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degli altri elementi costitutivi del reato) nel pensiero del resto della dottrina italiana

Occorre, a questo punto, prendere in analisi la concezione di reato permanente che gode del più ampio consenso da parte della dottrina ita- liana.

Nella tesi maggioritaria possono individuarsi, al netto delle varie diffe- renze tra i diversi Autori, almeno un paio di coordinate costanti, rappre- sentate, da un lato, dal riferimento al perdurare – quantomeno – della con- dotta tipica quale elemento essenziale del reato permanente e, dall’altro, dalla tendenziale rinuncia a distinguere il reato permanente dal reato istantaneo in base al contenuto del precetto penale o alla sua formulazione in termini omissivi 267.

La tesi in esame, pertanto, si differenzia in maniera significativa dalle

266 L’opera di Giuliani, curiosamente, è di regola presa in considerazione soltanto per

criticare la tesi, avanzata dallo stesso A., per la quale il reato permanente sarebbe costituito da unità processuale di illeciti autonomi (c.d. concezione pluralistica della permanenza: cfr. U.GIULIANI, Sulla struttura, cit., 3 ss. ed in particolare 59 ss.), ma non viene mai analizzata in relazione alla definizione strutturale del reato permanente ivi contenuta. Tuttavia, la teo- ria secondo la quale il reato permanente è un’unità processuale, per quanto non condivisibi- le, si colloca su un piano diverso e indipendente da quello dell’individuazione della struttura del reato permanente e merita pertanto di essere accennata in altra sede: v. in particolare infra, § 20.

267 Riteniamo di poter includere in questo gruppo, pur con le precisazioni che seguiran-

no a breve, nella manualistica: F.ANTOLISEI,L.CONTI, Manuale, cit., 267; A. CADOPPI,P. VENEZIANI, Elementi, cit., 198; S.CANESTRARI,L.CORNACCHIA,G.DE SIMONE, Manuale, cit., 292; I.CARACCIOLI, Manuale, cit., 82; G.CONTENTO, Corso, cit.,II, 441-442; G.COCCO, Unità, cit., 78 ss.; ID., Reato, cit., 382 ss.; G.DE FRANCESCO, Diritto, cit., 2, 82-83; G. DE VERO, Cor- so, I, cit., 433; C.FIORE,S.FIORE, Diritto, cit., 205 ss.; A.GAMBERINI, Il tentativo, cit., 307; M.PELISSERO,Condotta, cit., 201; A.MANNA, Corso, cit., 207 ss.; V.MANZINI, Trattato, cit., I, 701 ss.; G.MARINI, Lineamenti, cit., 595; G.MARINUCCI,E.DOLCINI,G.L.GATTA, Manuale, cit., 267-268; T.PADOVANI, Diritto, cit., 316; F.PALAZZO, Corso, cit., 228; D.PULITANÒ, Dirit- to, cit., 173; B. ROMANO, Diritto, cit., 291-292; M.ROMANO, Pre-Art. 39, cit., 344-345; M. RONCO, Il reato, cit., 141 ss.; A.SANTORO, Manuale, cit., 314 (v. però ID.,Manuale, 315). Nel resto della dottrina, sostanzialmente in questo senso: L.ALIBRANDI, voce Reato, cit., 2; R. BARTOLI, Sulla struttura, cit., 149 ss. ed in particolare 158 ss.; F.COPPI, voce Reato, cit., 323; G.DE FRANCESCO, Profili, cit., 565 ss.; D.FALCINELLI, Il tempo, cit., 50-51; G.L.GATTA, Trat- tenimento, cit., 203; G.GRISOLIA, Il reato, cit., 4 ss.; V.B.MUSCATIELLO, Pluralità, cit., 251 ss.; A.PECORARO-ALBANI, Del reato, cit., 416 ss.; S.PROSDOCIMI, Profili, cit., 175 ss.; R.RAM- PIONI, Contributo, cit., 20 ss.

tesi finora esaminate, che ritengono decisivo ai fini della qualificazione di un reato come permanente il fatto che la norma incriminatrice imponga un obbligo di agire, anziché un divieto 268, oppure che la disposizione in-

crimini, oltre alla causazione di un’offesa, anche la sua mancata rimozio- ne 269 o il suo mantenimento 270.

