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PROFILI TIPOLOGICI E STRUTTURALI

4. I casi di conflitto tra le Corti

4.2. Le oscillazioni interpretative aventi ad oggetto una causa di estinzione del reato

4.2.1. Il caso della prescrizione

Nell’ambito dei contrasti interpretativi concernenti la punibilità, il problema dell’ampiezza del termine di prescrizione, in presenza di atti interruttivi, è stato senz’altro il più emblematico, poiché ha dato adito ad una delicata questione in ordine agli effetti ed alle ricadute delle decisioni della Corte GUE sulla giurisprudenza nazionale 233.

Con la sentenza Taricco 234, la Corte GUE ha stabilito che, in materia di frodi IVA, la disciplina nazionale in base alla quale, in presenza di un atto interruttivo, il termine prescrizionale è prolungato di un quarto del-la sua durata iniziale (ex artt. 160 ult. co. e 161, 2° co., c.p., come modi-ficati dalla l. 5.12.2005, n. 251), preveda termini massimi di prescrizione che possono determinare l’impunità del reato, così pregiudicando gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325, § 1 e 2, TFUE. Di conse-guenza, nei casi di gravi frodi che ledano gli interessi finanziari dell’U-nione o dello Stato membro, i giudici nazionali sono stati chiamati a di-sapplicare direttamente la (più favorevole) disciplina nazionale sulla prescrizione, con conseguenti effetti in malam partem, qualora tale normativa impedisca di giungere ad un accertamento di merito sulla re-sponsabilità ed alla conseguente applicazione della sanzione.

La sentenza Taricco ha certamente segnato un punto di rottura ri-spetto alle precedenti acquisizioni della giurisprudenza della Corte GUE sugli “effetti diretti” della normativa euro-unitaria 235. L’inno-vativa sentenza è stata al centro di numerose polemiche, per la sua portata “dirompente”: per la prima volta essa comporta, infatti, im-mediate ripercussioni in materia penale, imponendo la disapplica-zione diretta della disciplina nazionale.

233 V. le riflessioni di R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuo-ri?, cit.; C. CUPELLI, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale, in Rivista AIC, 2016, 3; V. MANES, La ‘svolta’ Taricco e la potenziale sovver-sione di sistema: le ragioni dei controlimiti, in www.penalecontemporaneo.it, 6.5.2016, 9; D. MICHELETTI, Premesse e conclusioni sulla sentenza Taricco, in AA.VV., Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie, I nuovi scenari della soggezione al dirit-to dell’Unione europea: a proposidirit-to della sentenza della Corte di giustizia Taricco, Pisa, 2016, 61 ss.

234 C. GUE, sent. 8.9.2015, Grande Sezione, n. C-105/14.

235 Secondo R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, cit., la sentenza Taricco si discosta dai propri precedenti (a cui si rimanda per i riferi-menti bibliografici) sugli “effetti diretti” delle norme comunitarie, grazie ai quali viene assicurata una tutela diretta dei diritti dei cittadini contro il comportamen-to omissivo dello Stacomportamen-to, che però non può mai produrre danni al privacomportamen-to, aggra-vando per esempio la responsabilità penale degli imputati. In questo senso, anche MANES, La ’svolta’ Taricco, cit.

Il problema interpretativo più delicato riguarda la compatibilità del dictum Taricco con il principio di legalità: la sentenza postula, in-fatti, l’applicazione di una disciplina diversa e sfavorevole rispetto a quella esistente al momento della commissione del fatto, anche ai fat-ti commessi prima della pronuncia.

Le reazioni della giurisprudenza nazionale sono state contrastanti.

Un primo orientamento, sostenuto da parte della Cassazione e del-la giurisprudenza di merito, ha direttamente applicato il dictum deldel-la Corte GUE: si pensi alla decisione della Cassazione nel settembre 2015 236, pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza, ovvero al-la pronuncia del Tribunale di Mial-lano del marzo 2016 237.

Un altro orientamento, sostenuto nel gennaio 2016 dalla sezione quarta della Cassazione 238, ha, invece, preferito adottare una posi-zione più cauta, introducendo un distinguishing concettuale, a se-conda che la prescrizione fosse già maturata o meno al momento

236 V. Cass., III sez., 17.9.2015, n. 3105, in www.penalecontemporaneo.it, 22.1.2016, con ivi nota di F. VIGANÒ, La prima sentenza della Cassazione post-Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della terza sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi iva. Con tale sentenza, la terza sezione ha motivato la disapplicazione della normativa interna, sostenendo la competenza esclusiva del giudice comune – e non della Corte costituzionale – non solo dell’applicazione, ma anche dell’interpretazione della sentenza Taricco.

