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Accesso alla qualifica e valutazione della dirigenza 4.1

Nel documento LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (pagine 196-200)

Alessandro Boscati

4.1.1 Dirigenza medico-veterinaria e dirigenza SPTA (Sanitaria Professionale Tecnico Amministrativa)

La dirigenza del comparto sanità ha una propria specificità nell’ambito della dirigenza pubblica.

Mentre per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo si applicano le disposi-zioni del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. art. 26 del D.lgs. n. 165/2001), la dirigenza del ruolo sanitario è destinataria di una peculiare disciplina dettata dal D.lgs. n. 502/1992. Alla diversa disciplina nor-mativa si accompagna anche l’applicazione di un differente contratto collettivo. Prima della sot-toscrizione dell’accordo quadro del 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018), la dirigenza medica e veterinaria (comprenden-te medici, ve(comprenden-terinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale) era disciplinata dal contratto collettivo d’area IV dirigenziale, mentre i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale erano disciplinati dal con-tratto d’area III dirigenziale; a seguito dell’accordo quadro del luglio 2016 si è previsto che l’area contrattuale dirigenziale della sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto sanità, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, compresi nell’area delle funzioni lo-cali. Peraltro, il comma 687 della legge di bilancio 2019 ha affermato che, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sani-tario nazionale rimane nei ruoli del personale del Servizio sanisani-tario nazionale e che con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, tra l’ARAN e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016. In seguito, è sta-to specificasta-to che per il triennio 2019-2021 la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti

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della delega di cui sopra, è compresa nell’area della contrattazione collettiva della sanità nell’am-bito dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

La disciplina della dirigenza sanitaria si ricava dal combinato disposto di quella generale, di cui al D.lgs. n. 165/2001 e di quella speciale, di cui al D.lgs. n. 502/1992. L’art. 15, comma 2 di quest’ultimo decreto delegato dispone, infatti, che la dirigenza sanitaria è disciplinata dal D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (da intendersi oggi come D.lgs. n. 165/2001) «salvo quanto previsto dal presente decreto». Ne deriva che le disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 sono applicabili alla dirigenza sanitaria in via residuale, ovvero per i profili non espressamente disciplinati, e in quanto non in contrasto con il D.lgs. n. 502/1992.

La specialità della disciplina della dirigenza sanitaria emerge già dalla regolamentazione dell’accesso.

Per quanto concerne la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, l’art. 26 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che si acceda a tali ruoli mediante concorso pubblico per titoli ed esami, a cui possono essere ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministra-zioni. Inoltre, solo per il personale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è consentita anche ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-profes-sionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

Per la dirigenza del ruolo sanitario l’art. 15, comma 7 del D.lgs. n. 502/1992 dispone che si acceda ad essa mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del DPR 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il perso-nale dirigenziale del Servizio sanitario nazioperso-nale). Tale regolamento si articola in due parti: la prima detta la disciplina generale valida per tutte le procedure selettive, riproducendo mol-teplici previsioni del DPR 9 maggio 1994, n. 487; la seconda contiene regole specifiche di ciascun tipo di procedimento attinente ad ognuno dei profili del ruolo sanitario.

Più precisamente il DPR n. 483/1997 disciplina le varie fasi del procedimento di accesso alla qualifica di dirigente medico, quali: la verifica delle disponibilità dei posti da mettere a concorso; l’indizione del concorso pubblico per titoli e esami; la definizione dei requisiti ge-nerali e specifici richiesti ai candidati.

Il bando di concorso (e più in generale la procedura di assunzione) deve riguardare solo i posti accertati essere disponibili. Il bando ha natura di atto amministrativo nella parte in cui detta le regole per lo svolgimento del concorso; è atto di diritto privato nella parte in cui regola le condizioni sostanziali per la concretizzazione dell’ingresso del candidato nel siste-ma dell’impiego pubblico. Il bando indica anche il contratto di lavoro che l’azienda intende concludere con il candidato (conformemente alla delibera di indizione).

Per quanto concerne i requisiti di accesso alla dirigenza medica, occorre differenziare tra

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requisiti generali e requisiti specifici. I primi sono costituiti dalla cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di un Paese membro della UE; l’idoneità fisica accertata da visita medica preliminare. I secondi sono costituiti dal titolo di studio per l’ac-cesso alle rispettive carriere (laurea in medicina e chirurgia e specializzazione) e l’iscrizione all’Albo ove richiesta per l’esercizio dell’attività professionale.