Tuttavia, a parte questo nucleo comune, si riscontrano divergenze di opi- nione anche notevoli fra gli Autori che afferiscono alla tesi maggioritaria.

Talvolta, infatti, si individua, quale seconda caratteristica essenziale del reato permanente, che al perdurare della condotta si accompagni «una si- tuazione dannosa o pericolosa che si protrae nel tempo» causata proprio dal perdurare della condotta 271; talaltra, invece, tale opinione si reputa er-

rata, affermando che «la lesione giuridica [...] non è elemento del reato, non appartiene alla sua struttura e, quindi, resta fuori causa, anche nella determinazione del reato permanente» poiché ne costituisce solo «il con- tenuto» 272.

Non infrequente, inoltre, l’asserzione – comune anche a coloro che ri- tengono che il reato permanente sarebbe caratterizzato dall’instaurazione e dal mantenimento della situazione antigiuridica 273 – secondo la quale «il

protrarsi della situazione antigiuridica» dovrebbe essere «dovuto alla con- dotta volontaria del soggetto» 274; anche se, d’altra parte, alcuni fautori del-

la concezione in analisi negano esplicitamente che la dipendenza dello stato antigiuridico dalla volontà dell’agente possa realmente considerarsi elemento caratterizzante del reato permanente 275.

Un significativo gruppo di Autori, poi, considera insoddisfacente men- zionare quale caratteristica essenziale del reato permanente soltanto il protrarsi nel tempo della condotta tipica, puntualizzando invece che «per

268 V. supra, §§ 9 ss. 269 V. supra, §§ 2 ss. 270 V. supra, §§ 6 ss.

271 Così F.ANTOLISEI,L.CONTI, op. loc. cit. In questo senso anche: S.CANESTRARI,L.

CORNACCHIA,G.DE SIMONE, op. loc. cit.; G.COCCO, Unità, cit., 78-79; ID., Reato, cit., 383; F. COPPI, op. loc. cit.; G. DE VERO, op. loc. cit.; C.FIORE,S.FIORE, Diritto, cit., 205; A.GAMBE- RINI, op. loc. cit.; G.GRISOLIA, Il reato, cit., 31; M.PELISSERO,op. loc. cit.; A.MANNA, op. loc. cit.; G.MARINUCCI,E.DOLCINI,G.L.GATTA, op. loc. cit.; V.MANZINI, op. loc. cit.; R.RAMPIO- NI, Contributo, cit., 25; M.ROMANO, Pre-Art. 39, cit., 344; M.RONCO, Il reato, cit., 141-142.

272 A.PECORARO-ALBANI, Del reato, cit., 405. In senso adesivo, R.BARTOLI, Sulla struttura,

cit., 146 e 161; G.DE FRANCESCO, Profili, cit., 564-565.

273 V. supra, § 6.

274 Così F.ANTOLISEI,L.CONTI, op. loc. cit. In questo senso anche: C.FIORE,S.FIORE, Di-

ritto, cit., 206-207; V.MANZINI, Trattato, cit., I, 701-702; R.RAMPIONI, op. loc. cit.; M.ROMA- NO, op. loc. cit.; M.RONCO, op. loc. cit.; A.SANTORO, Manuale, cit., 314. Nello stesso senso, usando l’espressione «autonoma determinazione», G.MARINI, op. loc. cit.

275 In questo senso: R.BARTOLI, Sulla struttura, cit., 145; S.PROSDOCIMI, Profili, cit., 167-

potersi parlare di reato permanente» non solo la condotta, ma «tutti gli elementi costitutivi di cui il reato si compone, oggettivi e soggettivi» dovreb- bero poter essere riconosciuti «nel fatto», «qualunque momento [...] si prenda in considerazione» 276.