237 Si fa riferimento ad una decisione del GUP di Trib. di Milano, 9.3.2016, in www.corriere.it, 14.7.2016, con cui, in relazione ad un omesso versamento Iva realizzato nel 2004-2008, gli imputati venivano rinviati a giudizio, nonostante in applicazione delle regole italiane sulla prescrizione, i reati contestati si fossero prescritti nel periodo tra l’8.9.2015 (data della pronuncia della sentenza Taricco) ed il 9.3.2016 (data della richiesta di rinvio a giudizio). Ad avviso del GUP di Mi-lano, la decisione non violerebbe il diritto di difesa perché «non ha nulla a che vedere con un diritto costituzionale dell’imputato l’aspettativa di fatto, nel momento in cui commette un reato “comune”, di poter lucrare l’impunità per prescrizione, confidando che i relativi termini potranno essere processualmente interrotti solo en-tro una certa misura». Neppure sarebbe compromesso il principio di legalità, per-ché «la disapplicazione non creerebbe alcuna disciplina ex novo», semplicemente ripristinerebbe la disciplina meno favorevole precedentemente prevista.

238 Cass., sez. IV, sent. 25.1.2016, n. 7914, in www.penalecontemporaneo.it, 3.3.2016, con ivi nota di A. GALLUCCIO, La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sentenza cauta in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

La Corte ha ritenuto non applicabili, nel caso di specie, i principi indicati dalla sentenza Taricco, dato che – ad opinione dei giudici – l’obbligo di disapplica-zione della normativa prescrizionale interna riguarda solo i casi in cui il ter-mine prescrizionale non è ancora maturato al momento della pubblicazione della sentenza Taricco. Per tali motivi, la Cassazione ha annullato senza rin-vio, dichiarando estinto il reato, essendo la prescrizione maturata prima della pubblicazione della sentenza Taricco.

della pubblicazione della decisione Taricco. Sul presupposto della natura processuale della prescrizione, si è ritenuto che la durata della prescrizione possa mutare in peius anche dopo la consuma-zione del fatto, per cui, se il reato non era ancora estinto al mo-mento della pubblicazione della sentenza, i giudici di merito po-trebbero procedere ad una valutazione discrezionale in ordine al-l’idoneità della disciplina prescrizionale ad incidere sugli interessi finanziari dell’UE. Viceversa, nel caso in cui la prescrizione fosse già maturata alla data di pubblicazione della sentenza, non sarebbe più possibile modificare retroattivamente la disciplina prescriziona-le, privando l’imputato del diritto alla ormai maturata prescrizione.

Un terzo indirizzo interpretativo, –seguito prima dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 18.9.2015 239 e, poi, dalla terza sezione della Cassazione con ordinanza del 30.3.2016 240 – ha ritenuto preferibile adire la competenza della Corte costituzionale. È stata sol-levata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, l. 2.8.2008, n.

130, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13.12.2007, nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, § 1 e 2, TFUE, dal qua-le – nell’interpretazione fornita dalla Corte GUE nella sentenza Taric-co – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt.

160, ult. co. e 161, 2° co., c.p, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disappli-cazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato. Tali ordinanze hanno richiesto espressamente alla Corte costituzionale di opporre – per la prima volta nella storia della nostra giurisprudenza costi-tuzionale – l’arma dei “contro-limiti” alle limitazioni di sovranità nei confronti dell’ordinamento europeo.

La Corte costituzionale ha rinviato, con ord. 26.1.2017, n. 24, la questione alla Corte GUE, ritenendo preferibile (prima di azionare i contro-limiti) un chiarimento sull’effettivo contenuto precettivo della sentenza Taricco, esercitando così un ruolo di sorveglianza e controllo 241. In particolare, ad opinione dei giudici costituzionali, è necessario chiarire se davvero «la Corte di giustizia abbia ritenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola anche quando essa confligge con un principio cardine dell’ordinamento

ita-239 Corte app. Milano, II sez., ord. 18.9.2015, in www.penalecontempo raneo.it, 21.9.2015.

240 V. Cass., sez. III, ord. 30.3.2016, n. 28346, in www.penalecontemporaneo.it.

241 A proposito di questo ruolo cui è chiamata la Corte costituzionale, parla di una “ermeneutica della sorveglianza” V. VALENTINI, Continua la navigazione a vi-sta, cit., 5.

liano» 242. Infatti, secondo la Corte costituzionale, l’obbligo di di-sapplicazione ad opera dei giudici comuni della normativa prescri-zionale interna più favorevole contrasterebbe con alcuni principi costituzionali e, in particolare, con il principio di prevedibilità e di determinatezza.

Sotto il primo profilo, dopo aver ricordato che il principio di le-galità penale riguarda anche il regime legale della prescrizione, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’agente non avesse potuto ra-gionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell’Unione (l’art. 325 TFUE) prescri-ve al giudice di non applicare gli artt. 160 e 161 c.p., oprescri-ve ne fosse derivata l’impunità di gravi frodi fiscali in danno dell’Unione.

