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Il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)

Al fianco dei registri di carico e scarico ex art. 190 e dei formulari di identificazione ex art. 193 il Codice dell’Ambiente, a completamento del c.d. sistema cartaceo di tracciabilità dei rifiuti, prevede il Modello unico di dichiarazione ambientale o MUD. Si tratta di un modello, la cui istituzione risale alla legge n.70/1994, attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero ed i rifiuti raccolti dal Comune, nell’anno precedente la dichiarazione.

Il riferimento normativo è rappresentato dall’art.189, comma 3, d.lgs.152/2006, di cui si è già avuto modo di trattare ampiamente il contenuto essendo il riferimento normativo utile a comprendere i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico in attesa della piena operatività del Sistri e della nuova formulazione dell’art.190 introdotta con il d.lgs.205/2010. Ai sensi del suddetto articolo, e dei decreti che ne hanno dato attuazione, infatti, determinati soggetti, “comunicano annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività”.

È chiara la finalità di uno strumento di questo genere: in un sistema completamente cartaceo, come quello antecedente all’introduzione del Sistri, il MUD rappresentava l’unica modalità di comunicazione al Catasto di una serie di informazioni utili ad assicurare un quadro conoscitivo completo ed aggiornato dei rifiuti prodotti e gestiti a livello, sostanzialmente, nazionale. La previsione di un sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti avrebbe dovuto comportare la graduale, ed inevitabile, “eliminazione del MUD generalizzato233 (per tutti) per evitare la duplicazione delle informazioni dal momento che i rifiuti che entrano in una filiera in cui sono coinvolti soggetti aderenti al Sistri, già sono tracciati e le relative informazioni trasmesse telematicamente al Catasto”234. E tuttavia a tale duplicazione di informazioni si è giunti in attesa della piena operatività del Sistri e del relativo comparto sanzionatorio: i continui rinvii dell’entrata in funzione del Sistri hanno fatto slittare sempre più in avanti il superamento del MUD generalizzato, con la conseguenza, pertanto, che quella duplicazione di informazioni derivante da strumenti alternativi ha trovato conferma dal 2011 ad oggi. In effetti basta scorrere le rassegne legislative degli ultimi 6 anni per renderci facilmente conto di come a

233 La nuova formulazione dell’art.189, comma 3, continua a prevedere l’obbligo di un MUD

specifico per quei sistemi “chiusi” in cui le filiere di gestione sono interamente condotte da soggetti non tenuti obbligatoriamente all’iscrizione al Sistri e per i quali, ove l’adesione non vi fosse, l’assenza del MUD farebbe perdere le relative informazioni.

234 M.BENOZZO, “La gestione dei rifiuti”, in Commento al codice dell’ambiente, 2013,

dicembre di ogni anno rappresenti, sostanzialmente, una costante la approvazione di un nuovo modello unico di dichiarazione ambientale sostitutivo di quell’anno dell’anno precedente235. In virtù dell’art. 1, comma 2, legge n. 70/1994, il modello unico di dichiarazione è adottato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’attuale modello è stato previsto con il decreto del 17 dicembre 2014, il quale, nonostante fosse stato approvato in riferimento al 2015, ex art.1, comma 2, dpcm 21 aprile 2015, è stato confermato e sarà utilizzabile (tenendo conto delle eventuali informazioni aggiuntive che saranno disponibili su una serie di siti internet236) entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, e sino alla piena entrata in operatività del Sistri. Pertanto, per l’anno corrente “la presentazione del MUD avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. La scadenza è il 30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio”237.

Il Modello unico di dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. A tal fine il Dpcm 17 dicembre 2014 distingue sei categorie di Comunicazioni: Comunicazione Rifiuti, Comunicazione Veicoli fuori uso, Comunicazione Imballaggi, Comunicazione Raee, Comunicazione rifiuti urbani, Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). Ogni dichiarante deve presentare un unico MUD contenente tutte le comunicazioni dovute per l’unità locale dichiarante238; per unità locale si intende “sia la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definito), sia la sede di un impianto di smaltimento, recupero/smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.

235 Cfr. Dpcm 23 dicembre 2011 “Approvazione del modello unico ambientale per l’anno

2012”; Dpcm 20 dicembre 2012 “Approvazione del modello unico ambientale per l’anno 2013”; Dpcm 12 dicembre 2013 “Approvazione del modello unico ambientale per l’anno 2014”; Dpcm 17 dicembre 2014 “Approvazione del modello unico ambientale per l’anno 2015”.

236 Cfr. art. 1, comma 3, dpcm 21 dicembre 2015: www.sviluppoeconomico.gov.it;

www.minambiente.it; www.ispramabiente.gov.it; www.ecocerved.it; www.unioncamere.it; www.infocamere.it.

237 http://mud.ecocerved.it.

238 Per una visione completa dei soggetti obbligati ed esclusi si rimanda a D.BAGON, “MUD

2016: le principali novità della nuova modulistica e il punto delle sanzioni”, in Rifiuti – bollettino di informazione normativa, n.238, aprile 2016, Tabella 1.

L’unità locale coincide con la sede legale per i soggetti che svolgono attività di solo trasporto o svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione”239.

È interessante anche ricordare che il MUD deve essere inviato esclusivamente in formato telematico alle Camere di Commercio tramite il sito www.mudtelematico.it. Il dichiarante deve spedire un file organizzato prodotto con il software messo a disposizione da Uninocamere, o con altri software che rispettino le specifiche riportate nell’Allegato 4 del Dpcm 17 dicembre 2014. Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici (es. floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente in queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica. Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili delle veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione rifiuti possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti, completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime modalità utilizzate per la prima comunicazione.

Il MUD deve essere presentato corredato dall’attestazione di versamento del diritto di segreteria alla Camera di commercio, che deve essere pagato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri (carta di credito o Telemaco pay). Tale diritto è attualmente fissato nella misura di 10,00 euro per ogni dichiarazione telematica. Deve essere versato un diritto di segreteria per ogni Unità locale che presenta una delle Comunicazioni. La presentazione della nuova dichiarazione, integrata o modificata rispetto alla precedente, è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto attiene il sistema sanzionatorio vigente, occorre ricordare che l’articolo 11, comma 3-bis del Dl 101/2013 (convertito in legge 125/2013) prevede che fino al 31 dicembre 2017 continuino ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Ne consegue che si

239 S.FACCIOLI, “MUD 2016, struttura e modalità di trasmissione”, in Rifiuti – bollettino di

applicano le sanzioni previste all’articolo 258 del Dlgs 152/2006 ante modifiche apportate dal Dlgs 205/2010 e quindi sono sanzionabili per tardiva, omessa, incompleta o inesatta dichiarazione solo i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3. Ai sensi dell’art.258, comma 1, infatti, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (30 aprile) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 euro a 160,00 euro.

Non risulta pertanto sanzionabile il Sindaco per quanto attiene la Comunicazione rifiuti urbani e il Conai o i produttori di imballaggi che ai sensi dell’articolo 221 comma 3 lettera a) e c) hanno organizzato autonomamente o in forma collettiva la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.

Sono invece sanzionabili i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso per omessa o irregolare presentazione della dichiarazione (sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 ex articolo 13, comma 7 Dlgs 209/2003) e i soggetti obbligati alla Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per mancata o incompleta comunicazione (sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 20.000 ex articolo 16 comma 9 Dlgs 151/2005).