Comunque, si riscontra sostanziale unità di vedute sul fatto che il reato permanente, in linea di principio, possa essere integrato indifferentemen- te da condotte di natura commissiva o omissiva, fintantoché, beninteso, queste ultime possano comunque considerarsi conformi al Tatbestand in considerazione 277.

Tuttavia, le opinioni tornano a essere nuovamente non del tutto uni- formi in relazione all’individuazione delle altre condizioni necessarie per- ché un reato possa dirsi permanente.

Per una parte della dottrina, infatti, rappresenterebbe un ulteriore re- quisito imprescindibile per qualificare un reato come permanente la natu- ra “comprimibile” dell’interesse tutelato, nel senso che i beni giuridici di reati permanenti dovrebbero essere necessariamente «suscettibili di essere limitati nel loro godimento e non integralmente distrutti» 278. Da più parti,

invece, si afferma che il presupposto decisivo sarebbe, più semplicemente, che la norma «ammetta [...] una realizzazione [del reato] che si protrae nel tempo» 279, il che dovrebbe trarsi da un’esegesi complessiva della nor-

ma stessa, nell’ambito della quale ogni considerazione in merito alla natu- ra comprimibile o meno del bene giuridico sarebbe soltanto uno degli strumenti a disposizione, assieme con «la logica, la semantica, la inten-

276 Così G.DE FRANCESCO, Profili, cit., 575. In senso (esplicitamente) conforme: R.BARTO-

LI, Sulla struttura, cit., 149-150; G.COCCO, Unità, cit., 79; ID., Reato, cit., ivi; F.COPPI, op. loc. cit.; G.DE FRANCESCO, Diritto, cit., 2, 82; T.PADOVANI, op. loc. cit.; M.ROMANO, op. loc. cit.

277 Nella manualistica: F.ANTOLISEI,L.CONTI, Manuale, cit., 268-269; G.COCCO, Unità,

cit., ivi; ID., Reato, cit., 384; C.FIORE,S.FIORE, Diritto, cit., 206; A.MANNA, Corso, cit., 208; V.MANZINI, Trattato, cit., I, 702; D.PULITANÒ, Diritto, cit., 173; M.ROMANO, Pre-Art. 39, cit., 345; A.SANTORO, Manuale, cit., 315-316. Nel resto della dottrina, in questo senso: R.BAR- TOLI, Sulla struttura, cit., 164; F.COPPI, voce Reato, cit., 324; G.DE FRANCESCO, Profili, cit., 567-568; G.GRISOLIA, Il reato, cit., 36; V.B.MUSCATIELLO, Pluralità, cit., 261-262; A.PECO- RARO-ALBANI, Del reato, cit., 428; S.PROSDOCIMI, Profili, cit., 177; R.RAMPIONI, Contributo, cit., 23. Per l’incompatibilità generale tra condotta omissiva e permanenza, L.ALIBRANDI, voce Reato, cit., 2-3. Per la diversa questione relativa alla natura permanente o istantanea dei reati omissivi propri, v. invece infra, § 17.

278 Così ad es. S.CANESTRARI,L.CORNACCHIA,G. DE SIMONE, op. loc. cit. Nello stesso

senso: L.ALIBRANDI, voce Reato, cit., 1-2; G.COCCO, Unità, cit., ivi; ID., Reato, cit., 383; F. COPPI, voce Reato, cit., 323; G.L.GATTA, op. loc. cit.; M.PELISSERO,op. loc. cit.; G.MARINI, Lineamenti, cit., 596; V.B.MUSCATIELLO, Pluralità, cit., 253; R.RAMPIONI, Contributo, cit., 9. Come si ricorderà, questo aspetto era già stato notato da alcuni fautori della concezione bi- fasica e da coloro che ricostruiscono il reato permanente come creazione e mantenimento di uno stato antigiuridico: v. supra, §§ 3, 4 e 6.

