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Il sistema di responsabilità correlato al FIR

Analizzare il tema della responsabilità correlata al formulario di identificazione richiede che si affronti, sia pur in maniera non completa, anche un ulteriore argomento: il trasporto di rifiuti. Se è vero che, semplificando, il formulario di identificazione è il documento che deve accompagnare ogni trasporto di rifiuti, è evidente che fra i due argomenti vi sia una correlazione stretta e forte. Proprio nei riguardi del trasporto dei rifiuti, tanto il legislatore quanto la giurisprudenza hanno finito per assumere un orientamento sempre più severo, allo scopo di assicurare la più pronta salvaguardia dell’ambiente e la migliore tutela della salute dei cittadini. È del tutto evidente, infatti, che solo un controllo efficace e rigoroso dei movimenti della enorme massa di rifiuti trasportata giornalmente per le vie del nostro Paese può fornire un valido contributo ai fini della prevenzione e repressione degli illeciti di settore. L’immensa mole dei rifiuti e l’ampiezza dei percorsi praticati consentono innumerevoli variabili di realizzazione degli illeciti, che possono trovare origine in uno qualsiasi degli infiniti momenti del tragitto dei mezzi trasportatori, rendendo così abbastanza facile la loro realizzazione. Tale pratica è divenuta punto cardine delle attività di microcriminalità diffusa, nonché di quelle gestite dalle ecomafie soprattutto attraverso il controllo delle discariche abusive.

Un contrasto serio ed efficace a tali forme di criminalità necessita di una verifica continua e penetrante sul carico di rifiuti costantemente trasportato: ciò è possibile, come sottolinea taluno, “soltanto attraverso una serie di controlli incrociati atti a disciplinare l’intero iter del trasporto e nel contempo configurando una solidale responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella sua filiera, così incentivando in ciascuno degli operatori la consapevolezza del significato

209 Ai sensi della Circolare 4 agosto 1998, n.812, si intende “ubicazione dell’esercizio” la sede

dell’impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti e la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolto e trasporto, intermediazione e commercio dei rifiuti.

di disvalore sociale dei propri atti e determinando un marcato effetto di deterrenza anche nei confronti delle condotte puramente negligenti o superficiali”210.

Questo indirizzo ha trovato la sua espressa codificazione già a partire dal d.lgs. 22/1997 ed oggi, tramite il d.lgs.152/2006, trova conferma. Tutti i riferimenti normativi convergono in questa direzione (artt.177, 178 comma 3, 188).

Per quello che interessa ai fini di questo scritto, anche l’art.193 non fa eccezione. Da questo punto di vista è evidente che in ordine alla compilazione del formulari di trasporto la specifica normativa delinea un articolato sistema di adempimenti e conseguenti responsabilità facente capo a tre distinti soggetti: il produttore/detentore iniziale, il trasportatore, il destinatario. Si pensi, in particolare, al comma 2 del menzionato art.193: questi, prevedendo la necessità che il formulario sia redatto in quattro esemplari firmati e controfirmati dai soggetti coinvolti secondo le modalità già descritte nei paragrafi precedenti, corresponsabilizza mittente, trasportatore e destinatario in ordine a veridicità e completezza delle informazioni ivi annotate. Gli atti della firma e della controfirma, da “intendersi come apposizione della propria sigla autografa con funzione di convalida di quanto dichiarato e sottoscritto da altri”211, delineano

un sistema di responsabilità rilevante anche sul piano sanzionatorio: in questo contesto, chi sottoscrive un documento, ancorché da altri compilato, per evitare le sanzioni previste dall’ordinamento deve verificare veridicità e completezza delle informazioni in esso indicate, poiché l’apposizione della proprio firma comporta l’assunzione della paternità del contenuto del documento medesimo.

In particolare, per quanto riguarda il produttore la legge pone a suo carico una serie di oneri correlati ad assunzioni di responsabilità anche sul piano sanzionatorio, in ossequio al principio comunitario “chi inquina paga”. Oltre ai già illustrati obblighi derivanti dal citato art.193 del d.lgs.152/2006, sul produttore gravano anche gli oneri individuati dall’art. 188 del medesimo decreto, all’assolvimento dei quali la legge correla una esenzione di responsabilità per eventuali trasporti illegali: l’art.188, comma 3, esclude la responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti alla duplice condizione che questi abbia conferito a soggetti autorizzati e, entro tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, abbia ricevuto la quarta copia del formulario datata e controfirmata dal destinatario finale oppure abbia comunicato alla Provincia la mancata ricezione della stessa. Ma non solo: in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di

210 A.MANFRE’, “Il trasporto di rifiuti tra verifiche rigorose e responsabilità solidale”, in

Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, fasc. 1, 2009, p.54.

raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, ad escludere la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento non basta la mera ricezione della quarta copia del formulario con data e sigla del destinatario finale, ma occorre anche la ricezione del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni suddette.

