Anche il comma 4 dell’art. 258 è stato modificato per rendere compatibile la disciplina residuale all’entrata in esercizio del Sistri. Ed invero, prima del correttivo al codice ambientale, lo abbiamo visto, tale disposizione configurava sei condotte diverse, sanzionandone due in via amministrativa e quattro penalmente. Il d.lgs. n.205/2010 è
219 Cass. Pen. Sez. III, 18 luglio 2016, n. 30380.
220 P.FIMIANI, “La tutela penale dell’ambiente dopo il d.lgs.4/2008”, Giuffrè, 2008, p.393. 221 Così ha previsto la sentenza Cass. Pen Sez. III, 5 luglio 1996, n. 6780.
intervenuto sul comma 4, prima di tutto restringendone il campo soggettivo di applicazione, perché prima la disposizione si rivolgeva a “chiunque” mentre oggi destinatari della sanzione possono essere esclusivamente “le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base volontaria, al Sistri”; poi eliminando le fattispecie relative ai rifiuti pericolosi. Pertanto, se prima del correttivo vi erano due coppie di condotte (trasporto senza formulario o con formulario incompleto o inesatto) che si differenziavano unicamente per l’oggetto del trasporto, ossia i rifiuti non pericolosi nella prima coppia di illeciti e i rifiuti pericolosi nella seconda, oggi l’unica coppia di condotte rimasta è quella relativa ai rifiuti non pericolosi. Ebbene, per tale coppia continua ad applicarsi la disciplina previgente, per cui la condotta si concretizza in modo istantaneo nel momento e nel luogo in cui ha inizio il trasporto, integrandosi con la violazione degli obblighi di cui all’art.193222. In merito al nuovo quadro sanzionatorio, tuttavia, sono sorti non pochi problemi interpretativi che hanno richiesto l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza sin dal 2012. Il quarto correttivo, come appena visto, modificava il d.lgs. 152/2006 in vista della pressoché contestuale entrata in vigore del Sistri, evidenziando all’art.39, comma 2, tra l’altro che le relative nuove norme (incluse quelle sanzionatorie) sarebbero entrate in vigore contestualmente alla operatività del nuovo sistema di tracciabilità; e cioè a dicembre 2010. Tuttavia, tre giorni prima che entrasse in vigore il correttivo, un decreto ministeriale (il d.m. 22 dicembre 2010) rinviava la piena operatività del Sistri al 1 giugno 2011 ed a questo seguivano numerosi altri rinvii, di modo che, a tutt’oggi, il Sistri non è ancora pienamente operativo. In sostanza, quindi, il quarto correttivo è entrato in vigore il 25 dicembre 2010 ma il Sistri, a cui l’entrata in vigore del decreto era collegata, non ancora.
In tal modo si veniva a creare una “situazione paradossale per quanto concerne le sanzioni sul trasporto”223: l’art. 258, così come riformulato dal quarto correttivo, non prevede più le “vecchie” sanzioni sulla tenuta del formulario (che ovviamente prescindevano dal Sistri) in quanto il legislatore aveva previsto che dal 25 dicembre esse sarebbero state sostituite dalle nuove; ma, allo stesso tempo, le nuove sanzioni non sono ancora entrate in vigore.
Infatti, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, il Sistri sostituisce, di regola, l’obbligo del formulario con l’obbligo della scheda Sistri. Ed è solo la inosservanza di questo obbligo che è sanzionata dalle nuove disposizioni del quarto correttivo (art.260-bis), mentre la inosservanza
222 Così C.BERNACONI, “Articolo 258”, in "Codice commentato dei reati e degli illeciti in
materia ambientale”, F. Giunta (a cura di), CEDAM, Padova, 2007, p.381-399.
223 G.AMENDOLA, “Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario è reato”, consultabile
dell’obbligo di formulario non è più sanzionata nel novellato art.258, con la sola eccezione rappresentata dal comma 4.