279 A.PECORARO-ALBANI, Del reato, cit., 420. Nello stesso senso anche R.BARTOLI, Sulla

struttura, cit., 161-162; F.COPPI, op. loc. cit.; M.GALLO, Reato, cit., 333; G.DE FRANCESCO, Profili, cit., 565; G.GRISOLIA, Il reato, cit. 5 e 7; M.RONCO, Il reato, cit., 142.

zione del legislatore, [...], ecc.» 280. Altri ancora, infine, negano in radice

che la natura “comprimibile” del bene giuridico costituisca una condizio- ne necessaria della permanenza, dato che non si attaglierebbe «alla [...] struttura» di alcuni beni giuridici, come l’«ordine pubblico» o la «morale famigliare», che vengono tutelati da reati pur comunemente ritenuti per- manenti 281.

Analoga disparità di vedute sussiste, all’interno della teoria maggiorita- ria, in relazione all’individuazione delle categorie del reato permanente.

Accanto ad Autori che, come nella concezione che richiede il manteni- mento di uno stato antigiuridico 282, affermano che il reato permanente

sarebbe tale solo necessariamente, nel senso che l’offesa dovrebbe «perdu- rare per un tempo [...] apprezzabile perché si abbia la condotta tipica del reato» 283, ve ne sono altri che riconoscono sia l’esistenza della categoria

del reato necessariamente permanente, sia quella del reato eventualmente permanente 284 ed altri ancora che riconoscono solo la categoria del reato

eventualmente permanente 285; mentre, per una parte ancora diversa della

dottrina, entrambe le categorie dovrebbero essere respinte 286.

Un’ulteriore, rilevante divergenza di opinioni interna ai fautori della concezione in analisi riguarda poi la natura normativa o, per converso, empirico-fattuale del concetto di permanenza. Il tema non è sempre af- frontato esplicitamente, e talvolta risulta difficile estrapolare la posizione a riguardo dei vari Autori; è possibile, tuttavia, raggrupparli attorno a due diverse prospettive teoriche di fondo.

Un primo gruppo raccoglie gli Autori che, rimanendo sostanzialmente nello stesso solco tracciato dalle tesi finora esaminate, ritengono di poter

280 A.PECORARO-ALBANI, Del reato, cit., 423. 281 C.FIORE,S.FIORE, op. loc. cit.

282 V. supra, § 6.

283 Così ad es. A.CADOPPI,P.VENEZIANI, Elementi, cit., 199. Conformi, talvolta senza fare

espresso riferimento alla categoria del reato necessariamente permanente: S.CANESTRARI, L.CORNACCHIA,G.DE SIMONE, op. loc. cit.; I.CARACCIOLI, op. loc. cit.; A.GAMBERINI, op. loc. cit.; M.PELISSERO,op. loc. cit.; F.PALAZZO, Corso, cit., 228; B.ROMANO, op. loc. cit.; M.RO- MANO, op. loc. cit. Nega cittadinanza alla categoria del reato eventualmente permanente, senza dare una definizione di reato necessariamente permanente: A. SANTORO, Manuale, cit., 315. In questo senso, ci pare, anche G.COCCO, Unità, cit., 80 (cfr. anche ID., Reato, cit., 384), che però sembra anche aprirsi cautamente alla categoria del reato eventualmente permanente (cfr. G.COCCO, Unità, cit., 80-81 e soprattutto ID., Reato, cit., 385-386).

284 F.ANTOLISEI,L.CONTI, Manuale, cit., 269; M.GALLO, op. loc. cit.; V.MANZINI, Trat-

tato, cit., I, 703-704; G.MARINI, Lineamenti, cit., 595 e 597-598; T.PADOVANI, op. loc. cit.; M.RONCO, Il reato, cit., 143. In questo senso, parrebbe, anche G.DE FRANCESCO, Diritto, cit., 2, 83.

