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La compilazione del registro di carico e scarico

Ai sensi dell’art. 190 (a qualunque formulazione della norma si faccia riferimento) nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla Parte quarta del d.lgs. 152/2006 oltre che alle operazioni di “movimento di carico” (quando il rifiuto viene prodotto o preso in carico da terzi) e di “movimento di scarico” (quando il rifiuto viene conferito ad altre unità locali (a soggetti terzi autorizzati) o sottoposto ad operazioni di recupero e smaltimento) .

I tempi per effettuare le suddette annotazioni, che si sono dilatati rispetto alle previsioni del Decreto Ronchi,159 variano a seconda di chi sia il soggetto obbligato ad adempiere: per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico160; per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività; per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento; per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.

A partire dal 1998, l’ordinamento italiano si è dotato di due modelli uniformi di registri di carico e scarico sui quali effettuare le suddette annotazioni, che sono disciplinati dal d.m. 1 aprile 1998, n.148. In riferimento ad essi è interessante ripercorrere, sinteticamente, l’evoluzione di questo decreto anche per capire le ragioni per cui, ancora oggi, a distanza di circa 20 anni, ai sensi dell’art. 190, comma 6, esso rappresenta un punto centrale dell’intera disciplina relativa al tema dei registri di carico e scarico. Innanzitutto bisogna ricordare che la necessità di un decreto avente un tale contenuto (unito ad un altro relativo al formulario di accompagnamento dei rifiuti) era stato espressamente previsto dal Decreto Ronchi161 “ed era

159 Il decreto Ronchi, all’art. 12, faceva riferimento ad annotazioni “con cadenza almeno

settimanale” per i produttori, i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, i commercianti e gli intermediari, mentre i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento avevano un solo giorno.

160 La dottrina è unanime nel ritenere che i dieci giorni, riferiti ai produttori, decorrono dal

giorno di reale produzione del rifiuto. In questo senso: P.FICCO, “Registro: i dieci giorni per i produttori decorrono dal giorno di reale produzione del rifiuto”, in Rifiuti – bollettino di informazione normativa, n.244/245, novembre/dicembre 2016, rubrica “Quesiti”.

atteso con ansia dagli operatori del settore da più di un anno (cioè dal giorno 2 marzo 1997, data di entrata in vigore del d.lgs. 22/1997)”162.

Con l’emanazione del d.lgs.152/2006, l’art. 190, comma 7, ha previsto che la disciplina di carattere nazionale, in materia di registri, venisse definita con decreto del Ministero dell’Ambiente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del Testo Unico. Tale decreto veniva effettivamente emanato ed entrava in vigore il 25 maggio 2006: si trattava del d.m. 2 maggio 2006, “Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 195, commi 2, lettera n) e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”. Successivamente, sulla Gazzetta ufficiale del 26 giugno 2006, n. 146 veniva pubblicato un comunicato del Ministero dell’Ambiente con il quale esso si dichiarava l’inefficacia di diciassette dei diciotto decreti emanati in attuazione del d.lgs. 152/2006, cioè tutti tranne quello di modifiche ed integrazione del d.m. 5 febbraio 1998 sulle procedure semplificate del recupero dei rifiuti e, dunque, compreso il d.m. sui registri di carico, non essendo, questi, stati a suo tempo inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e, pertanto, non essendo registrati dal predetto organo non potevano considerarsi giuridicamente produttivi di effetti. Dunque, “considerato che proprio l’art. 190, comma 7, disponeva che, in via transitoria, sino all’emanazione di un nuovo decreto in materia, continuavano ad applicarsi le disposizioni precedenti, è tornato in vigore, dal 26 giugno 2006, il D.M. n. 148 del 1998”163. Da quel momento in poi, quindi, il d.m. in esame è tornato pienamente operativo e non è mai stato abrogato o modificato da alcuna fonte successiva nonostante che l’art.190 continuasse a prevedere, almeno fino al 2013, la possibilità che la materia fosse riscritta da un più moderno decreto del medesimo Ministero.

In particolare, l’articolato del decreto è molto breve: esso si compone di soli due articoli e di quattro allegati. Proprio negli Allegati A e B sono contenuti i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti: tali registri sono composti da fogli numerati e vidimati e devono essere compilati secondo le modalità indicate nell’Allegato C – Descrizione tecnica. Quest’ultimo è composto da due parti che descrivono rispettivamente: la prima, la modalità di compilazione del registro di cui all’Allegato A (a sua volta suddiviso in 2 parti concernenti rispettivamente il modello di Frontespizio del Registro di carico e scarico e il modello di Foglio del Registro)

162 Si esprime in questi termini B.ALBERTAZZI, Finalmente i nuovi modelli uniformi di

registri e formulari, cit. Si veda, nel medesimo scritto, anche, le ragioni del ritardo della loro emanazione.

