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resto della dottrina italiana Alcune sintetiche obiezion

Nella maggior parte della dottrina italiana, il reato abituale viene sem- plicemente definito come quel reato la cui norma incriminatrice richiede o ammette la reiterazione di più azioni o condotte nel tempo, senza che sia necessario alcun tipo di legame tra le condotte costitutive del reato 148.

Con una certa frequenza, si aggiunge poi che la locuzione «reato abituale»

148 Così: F.ANTOLISEI,L.CONTI, Manuale, cit., 270-271; G.BETTIOL, L.PETTOELLO MAN-

TOVANI, Diritto, cit., 700; A.CADOPPI,P.VENEZIANI, Elementi, cit., 200; S.CANESTRARI,L. CORNACCHIA,G.DE SIMONE, Manuale, cit., 292; G.DE FRANCESCO, Diritto, cit., 151; ID., Di- ritto, 2, 83;G. DE VERO, Corso, cit., 434; G.FIANDACA,E.MUSCO, Diritto, cit., 212; M.PELIS- SERO,Condotta, cit., 202-203; A.MANNA, Corso, cit., 210; F.MANTOVANI, Concorso, cit., 283- 284; ID., Diritto, cit., 496; G.MARINI, Lineamenti, cit., 599; G.MARINUCCI,E.DOLCINI,G.L. GATTA, Manuale, cit., 268; T.PADOVANI, Diritto, cit., 137-138; F.PALAZZO, op. loc. cit.; D.PU- LITANÒ, Diritto, cit., 173; F.RAMACCI, Corso, cit., 478; R.RIZ, Lineamenti, cit., 114; B.ROMA- NO, Diritto, cit., 291; M.ROMANO, Pre-Art. 39, cit., 346. Nello stesso senso, al di fuori della manualistica: P.SIRACUSANO, I reati, cit., 1244.

sarebbe imprecisa, perché evocherebbe l’idea per la quale sarebbe «necessario un legame di abitualità fra i vari fatti che li costituiscono» oppure che «occor- ra la prova dell’inclinazione a commetterli» 149, proponendosi in sostituzione

quella di reato «a condotta plurima» 150 o di reato «a condotta reiterata» 151.

Tale definizione mira, innanzitutto, a caratterizzare il reato abituale dal punto di vista preconsumativo; si afferma, infatti, che la ripetizione delle condotte sarebbe «elemento costitutivo del reato», nel senso che «per l’integrazione del quale non basta un fatto isolato» 152 o che «per la [...] ti-

picità [...] un solo atto non è sufficiente» 153, o, ancora, che «soltanto la ri-

petizione di più condotte [...] realizza il fatto di reato» 154, o comunque, si

traggono conclusioni dal medesimo tenore 155.

Con ciò, viene innanzitutto riconosciuta, implicitamente o esplicita- mente, la figura del reato necessariamente abituale. Alcuni Autori identifi- cano anche gli ulteriori sottogruppi del «reato abituale proprio» e del «rea- to abituale improprio» 156, che corrispondono sostanzialmente alle catego-

rie del reato necessariamente abituale proprio e improprio, già ampia- mente esplorate nei precedenti paragrafi 157 e già descritte, nelle loro linee

essenziali, da Leone 158.

Un più ristretto gruppo di Autori riconosce, infine, anche la categoria del reato eventualmente abituale, della quale non dà, in definitiva, una de- scrizione difforme da quella data da Petrone 159. In alcuni casi, poi, si af-

149 Così F.ANTOLISEI,L.CONTI, Manuale, cit., 270. Con le stesse motivazioni: F.MANTO-

VANI, Diritto, cit., 496-497; P.SIRACUSANO, I reati, cit., 1243.

150 F.ANTOLISEI,L.CONTI, op. loc. cit.; G. DE VERO, op. loc. cit. 151 F.MANTOVANI, Diritto, cit., 497; P.SIRACUSANO, op. loc. cit. 152 Così, ad es., F.ANTOLISEI,L.CONTI, op. loc. cit.

153 Con queste parole, ad es., A.CADOPPI,P.VENEZIANI, op. loc. cit. 154 S.CANESTRARI,L.CORNACCHIA,G.DE SIMONE, op. loc. cit.