285 A.PECORARO-ALBANI, Del reato, cit., 423 ss.; R.RAMPIONI, Contributo, cit., 12.

286 In questo senso, R.BARTOLI, Sulla struttura, cit., 159-160 e G. DE VERO, op. loc. cit.

inferire esclusivamente dalle caratteristiche della norma incriminatrice la natura permanente del reato e, pertanto, danno del reato permanente una definizione strettamente normativa. In particolare, si afferma, «per stabilire la natura istantanea o permanente di una certa ipotesi delittuosa» occorre- rebbe rifarsi «al dato primario di ogni esperienza giuridica: la norma che comanda o vieta determinati comportamenti», per verificare «se la fattispecie ipotizzata ammette, o addirittura esige, una realizzazione indefinitamente protratta nel tempo» 287, discendendo, in definitiva, «la natura permanente

del reato soltanto dal fatto che la norma configura un reato che non si esau- risce nel momento in cui si attuano i suoi elementi costitutivi» 288.

Altra parte della dottrina afferma invece che «per stabilire la natura del reato, se permanente o meno» non sarebbe la norma incriminatrice «ad assumere esclusivo rilievo, [...] ma la fattispecie in concreto» 289, poiché «la

permanenza» non sarebbe «un istituto giuridico, una entità normativa- mente creata, fissata dal legislatore, ma [...] un attributo che informa nella realtà una certa azione costituente reato» 290. In altri termini, risulterebbe

sì necessario «determinare cosa la norma vieta, gli elementi costitutivi del “fatto”», ma al solo fine di determinare «se la norma, per il modo in cui lo formula, ne ammetta anche una realizzazione che si protrae nel tem- po» 291; una volta superata positivamente questa verifica, occorrerà poi as-

sodare «se e quanto un reato, in astratto suscettibile di permanenza, si sia concretamente protratto [...] nel tempo», per il tramite dell’osservazione del «fatto storico» 292.

Con ciò, il concetto di permanenza assume natura prevalentemente empirico-fattuale, e non più normativa; nell’ottica in esame, infatti, la norma non costituisce più il fondamento “positivo” della permanenza, ma solo il suo limite “negativo”: se pur «vi sono reati necessariamente istanta- nei» 293, «che si hanno quando la norma esclude l’eventualità della perma-

287 Così già M.GALLO, Reato, cit., 332-333.

288 Con l’usuale chiarezza F.COPPI, op. loc. cit. Sostanzialmente in questo senso, a nostro

avviso, anche: G.COCCO, Unità, cit., 78 ss.; ID., Reato, cit., 382 e 384-385; G. DE VERO, op. loc. cit.; C.FIORE,S.FIORE, Diritto, cit., 205; T.PADOVANI, op. loc. cit.; M.ROMANO, Pre-Art. 39, cit., 344; M.RONCO, Il reato, cit., 142.

289 A.PECORARO-ALBANI, Del reato, cit., 419-420.

290 A.PECORARO-ALBANI, Del reato, cit., 428. In questo senso anche: R.BARTOLI, Sulla

struttura, cit., 161-162; D.FALCINELLI, Il tempo, cit., 67-68; G.GRISOLIA, Il reato, cit., 6 ss.; R.RAMPIONI, Contributo, cit., 9-10. Vicino a questa posizione anche V.B.MUSCATIELLO, Plu- ralità, cit., 250-251. Afferma che «la permanenza è nota naturalistica e non giuridica» anche G. MARINI, Lineamenti, cit., 598. Sostiene che la permanenza «appartiene essenzialmente alla realtà fattuale» anche L.ALIBRANDI, voce Reato, cit., 2.

291 A.PECORARO-ALBANI, Del reato, cit., 420. 292 RBARTOLI, Sulla struttura, cit., 162. 293 A.PECORARO-ALBANI, Del reato, cit., 423.

nenza perché anche soltanto uno degli elementi costitutivi del fatto non è suscettibile di protrarsi nel tempo» 294, «tutti gli altri reati possono assu-

mere anche la forma della permanenza» 295.

Al di là delle differenze di impostazione tra i fautori della teoria in esame, infine, è assolutamente unanime, nonché ribadita costantemente, l’asserzione per la quale nel reato permanente la fattispecie dovrebbe in ogni caso protrarsi «senza interruzione» 296.

14. Segue: valutazione critica della tesi maggioritaria presso la dottri-