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Applicazione L. 171/2016 sulla dirigenza

Nel documento LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (pagine 24-31)

Principali disposizioni normative di fonte comunitaria, 1.1 nazionale e contrattualistica

1.1.2 Applicazione L. 171/2016 sulla dirigenza

Il D.lgs. n. 171/2016 disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale, di re sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalla legislazione regionale, di diretto- diretto-re dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie (e degli altri enti in cui si articola il sistema sanitario), con disposizioni applicabili anche alle aziende ospedaliere universitarie.

Per la nomina dei direttori generali è prevista l’istituzione presso il Ministero della Salute di un elenco nazionale dei soggetti idonei, da aggiornarsi ogni due anni (ma con iscrizione nell’elenco comunque valida per quattro anni), selezionati da una Commissione composta da cinque membri, nominabili una sola volta e con durata dell’incarico pari al tempo neces-sario alla formazione dell’elenco e all’espletamento delle attività connesse e consequenziali.

A seguito della pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero della Salute) di un avviso pubblico di selezione per titoli, possono presentare domanda di am-missione coloro che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età e siano in possesso di specifici requisiti (diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica o magistrale; comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie; attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in ma-teria di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria). I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande dovranno essere allegati il curriculum formativo e professionale e l’elenco dei titoli valutabili.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della com-provata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri definiti nello stesso D.lgs. n. 171/2016 e criteri specifici predefiniti nell’avviso pubblico. Il punteggio mas-simo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell’elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteg-gio minimo non inferiore a 70 punti. Il puntegpunteg-gio è assegnato ai soli fini dell’inserimento del candidato nell’elenco nazionale che è pubblicato secondo l’ordine alfabetico dei candidati senza l’indicazione del punteggio conseguito nella selezione. Non possono essere reinseriti nell’elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza.

La seconda fase del procedimento è di competenza regionale. Le Regioni possono nomi-nare direttori generali esclusivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali.

A tal fine ogni Regione deve rendere noto, con apposito avviso pubblico pubblicato sul pro-prio sito internet, l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e collo-quio verrà affidata a una Commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, se-condo modalità e criteri definiti dalle Regioni la quale dovrà considerare anche gli eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

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La Commissione propone al Presidente della Regione una rosa di candidati nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteri-stiche dell’incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la mede-sima azienda sanitaria locale, la medemede-sima azienda ospedaliera o il medesimo ente del SSN.

I provvedimenti di nomina, conferma o revoca dei direttori generali – il cui incarico ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque – sono motivati e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le Regioni definiscono e assegnano, aggiornan-doli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza.

Alla scadenza dell’incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure fin qui evidenziate. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può es-sere effettuata anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati già presentata, relativa a una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazio-nale. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale, il commissario deve essere scelto tra i sog-getti inseriti nell’elenco nazionale.

Ai fini della valutazione dell’attività del direttore generale è necessario tener conto: a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con specifico riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurez-za, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall’Agenzia naziona-le per i servizi sanitari regionali; b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell’appro-priatezza prescrittiva; c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale; d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione verifi-ca i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi. In verifi-caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto. In caso di valutazione positiva procede alla conferma con provvedimento motivato. A questa ipotesi di decadenza si aggiun-gono quelle previste nel caso di ricorrenza di gravi e comprovati motivi, di una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi, o in caso di manifesta

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violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’am-ministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza

I provvedimenti di decadenza devono essere comunicati al Ministero della Salute perché si proceda alla cancellazione dall’elenco nazionale del soggetto decaduto dall’incarico. I di-rettori generali decaduti possono essere reinseriti nell’elenco esclusivamente previa nuova selezione.

Il procedimento di nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e, ove pre-visto, del direttore dei servizi socio-sanitari, è solo in parte analogo, svolgendosi per intero in ambito regionale.

Il potere di nomina di tali figure – il cui incarico non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni – spetta al direttore generale, che vi provvede attingendo obbliga-toriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre Regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloqui, effettuati da una commissione nomi-nata dalla Regione.

Con riguardo a questi incarichi, la sanzione della decadenza, da irrogare con provvedi-mento motivato, è prevista nella sola ipotesi di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, con conseguente risoluzione del contratto, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Sintesi

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dal SSN è disciplinato dal D.lgs. n. 165/2001 e dal D.lgs. n. 502/1992 per il personale dirigenziale (nonché dal D.lgs. n. 517/1999 sui medici universitari; dal D.lgs. n. 288/2003 sugli Irccs).

Il rapporto «tipico» è subordinato a tempo indeterminato, si costituisce con un contratto individuale. Una propria specificità presenta la disciplina del rapporto di lavoro del perso-nale dirigenziale ove coesiste un contratto a tempo indeterminato e un incarico a termine.

Speciale e particolare è la disciplina per la nomina dei vertici aziendali (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore socio-sanitario) e per l’attribuzione degli incarichi di struttura complessa.

Oltre al rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato possono instaurar-si con gli enti del SSN rapporti di lavoro flesinstaurar-sibile, di natura subordinata o autonoma, nonché rapporti convenzionali con i MMG, con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, con i pediatri di libera scelta. Il rapporto di lavoro subordinato è regolato dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Una speciale disciplina è dettata per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie. I direttori generali sono nominati dalla Regione scegliendoli esclusivamente tra gli iscritti a un elenco nazionale. Il procedi-mento di nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo del direttore dei servizi socio-sanitari si svolge per intero in ambito regionale.

Ripasso

Qual è la fonte costitutiva del rapporto individuale di lavoro?

Il rapporto individuale di lavoro si costituisce con il vincitore del concorso. Una particolare disciplina è prevista per l’assegnazione degli incarichi di struttura complessa.

Qual è la fonte regolativa del rapporto di lavoro?

Il rapporto di lavoro è regolato dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa. Le disposizioni normative sono le medesime che si applicano ai dipendenti del settore privato, fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001 e nel D.lgs. n. 502/1992.

Come viene individuato il direttore generale dell’Azienda sanitaria?

Il direttore generale è individuato sulla base di una disciplina che si articola in due fasi.

Una prima fase è volta alla redazione di un albo nazionale in cui sono inseriti tutti i soggetti idonei a ricoprire il ruolo; una seconda fase si svolge a livello regionale e attiene all’individua-zione del dirigente generale tra coloro che sono inseriti nell’elenco nazionale.

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