155 Cfr. BETTIOL, L.PETTOELLO MANTOVANI, Diritto, cit., 701; G.DE FRANCESCO,Diritto,

cit., ivi; ID. Diritto, cit., 2, ivi; G. DE VERO, op. loc. cit.; G.FIANDACA,E.MUSCO, op. loc. cit.; M.PELISSERO, Condotta, cit., 202; A.MANNA, op. loc. cit.; F.MANTOVANI, Diritto, cit., 498; G. MARINUCCI,E.DOLCINI,G.L.GATTA, op. loc. cit.;T.PADOVANI, Diritto, cit., 137; F.PALAZZO, op. loc. cit.; F.RAMACCI, op. loc. cit.;R.RIZ, op. loc. cit.;B.ROMANO, op. loc. cit.; M.ROMANO, Pre-Art. 39, cit., 347; P.SIRACUSANO, I reati, cit., 1244-1245.

156 Così: F.ANTOLISEI,L.CONTI, Manuale, cit., 271; A.CADOPPI,P.VENEZIANI, op. loc. cit.;

S.CANESTRARI,L.CORNACCHIA,G. DE SIMONE, op. loc. cit.; G. DE VERO, op. loc. cit.; G. FIANDACA,E.MUSCO, op. loc. cit.; M.PELISSERO, Condotta, cit., 202-203;A.MANNA, op. loc. cit.; F.MANTOVANI, Diritto, cit., 496; G.MARINI, op. loc. cit.; T.PADOVANI, op. loc. cit.;F.RA- MACCI, op. loc. cit.; B.ROMANO, op. loc. cit.; M.ROMANO, op. loc. cit. Espressamente contra- rio a questa bipartizione, in ragione della loro «irriducibilità ad un paradigma “superiore” di reato a condotta reiterata», P.SIRACUSANO, I reati, cit., 1246.

157 V. supra, §§ 4 e 5. 158 V. supra, § 2.

ferma che il reato eventualmente abituale sarebbe sostanzialmente «affi- ne» 160 al reato abituale improprio, o, addirittura, che il reato abituale im-

proprio sarebbe «la forma eventualmente abituale di un altro reato» 161, no-

nostante il fatto che, a dire degli stessi Autori in analisi, soltanto nel reato abituale improprio sia richiesta necessariamente la ripetizione di più con- dotte ai fini dell’integrazione del reato.

Appare evidente, dunque, che, al di là delle sue varie declinazioni, la te- si in esame sia descrivibile, per così dire, “per sottrazione” rispetto alla te- si che ravvisa nel reato abituale una pluralità di condotte sorrette da un nesso di abitualità; in altri termini, il reato abituale è definito alla stessa maniera, fatta salva la non menzione del requisito del nesso di abitualità tra le plurime condotte costitutive dello stesso.

Agli Autori in esame, quindi, possono muoversi le stesse obiezioni mosse ai fautori della tesi esaminata nei paragrafi immediatamente pre- cedenti.

In particolare, a chi riconosce, implicitamente o esplicitamente, soltan- to la figura del reato necessariamente abituale, così sottolineando le sue asserite specificità nella fase preconsumativa, può replicarsi che, come già evidenziato, tale dato non è sufficiente ad individuare un elemento distinti- vo del reato abituale rispetto ad altri reati che comunque richiedono una pluralità di condotte per la consumazione 162.

A chi, poi, fa riferimento anche alla figura del reato eventualmente abi- tuale, può in aggiunta obiettarsi che la reiterazione di condotte non può ca- ratterizzare allo stesso tempo fenomeni giuridici diversi (la pluralità che caratterizza la fase preconsumativa e il possibile protrarsi nel tempo della fattispecie dopo la consumazione). Così facendo, infatti, si finisce per di- sconoscere o non chiarire sufficientemente la natura dell’unica reale nota caratteristica del reato abituale rispetto al reato istantaneo; e cioè, la sua possibile fase di durata postconsumativa 163.

10. Le tesi “residuali”: a) il reato abituale come espressione di un mo-