Confrontando le due versioni del comma 4 appare chiarissimo come, dopo il quarto correttivo, non venga più punito come reato il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario. In sostanza, a seguito del rinvio dell’operatività del Sistri, mentre entrava in vigore la nuova formulazione dell’art.258, il “vecchio” obbligo del formulario, con la sola marginale eccezione rappresentata dal trasporto di rifiuti non pericolosi, non era più sanzionato, mentre i nuovi obblighi Sistri, con relative sanzioni, non erano ancora applicabili: di conseguenza, vi “era una totale vacatio legis per un importantissimo obbligo relativo alla tracciabilità dei rifiuti”224. Di fronte a questa assurda situazione che consentiva il trasporto di rifiuti, anche pericolosi, senza obblighi di documentazione è intervenuto, tardivamente, il legislatore con l’art.4, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che, aggiungendo i commi 2-bis, 2 ter e 2-quater all’art.39, d.lgs. 205/2010, ha “richiamato in vita”, per il periodo transitorio, la precedente normativa in tema (anche) di trasporto di rifiuti, con riferimento all’obbligo del formulario ed alle sanzioni contenute nell’art.258 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010.
E tuttavia si poneva un ulteriore problema: considerando che il suddetto d.lgs. 121/2011 ha cominciato a produrre effetti dal 16 agosto 2011, quale disciplina trovava applicazione per i trasporti di rifiuti pericolosi, effettuati senza formulario o con formulario incompleto, compiuti fra il 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del d.lgs. 205/2010) ed il 16 agosto 2011? In altri termini: “quale si sarebbe dovuta considerare la norma penale di riferimento per chi fosse stato tratto a giudizio successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 205/2010 per avere in precedenza realizzato la condotta di cui al vecchio comma 4 dell’art. 258 dallo stesso cancellato? E ancora, quale la norma invocabile con riferimento a quella condotta se il giudizio si fosse svolto in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 121/2011 e i fatti fossero stati commessi prima? E quale la norma invocabile con riferimento a quella condotta, se realizzata dopo l’entrata in vigore di quell’ultimo decreto?”225.
È evidente che si trattasse di un notevole problema di diritto intertermporale che poteva essere risolto, alla luce dell’applicazione dell’art.2 c.p., tramite il riconoscimento della natura interpretativa o innovativa dell’art. 39, comma 2-bis, d.lgs.205/2010 così come introdotto dall’art. 4 d.lgs. 121/2011. In effetti, riconoscere l’una o l’altra natura alla citata disposizione
224 G.AMENDOLA, ult.op.cit.
225 A.L.VERGINE: “Reato di trasporto di rifiuti pericolosi con formulario “falso”: si e no
voleva significare conclusioni diametralmente opposte: nel primo caso si sarebbe dovuta escludere la sussistenza di un vuoto normativo; nel secondo caso, invece, tale vuoto sarebbe dovuto essere ritenuto sussistente.
Ebbene, a complicare tale situazione, si deve aggiungere che tanto in dottrina che in giurisprudenza si sono conosciuti autorevoli interventi che hanno abbracciato ora l’uno, ora l’altro orientamento interpretativo, con buona pace della certezza del diritto e delle aspettative dei consociati.
In un primo momento, infatti, un prevalente orientamento giurisprudenziale, consolidato con la sentenza n.3692/2014 della Cassazione, e supportato da consistente dottrina226, aveva escluso che il legislatore avesse creato un vuoto normativo sostenendo la natura interpretativa (e quindi retroattiva) del d.lgs. n. 121/2011227. In merito a questa decisione sono stati scritti fiumi di inchiostro, tutti sostanzialmente rivolti a contrastare il principio di diritto enunciato nella sentenza citata in virtù del quale “in un diritto penale costituzionalmente orientato come dovrebbe essere il nostro, può accettarsi l’idea che accanto al noto fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, possa esistere anche quello, invero un po’ straordinario, della “resurrezione a tempo determinato” delle norme penali già espunte dal sistema, ma, e soprattutto, ed anche con una certa disinvoltura, riconoscere natura interpretativa a una norma, in base ad una sorta di petizione di principio e sulla scia di una lettura definita comunitariamente orientata dell’art.39, prospettata da parte (minoritaria) della dottrina che consentirebbe di ritenere la “posticipazione del sistema sanzionatorio” ivi prevista, riferita anche all’art. 258 e a far tempo dal 25 dicembre 2010”228.
