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L’albo nazionale dei gestori ambientali

Per rispondere al primo problema sollevato nel paragrafo precedente, ovvero chi siano le imprese e gli enti ex art.190, comma 1, è utile prendere in considerazione l’art. 212, d.lgs.152/2006. Ai sensi di questo articolo le uniche imprese/enti in grado di compiere legittimamente le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, senza incorrere nella sanzione di cui all’art. 256, sono quelle iscritte al c.d. Albo Nazionale Gestori Ambientali: ex art.212, comma 5, “l’iscrizione all’Albo è requisito necessario per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”. Da questo punto di vista, dunque, quando l’art.193 parla di “enti ed imprese che effettuano trasporto di rifiuti” intende riferirsi a quei soggetti iscritti nelle Categorie 1, 2-bis, 4 e 5 dell’Albo.

L’Albo nazionale dei gestori ambientali è stato istituito dal d.lgs.152/2006, il quale ha modificato la struttura ed i compiti dell’Albo nazionale gestori rifiuti di cui all’art.30 del decreto Ronchi. L’albo è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato nazionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Sezioni regionali, le quali hanno il compito di provvedere in materie di singole iscrizioni, e provvede sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle stesse Sezioni.203 Il Comitato appena citato, infatti, in virtù del d.m. 120/2014, inquadra le attività sottoposte ad iscrizione in dieci categorie e che a loro volta sono suddivise in “classi” in relazione alle dimensioni dell’attività oggetto di iscrizione (ad eccezione delle categorie 2-bis e 3-bis). Per quello che interessa ai fini di questo scritto la Categoria 1 riguarda l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, la Categoria 2-bis riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, la Categoria 4 riguarda la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, la Categoria 5, infine, riguarda la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Coloro che intendono iscriversi in una delle categorie dell’Albo devono rispettare alcuni fondamentali requisiti che possono essere distinti in 3 classi: i requisiti soggettivi; i requisiti di idoneità tecnica; i requisiti di capacità finanziaria.204

Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo: nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale; nella persona del legale rappresentante. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui sopra:siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione

203 Per una visione completa della disciplina dell’Albo si v., ad es.: E.ONORI, “Albo nazionale

gestori ambientali”, in “Gestire i rifiuti, tra legge e tecnica”, Paola Ficco (a cura di), Edizioni Ambiente, p.453-473.

204 Ricordo che, ai fini del presente scritto, è utile tenere in considerazione il fatto che dal

1°febbraio, in virtù della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 approvata dal Comitato nazionale, sono entrati in vigore i nuovi requisiti per le categorie 1, 4 e 5. Per un approfondimento sul tema: E.ONORI, “Dal 1° febbraio 2017 nuovi requisiti per Categorie 1, 4 e 5”, in Rifiuti – bollettino di informazione normativa, n.247, febbraio 2017.

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica; condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione; non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all'Albo.

Le imprese o gli enti che chiedono l'iscrizione: devono essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto; non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza; devono essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria; devono aver nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti soggettivi di cui alle lettere c) d) e) ed f) del paragrafo precedente.

La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci o da idonei affidamenti bancari. Il Comitato Nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione della capacità finanziaria. La capacità finanziaria deve essere adeguata alle attività soggette all'iscrizione. In particolare per le imprese di trasporto dei rifiuti il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione, si intende soddisfatto con un importo di 9.000,00 Euro per il primo veicolo e di 5.000,00 Euro per ogni veicolo aggiuntivo.

I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono: nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone; in un'adeguata dotazione di personale; nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

Le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione, tra l’altro, con un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipo di rifiuti da trasportare.

Ebbene, da queste premesse si evince facilmente che lo strumento attraverso cui gli imprenditori dimostrano la sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione in una delle Categorie è rappresentato dalla c.d. autocertificazione che, probabilmente, non consente un adeguato controllo circa la loro effettiva esistenza malgrado che l’ambito e l’esperienza dimostrino la necessità di controlli sicuramente più incisivi da parte degli organi preposti.