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La disciplina attuale L’ambito soggettivo

Alla luce di queste premesse è evidente che la formulazione dell’art.193, d.lgs.152/2006, ante quarto correttivo fosse la conferma e la continuazione delle previsioni normative previgenti. Ciò è confermato anche dalla dottrina unanime, la quale non ha perso occasione per ricordare che “l’art.193 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (entrato in vigore il 29 aprile), si occupa del trasporto dei rifiuti, in modo analogo all’art.15 dell’abrogato decreto 22, facendo rimanere

195 Per completezza, occorre ricordare, che l’art.10, comma 3, del d.m. 26 gennaio 1990

prevedeva anche la possibilità di sostituire la scheda di identificazione con il c.d. “documento di accompagnamento dei beni viaggianti” di cui all’art.1. del d.p.r. n. 627/1978.

196 Sulle caratteristiche e difficoltà di entrare pienamente a regime del Decreto Ronchi, in

riferimento al tema dei formulari di identificazione, si v.: F.ANILE, “L’obbligo del formulario: una fattispecie autonoma non ancora a regime”, in Ambiente, n. 11, 1997, pag.860 e ss.

immutate le disposizioni in tema di dati indispensabili del formulario nonché di compilazione e conservazione da parte dei vari soggetti coinvolti”197.

Giova ricordare che questa disciplina, fino alla piena operatività del Sistri, continua a trovare applicazione per le ragioni già evidenziate nei paragrafi precedenti

Ai sensi dell’art.193, “anche dopo il d.lgs. n.4/2008 (che ha mantenuto pressoché inalterata la disciplina precedente), l’obbligo di tenuta del formulario risulta essere tendenzialmente generale”198. L’art.193, comma 1, prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell’istradamento, nome ed indirizzo del destinatario. L’uso del termine “almeno” sottolinea con chiarezza che le citate informazioni sono quelle minimali e che il loro inserimento non pregiudica assolutamente la necessità che tutte le altre notizie richieste dal formulario debbano essere sempre fornite199. Tuttavia, già dalla formulazione ante quarto correttivo la portata soggettiva della disposizione in esame era limitata dalla previsione di specifiche categorie di soggetti e categorie, riprese dal sistema previgente, esentati dall’obbligo in questione. Ai sensi dell’art. 193, commi 4 e 4- bis, infatti, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, al trasporto di rifiuti speciali effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Per ragioni diverse l’individuazione della portata soggettiva dell’obbligo di tenuta dei formulari è stata fonte di dibattito: quanto ai soggetti obbligati, il riferimento generico ad “enti ed imprese che effettuano il trasporto” ha portato al problema dell’individuazione esatta dei componenti di siffatta generica categoria, sul punto torneremo; quanto agli altri, invece, i dubbi e le critiche hanno riguardato due questioni.

Innanzitutto la dottrina ha constatato che la seconda parte del comma 4 appare palesemente in contrasto con la normativa comunitaria, la quale non prevede esenzioni dall’obbligo del

197 B.ALBERTAZZI, “I formulari per il trasporto nel d.lgs. 3 aprile 2006, n.152”, in

Ambiente & Sviluppo, n. 9, 2006, p.810.

198 S.MAGLIA, “Le ultime novità introdotte dal “secondo decreto correttivo” in tema di

MUD, registri e formulari”, in Ambiente & Sviluppo, n.6, 2008, p.523.

formulario in relazione alla quantità di rifiuti trasportati200. Rispetto al sistema previgente, da cui tale formulazione è tratta, tuttavia è sparito il limite temporale: nel Codice dell’Ambiente non si parla di “trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno” bensì soltanto di un limite di trenta chilogrammi o di trenta litri. Da questo punto di vista, autorevole dottrina201 ha sostenuto che se tale limite venisse interpretato come riferito ad ogni singolo trasporto, verrebbe avallata la possibilità di effettuare un numero giornaliero indefinito di trasporti non superiori a trenta chilogrammi o trenta litri, perché in modo occasionale e saltuario.

La seconda questione, invece, riguarda proprio le condizioni affinché un trasporto di rifiuti potesse essere considerato “occasionale e saltuario”. Il legislatore è intervenuto sul tema con il d.lgs.205/2010, il quale, riformando la formulazione dell’art.193, ha peraltro sancito che è occasionale e saltuario il trasporto effettuato complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o centro litri all’anno. In ogni caso questa formulazione, per quanto abbia sostituito formalmente la precedente, non è ancora pienamente operativa e pertanto essa rimane un mero strumento interpretativo per la giurisprudenza avente, al massimo, un valore persuasivo ma certamente non vincolante. Da queste premesse è chiaro, dunque, che “in assenza di parametri pienamente operativi, le caratteristiche di occasionalità e saltuarietà non possono avere limitazioni precise ma sono rimesse all’interpretazione giurisprudenziale nei singoli casi concreti da risolvere”202.

In seguito all’introduzione della disciplina relativa al Sistri nel d.lgs.152/2006, anche l’art.193 è stato oggetto di una riscrittura, sotto certi aspetti totale, in modo che la disciplina dei formulari di identificazione potesse essere conformata a quella del sistema di tracciabilità informatico.

Da questo punto di vista le differenze con la disciplina precedente non riguardano tanto le modalità con cui adempiere all’obbligo di tenuta del formulario le quali, infatti, continuano a conformarsi alla regolamentazione precedente per quanto riguarda il contenuto del formulario, il numero di copie, la conservazione per cinque anni, la loro numerazione e vidimazione o il riferimento al d.m. 144 del 1° aprile 1998. Inevitabilmente le differenze riguardano soprattutto

200 Così, ad es.: B.ALBERTAZZI, ult.op.cit, p. 810.

201 B.ALBERTAZZI, “Le certificazioni obbligatorie per la gestione dei rifiuti, mud, registri

e formulari”, ed. E.P.C., 2000.

202 P.FICCO, “Formulario, le esclusioni per l’accesso degli assimilati ai centri di raccolta

sono molto limitate”, in Rifiuti – bollettino di informazione normativa, n.232, agosto settembre 2015, Rubrica “Quesiti”.

l’ambito soggettivo della disciplina ed alcune peculiarità di cui si darà conto successivamente quando verrà trattato il tema dell’apparato sanzionatorio.

Quanto all’ambito soggettivo, innanzitutto, si deve dare conto di una novità assoluta rispetto a tutti i sistemi previgenti: gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 c.c. possono delegare la tenuta e la compilazione del formulario di identificazione alla cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo e con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente, sentite le organizzazioni di categorie più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e la compilazione del formulario di identificazioni.

Quanto, invece, ai soggetti esentati dall’obbligo, la modifica rispetto alla disciplina precedente la si apprezza lungo due direzioni. In generale, considerato che le informazioni contenute nel formulario sono le medesime contenute nella c.d. Scheda Sistri – Area movimentazione, per evitare inutili duplicazioni, gli enti e le imprese, che raccolgono e trasportano rifiuti, obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti non devono accompagnare il trasporto di rifiuti con nessun formulario. Al fianco di questa prima previsione generale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano neppure al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. m).