163 Si esprime così B.ALBERTAZZI, in Il testo unico in materia di rifiuti, registri e Mud, cit.,

relativo alle “Imprese che producono o recuperano o smaltiscono o trasportano rifiuti o effettuano attività di intermediazione/commercio con detenzione di rifiuti”; la seconda, la modalità di compilazione del registro di cui all’Allegato B relativo agli “Intermediari e commercianti non detentori” (anch’esso suddiviso in due parti, in maniera del tutto analoga all’allegato A). Quanto all’Allegato D, infine, questi si riferisce alle “Caratteristiche di pericolo per i rifiuti ed il suo contenuto, bisogna ricordarlo, a decorrere dal 1° giugno 2015, è stato armonizzato per essere conforme al regolamento 1357/20114 che, sostituendo l’allegato III alla direttiva 2008/98/Ce, ha rinnovato le regole per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti164.

In merito alle modalità di compilazione dei suddetti registri bisogna ricordare anche la Circolare esplicativa 4 agosto 1998, del Ministero dell’Ambiente165, che ha tentato di fornire precisazioni e chiarimenti operativi in relazione alle numerose richieste pervenute a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale166. Dal combinato disposto fra l’Allegato C, del d.m. 148/1998, e la Circolare, i registri devono essere compilati, ancora oggi, nelle seguenti modalità.

Nel frontespizio del registro di cui all'Allegato A dovranno essere indicati i seguenti dati: quelli anagrafici dell'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
l’attività svolta (produzione, trasporto, smaltimento, recupero); la descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc. ma solo per le imprese che svolgono attività di recupero o di smaltimento; la data della prima e dell'ultima registrazione (alla voce "Registrazione"); le caratteristiche del rifiuto, cioè la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico e scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i

164 Questo, anche, alla luce della nota interpretativa del Ministero dell’Ambiente 0011845 del

28 settembre 2015.

165 Cfr. Circolare n. GAB/DEC/812/98.

166 Per una critica al testo della circolare menzionata si v. B.ALBERTAZZI, La circolare

esplicativa sulla compilazione di registri e formulari, in Ambiente, fasc. 11, 1998, p. 902. In tale scritto, infatti, l’A., partendo dalla constatazione dell’esistenza di una prassi nazionale di emanare decreti o, circolari, che spesso contraddicono palesemente la fonte primaria di legge, a cui dovrebbero dare solo esecuzione, mette in risalto “punti della menzionata circolare che [appaiono] palesemente non conformi alle disposizioni di legge (nazionali e comunitarie) vigenti o comunque frutto di troppo libere interpretazioni non adeguatamente sostenute e/o sostenibili con idonee argomentazioni giuridiche”.

predetti numeri e le lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi" di pericolosità in sede di annotazione del carico e dello scarico dei rifiuti. Nei Fogli del registro di cui all'Allegato A dovranno essere indicati i seguenti dati: nella prima colonna: l'operazione (di carico o di scarico) cui si riferisce la registrazione, con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione della stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico cui il trasporto si riferisce; nella seconda colonna: il codice CER del rifiuto, la descrizione del rifiuto, lo stato fisico del rifiuto, le classi di pericolo proprie del rifiuto; nella terza colonna: quelli relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in kg o in litri o in metri cubi); nella quarta colonna: il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti; nella quinta colonna: eventuali annotazioni La seconda parte dell'Allegato C contiene la descrizione tecnica del registro di carico e scarico che deve essere obbligatoriamente tenuto dalle Società commerciali o di intermediazione che non detengono i rifiuti (cioè quello di cui all'Allegato B).
Nel frontespizio del registro di cui all'Allegato B (che nell'Allegato "C" viene diversamente indicato come Prima pagina del registro) dovranno essere indicati gli stessi dati di cui alle lettere a) ed e) della descrizione tecnica del Modello "A". Nei Fogli del registro di cui all'Allegato B dovranno essere indicati i seguenti dati:
nella prima sezione: la data dell'operazione ed il numero del formulario di identificazione con la data di effettuazione del trasporto;
nella seconda colonna: gli stessi dati del punto b) del Modello di registro "A", con l'aggiunta dell'indicazione della quantità di rifiuti che, stranamente può essere espressa solo in Kg o in litri, ma non in metri cubi, come per l'altro modello di registro (“cosa succede quindi quando l'intermediario o commerciante non detentore riceve dal produttore una informazione sulla quantità espressa in metri cubi?”167); nella terza colonna: la denominazione, codice fiscale e indirizzo del produttore o detentore e del trasportatore; nella quarta colonna: la denominazione, codice fiscale e indirizzo del destinatario, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento e il codice di attività riportato negli Allegati "B" e "C" del D.Lgs. n. 22/97.

167 B.ALBERTAZZI, “Finalmente i nuovi modelli uniformi di registri e formulario”, cit., p.