Queste posizioni normative, è già stato detto, trovano conferma anche a livello giurisprudenziale. Da questo punto di vista, in dottrina, ha suscitato particolare interesse la sentenza del Tribunale di Venezia del 3 novembre 2006, n. 254 con cui il Tribunale aveva riconosciuto la punibilità del trasportatore, in concorso con il produttore ai sensi dell’art. 5 della legge n. 689/1981212, con riferimento ad un caso di compilazione incompleta del formulario (precisamente, barratura della casella “peso da verificarsi a destino” senza contestuale indicazione del peso presunto dei rifiuti trasportati). In base alla disciplina del concorso di persone, ciascun concorrente è stato ritenuto obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria; conseguentemente le incompletezze relative ad un singolo formulario danno luogo all’applicazione di tante sanzioni quanti sono i concorrenti nel medesimo illecito. È evidente che si sia trattato di un atteggiamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso, sicuramente conforme ai principi che permeano l’ordinamento in materia ambientale ed alla dottrina maggioritaria213, ma che tuttavia necessitava di qualche chiarimento e temperamento. Da questo punto di vista, ad esempio, un importante chiarimento era già stato dato in materia dal Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientale con la Circolare del 18 giugno 2003, n.3934 nella quale, rispondendo al quesito se la controfirma apposta dal trasportatore in calce al formulario di identificazione potesse essere di per sé considerata come piena assunzione di responsabilità per la regolarità di tutto quanto indicato nel formulario medesimo,

212 La previsione dell’art.5 della legge n.689/1981 consente di punire non solo chi ha realizzato

una condotta conforme alla fattispecie punitiva, ma anche colui che ha comunque apportato un contributo personale alla realizzazione collettiva del fatto illecito. Nel determinare i coefficienti minimi per la rilevanza del contributo atipico ai fini dell’addedibilità dell’illecito, la giurisprudenza (Cass., sez. I, 22 settembre 2006, n. 20696) ha ribadito come l’articolo in questione ricalchi il contenuto dell’art.110 del codice penale e recepisca i principi fissati in materia dal codice penale. L’estensione giurisprudenziale delle regole penalistiche al diritto amministrativo punitivo determina la punibilità non solo dell’ausilio necessario ma anche del c.d. contributo agevolatore, ovvero della condotta di chi abbia comunque apportato un contributo causale alla realizzazione collettiva del fatto, pure se esclusivamente sul piano psichico. A conferma di ciò si v.: A.MANFRE’, ult.op.cit.

213 Questa posizione, per es., è ritenuta valida da: M.SANTOLOCI, S.PALLOTTA, “Manuale

pratico dell’illecito amministrativo ambientale – profili normativi e problemi applicativi”, Laurus Robuffo, p.91 e ss., 2004; S.PALLOTTA, “Il concorso di persone nell’illecito amministrativa, la disciplina normativa e la prassi applicativa”, in “Diritto all’Ambiente”, 16 gennaio 2005; M.SANTOLOCI, ult.op.cit.

si affermava un orientamento differente alle posizioni precedente. Rispetto all’orientamento precedente, che si è “concluso” con la pronuncia giurisprudenziale in cui si è sottolineato come “i soggetti che sottoscrivono i formulari assumano la paternità del loro contenuto e contribuiscano alla loro compilazione incompleta”, la Circolare menzionata aveva cercato di rivedere la posizione del trasportatore: la controfirma del trasportatore, in quanto atto diverso dalla firma del produttore/detentore, non sarebbe stato elemento idoneo a costituire di per sé una assunzione di responsabilità da parte di quest’ultimo per quanto indicato e dichiarato nel formulario di identificazione del rifiuto da un soggetto diverso, né sarebbe stato ragionevole ritenere che il trasportatore dovesse accertarsi della reale natura del rifiuto sottoponendolo ad esami analitici prima di ogni carico. Tuttavia, il Comitato Nazionale riteneva di sottolineare che la limitata valenza della “controfirma” del trasportatore, come sopra indicata, non potesse comportare un facile discarico di responsabilità dove vi fosse evidenza ictu oculi e senza necessità di analisi di eventuali difformità tra l’apparenza del carico e la descrizione fattane nel formulario o dove le modalità di trasporto ivi indicate appaiano manifestamente non rispondenti alla normativa.

Pertanto, a fronte di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale sostanzialmente rigoroso se ne contrapponeva un altro, dal tenore diverso e più mite, tramite il quale si cercava di mitigare la responsabilità del trasportatore.

Alla luce di queste premesse, pertanto, si riesce a comprendere la portata di una disposizione contenuta nella nuova formulazione dell’art.193 post quarto correttivo. In particolar modo il riferimento è al nuovo art.193, comma 3, che, facendo tesoro dell’orientamento avallato con la Circolare menzionata, ha fatto chiarezza sul tema: “il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”. Chiaramente, per i motivi più volte ricordati, si tratta di una formulazione che non produce ancora gli effetti previsti, ma che testimonia l’intenzione e la volontà del legislatore di adottare un regime di responsabilità più ridotto per il trasportatore di rifiuti, mantenendo tuttavia inalterata la disciplina per gli ulteriori soggetti coinvolti.