produttivo che ne sono seguiti, è stato oggetto di particolare attenzione mediatica e non ha lasciato impassibile né il Governo, né il Parlamento. A tal ragione, l’art. 1 del D.L. 4 luglio 2015, n.92, non convertito, ma riproposto senza alcuna modifica dall’art.11, comma 16-bis della legge 6 agosto 2015, n. 125, con lo scopo di “operare il sostanziale allineamento della normativa nazionale in materia di rifiuti alle previsioni della disciplina dell’Unione europea [e] in adesione agli indirizzi giurisprudenziali da ultimo ribaditi nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5916 del 2015”114, ha modificato, tra l’altro, la lettera f) del comma 1 dell’art.183 del D.lgs. n. 152/2006 contenente la definizione di “produttore di rifiuti”115. Ai sensi del predetto articolo, infatti, la definizione oggetto di esame si componeva di due diverse categorie di soggetti: il produttore iniziale, identificato nel “soggetto la cui attività produce rifiuti”, ed il produttore non iniziale (definito dalla normativa comunitaria come “nuovo produttore”116 e “produttore secondario o semplice” dalla dottrina) identificato con “chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”. Con gli interventi legislativi del 2015, dunque, è stata modificata la formula che definisce il “produttore iniziale” di rifiuti: costui non risulta più identificato sola dall’originaria locuzione, bensì da questa e dall’inciso, che è stato aggiunto immediatamente di seguito, “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”. In questo modo, in forza della novella normativa, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell’art.183 d.lgs.152/2006, il “produttore di rifiuti” appare così qualificato: “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.
114 Si esprime in questi termini il Preambolo al decreto legge n.92/2015.
115 Le altre modifiche sono intervenute sulle lett. o) e bb), art. 183, comma 1, d.lgs. 152/2006. 116 Cfr. art. 2, numero 9, Regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006.
È chiaro che la scelta di precisare, testualmente, l’ascrivibilità della nozione di “produttore iniziale di rifiuti” anche al soggetto al quale la produzione sia “giuridicamente riferibile” deve essere sembrata al legislatore la sola soluzione o, in ogni caso, quella più funzionale, nella particolare situazione di necessità e di urgenza in cui si versava, a consentire il superamento delle obiezioni della Suprema Corte. A seguito della riforma, infatti, i depositi temporanei degli scarti di lavorazione realizzati sulla banchina del cantiere di Monfalcone sono divenuti legittimi poiché si è consentito che la produzione dei rifiuti derivanti dalla costruzione delle navi fosse ascrivibile anche a Fincantieri, ormai assumibile tra i “produttori giuridici di rifiuti”, la quale, in tale nuova veste risulta legittimata a posizionarli in deposito temporaneo (nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi, come specificato dalla modifica legislativa, quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti) senza il bisogno di alcuna autorizzazione.
Dunque, con l’introduzione della nuova formulazione, il Legislatore ha inteso arrecare un ampliamento alla portata soggettiva dell’art. 183, comma 1, lett. f) e, di conseguenza, alla qualificazione di "produttore iniziale di rifiuti"117.
È evidente, in prima battuta, che tale affermazione lasci intendere che il Legislatore artefice del D.L. n. 92/2015 abbia dato una lettura in termini ‘restrittivi’ della portata soggettiva che avrebbe connotato la precedente formula definitoria “il soggetto la cui attività produce rifiuti” in quanto questa avrebbe identificato come ‘produttore iniziale’ solo il soggetto la cui attività materiale risultasse aver prodotto i rifiuti. Pertanto, con la previsione della nuova formulazione, il Legislatore, attraverso l’introduzione di elementi non tanto di fatto, ma di diritto, ha inteso estendere l’ambito dei soggetti, potenzialmente, qualificabili come ‘produttori iniziali’. In forza della nuova definizione, tale categoria ricomprenderebbe, infatti, non solo chi fisicamente produce un rifiuto, ma anche “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”, unificando in quest’ultima espressione una serie di condotte nelle quali un soggetto, titolare di un’attività economica ovvero di un determinato bene, la cui gestione dà origine a rifiuti da smaltire o da recuperare, affida ad un terzo il compito di provvedere. “Ciò significa che la qualifica di produttore iniziale non si fonda più su un criterio
117 Ciò trova conferma nel documento “Camera dei Deputati, Servizi Studi, XVII Legislatura,
Documentazione per l’esame di Progetti di legge, Dossier. 324 – Scheda di Lettura, 9 luglio 2015” in cui si afferma che “in relazione all’ampliamento della nozione di produttore di rifiuto si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2000, n. 4957, laddove si precisa che il riferimento all’attività produttrice di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale, ma deve essere estesa pure a quella giuridica ed a qualsiasi intervento che determina in concreto la produzione dei rifiuti”.
meramente materialistico/fisico, quale lo svolgimento in concreto di un’attività produttiva di rifiuti, ma anche su un criterio di riferibilità giuridica”118.
Alla luce di tali premesse è facile comprendere di come la nuova nozione “sembra quindi avere chiuso un capitolo: quello che aveva visto buona parte degli interpreti, anche sulla scia di diverse pronunce della Corte di Cassazione e sulla base del precedente tenore della lett. f) dell’art.183, comma 1, circoscrivere la nozione di “produttore iniziale di rifiuti” al(i) soggetto(i) dalla cui attività materiale gli stessi fossero originati”119. Al contempo, però, essa ha aperto un nuovo capitolo e ha dato vita a quello che, con formula efficace, è stato definito “un vero e proprio puzzle la cui ricomposizione, per quanto necessitata, non appare per nulla semplice”120.