Sostanzialmente le critiche maggiori che la dottrina ha mosso avverso questa decisione della Suprema Corte sono state di due tipi: da un lato non è parso consentito pervenire al risultato di attribuire alla disposizione in esame natura interpretativa, con conseguente effetto retroattivo e reviviscenza anche per il passato della norma sanzionatrice penale già
226 I riferimenti in questo senso sono molti. Si possono ricordare ad es.: SANTOLOCI,
“Nessuna vacatio legis per le sanzioni sul trasporto dopo le modifiche del d.lgs. n. 205/2010, fino al 1 giugno 2011 si applica l’ordinario sistema del d.lgs. n. 152/2006, in www.dirittoambiente.net; SANTOLOCI, VATTANI, “La corte di Cassazione penale conferma la linea interpretativa sostenuta da “diritto all’ambiente”. Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario inesatto: era e resta sempre sanzione penale. Non è mai esistito il presunto “vuoto normativo”, in www.dirittoambiente.it, 17 febbraio 2014.
228 A.QUARANTA, “Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario
recante informazioni incomplete o inesatte, nel periodo tra il 25 dicembre 2010 e il 16 agosto 2011, costituiva reato ai sensi del Testo Unico ambientale?”, in Ambiente & Sviluppo, n.12, 2016, Rubrica “Casi e soluzioni”, p.861-862.
espressamente abrogata dal legislatore, tramite un intervento dell’interprete, per di più in malam partem ed in mancanza di qualsivoglia ed esplicita manifestazione volontà del legislatore; dall’altro lato, si è sostenuto che se si trattava di abrogazione, questa non poteva che operare, automaticamente, dal momento dell’entrata in vigore della norma abrogatrice. Ebbene, molto probabilmente anche alla luce di queste critiche, la Corte di Cassazione nel giro di poco tempo ha mutato radicalmente la sua posizione sul tema andando ad abbracciare la tesi opposta a quella inizialmente fatta propria. La Cassazione, infatti, affermando la natura innovativa dell’art. 4, d.lgs. 121/2011, è giunta alla conclusione che la “modifica normativa apportata dalla legge n.205 del 2010 all’art.258, d.lgs. 152/2006, ha determinato il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti non più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell’art. 258, né alla fattispecie introdotto con l’art. 260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti”229. Dunque, in virtù della “depenalizzazione dell’illecito di cui all’art.258, comma 4 operata dal d.lgs. 205/2010”230, ed
in virtù dell’applicazione dei principi fissati dall’art. 25 della Costituzione e dall’art. 2 c.p., si è venuta a creare una situazione per la quale le condotte poste in essere prima del 16 agosto 2011 devono essere ritenute non più riconducibili all’ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente, mentre quelle poste successivamente a questa data sono punite come reato ex art. 258, comma 4, nella formulazione ante quarto correttivo la cui operatività è stata “reintrodotta” tramite il d.lgs. 121/2011.
La giurisprudenza, di merito e di legittimità231, anche supportata dalla dottrina maggioritaria, sembrava orientarsi solidalmente verso quest’ultimo indirizzo. I problemi interpretativi continuano peraltro a permanere:, infatti, con la sentenza n.7950/2017 la Cassazione, inspiegabilmente, ha mutato di nuovo il suo indirizzo interpretativo tornando ad affermare la natura interpretativa e non attuativa dell’art.4, d.lgs. 121/2011232
229 Cfr. Cass. sez. fer. n. 36275/2016.
230 G.M.LAMANTEA, “L’irrilevanza penale di una condotta tra norma abrogratice e
periodo transitorio”, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, n.3, 2013, p.178. Sul punto, occorre ricordare anche che l’A. non condivide l’idea, maggioritaria, che si tratti di una depenalizzazione quanto, piuttosto, di “un adeguamento del sistema sanzionatorio alla modifica dell’ambito si applicazione soggettivo della norma”.
231 Oltre alle sentenze citate si possono ricordare: Cass.Pen.Sez. III, 21 giugno 2011, n. 29973;
Cass.Pen.Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 15732; Cass.Pen.Sez. III, 17 giugno 2014, n. 51417.
232 Una prima lettura di questa sentenza è consultabile all’indirizzo:
http://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/155-cassazione-penale155/12865-rifiuti- trasporto-con-formulario-incompleto-o-inesatto.html