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Il funzionamento del sistema

L’idea sottesa alla nascita del Sistri è ormai nota: da un lato, la semplificazione delle procedure e degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti (con una conseguente, sperata, riduzione dei costi, per le imprese e per la PA300) e, dall’altro lato, una maggiore efficacia nella lotta al traffico illecito ed allo smaltimento illegale degli stessi rifiuti. A queste finalità si aggiungono anche quelle relative “all’acquisizione di dati utili alla pianificazione della gestione dei rifiuti e l’interconnessione e l’interoperabilità con altri sistemi informativi”301.

Lo strumento finalizzato a ciò è un sistema informatico elaborato per controllare, in tempo reale, le movimentazioni dei rifiuti mediante l’impiego di alcuni dispositivi elettronici messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente in comodato l’uso: il dispositivo usb per la trasmissione dei dati sui rifiuti prodotti, trasportati e/o gestiti; la c.d. black box da montare su ogni veicolo che trasporta rifiuti così da poterne monitorare il percorso in tempo reale; le apparecchiature di videosorveglianza da installare presso ogni discarica e ogni impianto di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti al fine di controllare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti. I processi ed i flussi di informazioni contenuti nel Sistri sono gestiti dall’Ara dei Carabinieri302.

300 Sul punto si veda la dichiarazione resa dall’On. Stefania Prestigiacomo, già Ministro

dell’Ambiente, nell’audizione dell’11 novembre 2009 di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: “è stato valutato che, con il nuovo sistema informatico, una volta a regime, si dovrebbe pervenire a una riduzione complessiva dei costi per le imprese nell’ordine del 50 per cento”. Del medesimo avviso è anche A.PIEROBON, Il Sistri (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti): una prima ricostruzione (prima parte), in www.lexambiente.it: “il Ministero dell’Ambiente, con questo nuovo sistema informatico (ma, si badi, anche informativo), stima di diminuire del 50% gli attuali costi di cui al sistema del MUD e del FIR, poiché, come detto, essi adempimenti sembrano venire meno: non si dovranno infatti più sottoscrivere le copie del FIR atteso che questo adempimento sarà sostituito dal SISTRI e dall’invio telematico – a mezzo della chiavetta USB che individua il singolo soggetto – al database centralizzato gestito dal Catasto, assolvendo contemporaneamente agli obblighi del registro di carico e scarico”.

301 A.PIEROBON, “Il Sistri (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti):

una prima ricostruzione (quarta parte)”, 1 aprile 2010, consultabile in www.lexambiente.it

302 L’art. 1 del D.M. 17 dicembre 2009 istitutivo del SISTRI e l’art. 1 del D.M. 18 febbraio

2011, n. 52 attribuivano - peraltro, con una espressione impropria - al Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA - ex NOE, Nucleo operativo ecologico) la “gestione del sistema”, per la cui attuazione il Comando generale ha stipulato con il ministero un Protocollo d’intesa in data 13 gennaio 2010. Successivamente, l’art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219 ha precisato che l’Arma dei carabinieri, e non più il solo CCTA, gestisce i processi e i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.
Materialmente, l’Arma svolge tale attività presso il Centro SISTRI in via Faustiniana, 29 a Roma, nella sede della Selex Service Management (Sema).

Per comprendere il funzionamento del Sistri è necessario analizzare non solo le disposizioni contenute nel “nuovo” D.M.78/2016 ma anche “le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito Sistri (www.sistri.it), previo visto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”303.

Da questo punto di vista, infatti, “una prima complicazione è data dalle cosiddette ‘fonti’ della disciplina Sistri che non sono solo quelle ‘ufficiali’, o se vogliamo dire quelle a cui siamo adusi, quelle per intenderci ‘cartacee’, bensì esse si… ampliano a (più corpose, più complesse, più ispessite) ‘non fonti’ alle quali l’operatore deve (si badi) necessariamente (e molto) abbeverarsi”304.

In particolare intendo riferirmi al c.d. Manuale Operativo, alla Guida utenti Produttori, alla Guida utenti Trasportatori, alla Guida recuperatori-smaltitori, al portale del Sistri con le sue comunicazioni ed altro, tutti consultabili all’indirizzo internet del Sistri ed aggiornate periodicamente305.

Alla luce di queste premesse, prima di proseguire nella lettura delle norme del nuovo Regolamento Sistri e delle procedure riportate dalla documentazione di supporto da ultimo richiamata, appare opportuno elencare, seppur in modo sommario e in via di prima approssimazione, i principali adempimenti che devono espletare, da un lato, i soggetti tenuti ad aderire al Sistri e, dall’altro lato, coloro che vi aderiscono volontariamente:

1. iscrizione al Sistema;

2. versamento dei contributi di iscrizione al Sistri nonché delle quote relative al numero di chiavette usb utilizzate;

3. ritiro dei dispositivi elettronici (chiavette USB e black box), previa dimostrazione di aver effettuato il pagamento;

4. installazione, presso officine autorizzate, delle Black Box sui veicoli adibiti al trasporto

303 Cfr. art. 23 “Disposizione transitorie”, d.m. 78/2016

304 A.PIEROBON, “Il Sistri come patrimonio statale?”, in Gazzetta Enti locali online, 10

maggio 2011.

305 Si rammenta che, sino a quando non verranno approvate le procedure operative del Sistri

con gli appositi decreti attuativi ai quali fa espresso riferimento il D.M. 78/2016, art. 2, comma 1, si applicano le procedure indicate nei manuali e guide pubblicate sul portale informativi Sistri. A tal fine, infatti, il Regolamento Sistri stabilisce che: è compito della società concessionaria del servizio di gestione del Sistri predisporre, aggiornare e pubblicare sul portale informativo Sistri la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche elaborate a supporto degli operatori; per quanto non espressamente indicato dal nuovo Regolamento Sistri, fino a quando non verranno approvate le procedure operative che devono essere definiti dai decreti attuativi, “si applicano le procedure indicate nei manuali e guide rese disponibili nel sito Sistri, previo visto di approvazione del Ministero”.

dei rifiuti;

5. per il periodo transitorio a “doppio binario”, osservanza contestuale degli obblighi “informatici” del Sistri e delle norme previste per il tradizionale sistema cartaceo degli adempimenti documentali ambientali (registro di carico e scarico, formulario, MUD).

Di tali adempimenti tratteremo nei paragrafi a seguire.