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Contratti Integrativi Aziendali

Nel documento LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (pagine 44-50)

La contrattazione e le rappresentanze sindacali 1.3 nei luoghi di lavoro e dell’ARAN

1.3.2 Contratti Integrativi Aziendali

La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai con-tratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali ivi previsti. La parte dato-riale è rappresentata dalla delegazione di parte pubblica; la parte sindacale dalla rappresen-tanza sindacale unitaria (RSU) e dai sindacati territoriali dei sindacati nazionali che hanno stipulato il CCNL. Essa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale persegui-mento degli obiettivi organizzativi e individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati. La contrattazione integrativa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti contenuti nei contratti col-lettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello nego-ziale, ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. In particolare, il legislatore dispone la nullità delle clausole contrattuali definite in sede di contrattazione integrativa in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, non-ché la loro sostituzione automatica ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c.

In caso di superamento accertato di vincoli finanziari, il legislatore dispone l’obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un nume-ro massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle

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amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse de-stinate alla contrattazione integrativa e il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato. In alter-nativa, le Regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all’art. 4, c. 1, del DL 16/20142, dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dal-le predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’ado-zione di misure di razionalizzadall’ado-zione relative ad altri settori, anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.

I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede de-centrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Nel caso in cui il protrarsi delle trattative per la sottoscrizione di un contratto integrativo rischi di pregiudicare la funzionalità dell’azione amministrativa, l’ammi-nistrazione interessata alla conclusione dell’accordo può, nel rispetto dei principi di corret-tezza e buona fede, provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accor-do e nel contempo proseguire la trattativa per pervenire in tempi celeri alla sottoscrizione del contratto. Agli atti disposti in via unilaterale dall’amministrazione si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziarie stabilite dalla legge per la contrattazione integrativa. La legge riconosce la possibilità per la contrattazione nazionale di individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata decorso il quale l’ammi-nistrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo.

L’osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussi-stenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spet-tano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Sintesi

Il sistema delle relazioni sindacali include due forme: la contrattazione collettiva e la parte-cipazione sindacale, quest’ultima suddivisa dopo l’ultima tornata contrattuale in quattro mo-dalità: informazione, confronto, confronto regionale e organismo paritetico per l’innovazione.

La contrattazione collettiva è esclusa per i profili organizzativi, mentre per quanto con-cerne il rapporto di lavoro è consentita nei limiti previsti dalla legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, alla mobilità.

I soggetti negoziali del contratto nazionale sono per la parte pubblica l’ARAN e per la parte sin-dacale i sindacati rappresentativi, ovvero le organizzazioni sindacali che nell’ambito del comparto raggiungono una rappresentatività pari al 5% come media tra dato elettorale e dato associativo.

La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali ivi previsti (la parte datoriale è costituita dalla delegazione di parte pubblica; la parte sindacale dalla RSU e dai sindacati territoriali dei sindacati nazionali che hanno stipulato il CCNL) ed è volta ad assicu-rare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi orga-nizzativi e individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i

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limiti contenuti nei contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamen-te delegaespressamen-te a tale livello negoziale, ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Ripasso

Quali sono le forme di relazioni sindacali?

Il sistema delle relazioni sindacali include due forme, la contrattazione collettiva e la par-tecipazione sindacale, quest’ultima suddivisa in informazione, confronto, confronto regiona-le e organismo paritetico per l’innovazione.

Quali sono i soggetti e le materie negoziabili in sede nazionale?

Per la parte pubblica è l’ARAN e per la parte sindacale sono i sindacati rappresentativi, ovvero le organizzazioni sindacali che nell’ambito del comparto (o dell’area) raggiungono una rappresentatività pari al 5% come media tra dato elettorale e dato associativo. La contrat-tazione è esclusa per i profili organizzativi, mentre per quanto concerne il rapporto di lavoro è consentita nei limiti previsti dalla legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, alla mobilità.

Quali sono i soggetti e le materie negoziabili in sede integrativa?

La parte datoriale è costituita dalla delegazione di parte pubblica, mentre la parte sinda-cale dalla RSU e dai sindacati territoriali dei sindacati nazionali che hanno stipulato il CCNL.

La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai con-tratti collettivi nazionali.

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Riferimenti bibliografici

Bianco A., Boscati A., Ruffini R. (2017), La riforma del pubblico impiego e della valutazione. Cosa cambia con i Decreti attuativi. D.lgs. 74/2017 e D.lgs. 75/2017, Maggioli, Rimini.

Boscati A. (2019), «Le relazioni sindacali nel lavoro pubblico contrattualizzato all’indomani della c.d. Riforma Madia», Diritto del mercato del lavoro, pp. 17 ss.

Nel documento LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (pagine 44-50)