d.lgs.152/2006).
Ai sensi dell’art.258, comma 2, d.lgs.152/2006, viene previsto l’illecito amministrativo di “omissione o incompleta tenuta del registro”. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’art.190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Riguardo alla non corretta compilazione, la violazione si realizza quando difetta una delle condizioni indicate dalla legge per la regolarità della registrazione184 e quindi, “ove la registrazione sia compiuta oltre i limiti temporali previsti alla legge, ovvero al di fuori delle modalità di tenuta di cui all’art.190, o in contrasto con il d.m. 1° aprile 1998, n. 148 o la circolare del ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98”185
Ai sensi dell’art. 258, comma 3, d.lgs. 152/2006, inoltre, si prevede “un’attenuante rispetto all’ipotesi ordinaria prevista dal comma 2; non si tratta di una previsione nuova, in quanto era già presente e nei medesimi termini nell’art.52, d.lgs. 22/1997 ed è stata pedissequamente ripresa dal D.lgs. 152/2006”186. Nel caso di imprese che occupino un numero di dipendenti inferiore a 15, calcolati con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue, le misure minime e massime previste dal comma 2 sono ridotte. In questo modo, dunque, sono ridotte rispettivamente da 1.040,00 euro a 6.200,00 euro per i rifiuti non pericolosi, e da 2.070,00 euro a 12.400,00 euro per i rifiuti pericolosi.
È evidente che la norma in questione stabilisce espressamente una riduzione della sanzione principale, senza formulare affatto una contestazione diversa e autonoma rispetto a quella precedente: “la ratio della riduzione è, infatti, quella di tenere in considerazione le capacità
184 Cass. Sez. I, 29 dicembre 2004, n.24087 in cui si legge che la “omessa o incompleta tenuta
dei registri di carico e scarico si realizza allorché difetti una delle condizioni indicate…per la regolarità della registrazione, e cioè la numerazione e vidimazione, le annotazioni con le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con le modalità ed entro i tempi indicati dalla legge”.
185 M.BENOZZO, “Commento al Titolo VI della Parte Quarta - Il sistema sanzionatorio”, in
Commento al Codice dell’Ambiente, p. 789-802.
186 G.TADDIA, Registro: la sanzione accessoria per i pericolosi si applica anche alle imprese
con meno di 15 dipendenti”, in Rifiuti – bollettino di informazione normativa, 2008, n. 8-9, Rubrica “Quesiti”.
economiche dell’impresa, che si presume essere inferiore per le realtà di dimensioni più ridotte. In questo caso il legislatore ha fatto riferimento – non a caso – al limite di 15 dipendenti che è quello di riferimento anche per l’applicabilità di alcuni istituti dello Statuto dei Lavoratori”187. Il fatto che non si tratti di una ipotesi di infrazione diversa, ma solo dell’attenuazione della sanzione, è stato confermato anche dalla giurisprudenza188.
Pertanto, non trattandosi di una previsione autonoma rispetto a quella del comma 2 ma di una attenuante di quanto ivi previsto, è pacifica l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dalla carica dell’amministratore anche ad imprese con meno di 15 dipendenti che, come tali, fruiscono di un trattamento sanzionatorio pecuniario più tenue. In particolare, l’attenzione della dottrina si è concentrata su uno specifico problema: chi applica la sanzione accessoria? Una risposta a questo interrogativo può essere fornita dall’art. 20 della l.689/1981 in base al quale “l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione, o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’art.24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’art.24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo”.
Taluno ritiene che potrebbe essere individuato nella Camera di Commercio: tuttavia, l’ipotesi non regge in quanto tra le sue funzioni non rientrano di certo le nomine proprie delle aziende e di conseguenze le revoche o le sospensioni. Altri ipotizzano, invece, che potrebbe essere individuato nel Tribunale Amministrativo (TAR) ma anche questo, in base a quanto prevede il riferimento normativo precedente, deve essere scartato. Pertanto, pare ovvio che la Provincia sia il soggetto a ciò deputato, in quanto proprio sulla base di quanto disposto dall’art.262 del D.Lgs.152/2006 (e dallo stesso art.20 L.689/81) è l’ente preposto ad irrogare le sanzioni amministrative, fatta eccezione per quelle previste dal comma 3 dell’art.261”189.
Infine si deve sottolineare un ultimo aspetto. Alla luce della possibilità di adempiere all’obbligo di tenuta del registro anche attraverso formati informatici, che, peraltro, devono
187 Così si esprime P.FICCO, “Produttori, come gestire i rifiuti speciali”, cit., p. 116 188 Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 28 dicembre 2004, n. 24053.
189 M.KUSTURIN, “Art.258 comma 2 d.lgs.152/2006: chi applica la sanzione amministrativa
accessoria?”, consultabile in http://www.dirittoambiente.net/file/sanzioni_articoli_74.pdf, 10 febbraio 2008. A conferma di ciò, anche: P.FICCO, ult.op.cit; P.FIMIANI, “La tutela penale dell’ambiente dopo il d.lgs. 4/2008”, Giuffré 2008, p.393.
essere stampati nei termini precedentemente descritti, va osservato che una sanzione per l’omessa stampa del registro non è contemplata. L’art.258, comma 2, colpisce chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico. Tuttavia è da ritenersi, come si sottolinea in dottrina, “che le situazioni afferenti la stampa (o meno in caso di marca temporale e firma digitale) possano essere sussunte nel concetto di “tenuta” poiché è solo il regolare adempimento di quanto previsto che consente il controllo dei flussi di rifiuti in entrata e in uscita da un impianto”190.