad es. Tribunal Supremo, sent. 8.2.2013, n. 101, in www.penalecontem poraneo.it, 11.4.2013).

203 A seguito della pronuncia, nella dottrina spagnola, sono state evidenziate le preoccupazione per i possibili effetti “a cascata” della sentenza europea, nel senso di un’estensione nei confronti dei c.d. fratelli minori. V. ad esempio le dichiara-zioni del ministro della giustizia Alberto Ruiz-Gallardón, richiamate da F. M AZ-ZACUVA, La Corte europea su principio di legalità e applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale sfavorevole in materia di esecuzione delle pene in Spagna, in www.penalecontemporaneo.it, 17.12.2012.

rimasta sempre di trent’anni di reclusione). Invece, ad opinione dei giudici di Strasburgo, la materia dell’esecuzione penale – sebbene in via di principio esclusa dal concetto di matière pénale (e non assog-gettata al principio di irretroattività) – deve in alcuni casi specifici es-sere considerata parte integrante del droit pénal matériel se, tenuto conto degli effetti che produce, è idonea ad incidere sulla misura ef-fettiva della pena come, nel caso specifico, della misura della reden-ción de penas.

La sentenza Del Rio Prada ha segnato, dunque, un punto di svolta nel percorso di ricostruzione ermeneutica della legalità europea: si è ribadito che il diritto alla prevedibilità riguarda non solo la misura della pena concretamente applicata dal giudice (considerazione paci-fica nella giurisprudenza europea), ma anche il diritto alla prevedibi-lità della pena effettivamente eseguita. In altre parole, con la senten-za Del Rio Prada, per la prima volta, è stata affermata l’estensibilità del principio di legalità anche a norme non strettamente “penali” (nel senso di norme che stabiliscono reati e determinano la pena), ma an-che a quelle norme an-che incidono sull’effettivo trattamento sanziona-torio in sede esecutiva (come appunto le norme relative ai benefici penitenziari).