Sotto il profilo, poi, del rispetto del principio di determinatezza, la regola enunciata dalla sentenza Taricco non consentirebbe di de-finire analiticamente le condizioni (in particolare, il numero consi-derevole dei casi) in cui dovrebbe essere disapplicata la normativa interna.

Dato che l’attuazione della sentenza Taricco, se così interpreta-ta, confliggerebbe con tali principi costituzionali, la Corte ha rite-nuto preferibile adire pregiudizialmente la Corte GUE, al fine di ottenere un chiarimento sull’effettivo contenuto della citata sen-tenza.

La risposta della Corte GUE non si è fatta attendere: con la sen-tenza c.d. Taricco bis 243, dopo aver premesso che il principio di pre-vedibilità si estende anche al regime della prescrizione, i giudici di Lussemburgo hanno escluso l’obbligo a carico dei giudici comuni della disapplicazione della disciplina interna incompatibile con il di-ritto comunitario nel caso in cui «una disapplicazione siffatta compor-ti una violazione del principio di legalità dei reacompor-ti e delle pene a causa dell’insufficiente indeterminatezza della legge applicabile, o dell’applica-zione retroattiva di una norma che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».

La sentenza c.d. Taricco bis non ha comunque premesso di chiare tutti i dubbi. Infatti, se in forza del principio di irchiaretroattività, ri-sultava chiaro che ai fatti commessi prima dell’8.9.2015 il giudice

do-242 Corte cost., ord. 26.1.2017, n. 24, in www.penalecontemporaneo.it, 30.1.2017, con nota di C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco e rinvia la questione alla Corte di giustizia, ivi.

243 Corte GUE, Grande Sezione, 5.12.2017, C-42/17, con nota di E. LUPO, La sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro, in www.penalecontemporaneo.it, 22.12.2017.

vesse applicare il regime più favorevole di cui agli artt. 160 e 161 c.p., non era invece certo se tale regola valesse anche per i fatti commessi dopo la prima sentenza Taricco. Con la sentenza 10.4.2018, n. 115 244, la Corte costituzionale ha chiarito che «indipendentemente dalla col-locazione dei fatti, prima o dopo l’8 settembre 2015, il giudice comune non può applicare loro la «regola Taricco», perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza» (§ 10). La c.d. “regola Taricco” è in sostanza – ad opinione dei giudici costituzionali – «irrimediabilmente indeterminata», così come, ancor prima, è indeterminato l’art. 325 TFUE.

Non resta, a questo punto, che svolgere alcune brevi considera-zioni 245.

In primo luogo, la prima sentenza Taricco si caratterizza per la sua “eccentricità”, nella misura in cui impone al giudice comune un compito (quello di valutare l’adeguatezza sul piano politico-criminale di una disciplina penale) estraneo ai compiti tradizionali del giudice di civil law, ossia il potere di “selezionare” la norma applicabile, non in forza di un’operazione ermeneutica, ma in base ad una valutazione politica in ordine all’adeguatezza del law enforcement 246.

Ne discende che la frizione con i principi costituzionali non deriva tanto dalla provenienza giurisprudenziale del dictum, quanto piutto-sto dal suo contenuto. La “tenuta” dei principi costituzionali sarebbe stata in discussione anche se il contenuto della sentenza Taricco fos-se stato recepito da una fonte normativa direttamente applicativa del-l’U.E., come un regolamento, ovvero da una fonte legislativa interna.

Il vulnus formale ai principi di legalità e di soggezione del giudice al-la legge derivava dall’incompetenza del giudice comune ad effettuare valutazioni di politica legislativa, estranee al paradigma

interpretati-244 Corte cost., sent. 10.4.2018, n. 115, in www.dejure.it.

245 V., amplius, sul punto le riflessioni di D. PULITANÒ, Ragioni della legalità. A proposito di Corte cost. n. 24/2017, in www.penalecontemporaneo.it, 19.4.2017; F.

VIGANÒ, Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 27.3.2017. Più in generale, A. MANNA, Il difficile dialogo fra Corti Europee e Corti Nazionali nel diritto penale: il caso ‘Taricco’, in Arch. pen., 2016, 3, 673 ss.; A. BERNARDI-C. C U-PELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le corti, Napoli, 2017.

246 Per valutare l’adeguatezza della normativa nazionale, il giudice dovrebbe fare affidamento a dei precisi standards per C. SOTIS, Il limite come controlimite, Riflessioni sulla vicenda Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 14.10.2016, 12.

Nel caso specifico, l’A. ritiene che il dictum Taricco non contenga l’indicazione di tali parametri, rendendo impossibile per il giudice comune di compiere la valuta-zione sull’adeguatezza.

vo 247. In effetti, la sentenza Taricco bis ha accolto le preoccupazioni evidenziate dalla Corte costituzionale, auspicando l’intervento del le-gislatore nazionale, al quale spetta, in prima battuta «stabilire norme sulla prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 325 TFUE» 248.