Il bando indica la scadenza per la presentazione delle domande e tutte le dichiarazioni che devono essere fornite dai partecipanti. Scaduto il termine per la presentazione il direttore generale procede alla nomina della commissione giudicatrice. La commissione giudica sulla base di titoli di carriera; servizi di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni; pub-blicazioni e titoli scientifici; curriculum formativo e professionale. Il regolamento determina il punteggio che deve essere attribuito alle singole prove di esame. Sono prove di esame la prova scritta, la prova pratica e la prova orale, secondo l’ordine indicato. La giurisprudenza ha affermato che la disciplina della chirurgia esige che la prova pratica sia effettiva e non possa essere sostituita da relazione scritta.

Al termine delle valutazioni la commissione stila una graduatoria. Il direttore generale ve-rifica la regolarità del concorso e approva formalmente gli atti del concorso e la graduatoria.

L’atto di approvazione della graduatoria è atto amministrativo ma anche atto privatistico. Ne deriva una diversa giurisdizione a seconda del motivo di impugnazione della graduatoria e/o di atti del concorso. Nei limiti temporali fissati dal legislatore è possibile scorrere la graduatoria.

I vincitori (o gli idonei a seguito dello scorrimento della graduatoria) sono chiamati dall’a-zienda a presentare la documentazione necessaria per l’assunzione propedeutica alla sti-pulazione del contratto di lavoro, che deve sempre indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, in quanto da tale data, che coincide con la presa di servizio, decorrono gli effetti eco-nomici e normativi del rapporto di lavoro. La forma del contratto di lavoro è necessariamente scritta a pena di nullità.

Il contenuto necessario del contratto di lavoro è individuato dal contratto collettivo e deve indicare la tipologia di contratto; la data di inizio; l’area (medica, chirurgia, diagnostica ecc.) e la disciplina (cardiologia, ortopedia ecc.); il tipo di incarico conferito al dirigente; gli obiet-tivi generali da conseguire; la durata dell’incarico; le modalità di effettuazione delle verifi-che/valutazioni; il trattamento economico complessivo, costituito dalle voci del trattamento fondamentale e dalle voci del trattamento accessorio spettanti; la misura dell’indennità di esclusività (se prevista); la sede di destinazione; l’eventuale clausola di esclusività; il richia-mo alla disciplina dei contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso; il periodo di prova, se previsto.

In merito alla prova, sono assunti in prova i dirigenti medici appena assunti nella qualifica di dirigente e tutti coloro che – già dirigenti nella stessa o altra azienda sanitaria del com-parto – a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti medici che lo abbiano già superato nella me-desima qualifica e disciplina presso altra azienda sanitaria. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi a decorrere dalla effettiva entrata in servizio e, ai fini del suo compimento, si deve

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tener conto solo del servizio effettivo prestato. Una peculiare disciplina concerne il periodo di prova dell’incaricato di struttura complessa (su cui 4.6). Decorsa la metà del periodo di prova (tre mesi), ciascuna delle parti (dirigente o azienda sanitaria) può recedere dal rap-porto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né della relativa indennità sostitu-tiva, fatte salve le ipotesi di sospensione; tuttavia l’azienda, a differenza del dirigente, deve motivare il recesso.

Sui profili della valutazione v. 4.2.

Sintesi

La dirigenza si articola in dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, cui si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 165/2001, e dirigenza del ruolo sanitario disciplinata dal D.lgs. n. 502/1992. Alla diversa disciplina normativa si accompagna anche l’applicazione di un differente contratto collettivo: dell’area funzioni locali per i primi, dell’area sanità per i secondi.

L’accesso alla dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo avviene me-diante concorso pubblico per titoli ed esami, a cui possono essere ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizio-ne funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Per il solo personale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è consentita anche ai candidati in possesso di esperienze lavo-rative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispon-denti profili del ruolo medesimo.

Alla dirigenza del ruolo sanitario si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del DPR 10 dicembre 1997, n. 483 che si articola in due parti: la prima detta la disciplina generale valida per tutte le procedure selettive; la seconda contiene regole specifiche di ciascun tipo di procedimento attinente a ognuno dei profili del ruolo sanitario.

Per quanto concerne i requisiti di accesso alla dirigenza medica occorre differenziare tra requisiti generali e requisiti specifici.

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