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antigiuridico: a) nel pensiero di A Dall’Ora

11. Segue: c) nel pensiero di U Giulian

Una versione parzialmente differente della tesi in esame, ancorché ba- sata sulle medesime premesse, è stata poi elaborata, sul finire degli anni Sessanta, da Ubaldo Giuliani 217.

Anche Giuliani, infatti, muove dall’asserzione secondo la quale «la condotta permanente non può consistere in uno sforzo muscolare», per- ché «uno sforzo muscolare non può perdurare indefinitamente», mentre «il reato permanente può protrarsi per un periodo lunghissimo e – almeno in linea teorica – indefinitamente» 218. Pertanto, la «condotta permanente»

non potrebbe mai essere «una condotta attiva», ma soltanto «una condotta omissiva penalmente rilevante» 219.

Ne risulterebbe, dunque, sempre in accordo con quanto afferma Dall’Ora, «che ogni reato permanente – in quanto illecito penale omissivo – è violazione di un comando di agire» 220.

Tuttavia, secondo Giuliani, a seconda della fonte dell’obbligo di agire nel cui inadempimento si sostanzia il reato permanente, potrebbero rin- tracciarsi due gruppi di reati permanenti, corrispondenti alla «fondamen- tale bipartizione dei reati omissivi» 221.

Il primo «gruppo», che include i «reati permanenti propri», sarebbe quello in cui la condotta illecita «contrasta [...] un imperativo di agire di- rettamente deducibile da una norma penale» 222. Tali reati costituirebbero

un sottogruppo dei «reati omissivi propri», da questi distinguibili esclusi- vamente perché nei reati omissivi propri «l’obbligo di agire» avrebbe «un termine stabilito dalla legge penale» 223.

In primo luogo, pertanto, dovrebbero ritenersi permanenti tutti i reati omissivi propri in cui non vi è «un termine entro il quale deve essere adempiuto l’obbligo di attivarsi» 224 o il termine indicato è da considerarsi

«non essenziale» 225 o «ordinatorio» 226. Un esempio di reato omissivo per-

manente proprio sarebbe rappresentato dal delitto di indebita limitazione di libertà personale (art. 607 c.p.) 227.

217 U.GIULIANI, La struttura, cit., 91 ss. 218 U.GIULIANI, La struttura, cit., 91. 219 U.GIULIANI, La struttura, cit., 100. 220 U.GIULIANI, La struttura, cit., 123. 221 U.GIULIANI, op. loc. cit.

222 U.GIULIANI, La struttura, cit., 124 ss. 223 U.GIULIANI, La struttura, cit., 124. 224 U.GIULIANI, La struttura, cit., 127. 225 U.GIULIANI, La struttura, cit., 124. 226 U.GIULIANI, La struttura, cit., 125.

Accanto ai reati permanenti propri, occorrerebbe poi riconoscere la sussi- stenza di «altri reati permanenti – cioè omissivi – incriminati da norme non descrittive di comportamenti omissivi» 228: i reati permanenti impropri 229.

Ciò in quanto, secondo Giuliani, non potrebbe essere ragionevolmente negata la sussistenza di «norme incriminanti reati sicuramente permanen- ti le quali non fanno riferimento espressamente ad una omissione, bensì a una condotta determinante uno stato lesivo» 230. «Esempio notissimo» sa-

rebbe proprio «la disposizione sul sequestro di persona, che contempla il fatto di chi priva altri della libertà personale»; ma il medesimo discorso varrebbe per la «condotta descritta all’art. 600 c.p. (“chiunque riduce per- sona in schiavitù...”) o a quella ipotizzata all’art. 603 c.p. (“chiunque sot- topone una persona al proprio potere in modo tale da ridurla in totale sta- to di soggezione...”)», e via dicendo 231.

A fronte di tali norme incriminatrici, rappresenterebbe quindi una «violazione del principio di legalità» affermare, come fa il Dall’Ora, che debba espungersi dalla norma incriminatrice il comportamento attivo che ha cagionato lo stato antigiuridico; piuttosto, diverrebbe semplicemente «necessario stabilire in base a quale norma costituisca reato la condotta permanente che segue alla condotta attiva» 232.

In particolare, secondo Giuliani, l’unica norma in grado di spiegare «la rilevanza penale della condotta omissiva nei reati permanenti impropri» sarebbe quella «che sancisce la punizione di un comportamento omissivo con la pena stabilita per un comportamento attivo»; vale a dire, «l’art. 40 comma 2° c.p.» 233.

Non sarebbe infatti necessario che «l’obbligo di rimuovere lo stato an- tigiuridico [...] rilevante [...] in forza dell’art. 40 comma 2° c.p. [...] abbia natura penale», potendo essere «anche un obbligo consuetudinario»; e co- stituirebbe appunto consuetudine il fatto «che se taluno determina la le- sione di un interesse giuridicamente rilevante, e la lesione può essere da lui rimossa, sorge il dovere per il soggetto di porre fine allo stato di fatto che egli ha provocato» 234.

mento alle ipotesi del “non adempimento all’ordine di liberazione” o della “indebita protra- zione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza”, posto che, a nostro avviso, la “ricezione di taluno in un istituto di custodia preventiva o per l’esecuzione della pena senza ordine dell’Autorità competente” sembrerebbe una condotta, dal punto di vista naturalisti- co, chiaramente commissiva.

228 U.GIULIANI, La struttura, cit., 128. 229 U.GIULIANI, La struttura, cit., 127 ss. 230 U.GIULIANI, La struttura, cit., 128.

231 U.GIULIANI, op. loc. cit. L’A. fa riferimento, naturalmente, al testo delle norme in vi-

gore nel 1967.

232 U.GIULIANI, La struttura, cit., 134. 233 U.GIULIANI, op. loc. cit.

Così, «chi chiude a chiave una stanza credendola vuota, è tenuto a ria- prirla non appena si accorge di aver privato della libertà chi si trovava in quell’ambiente», perché «da tempo memorabile tutti si comportano in que- sto modo e agiscono convinti [...] di tenere un comportamento doveroso» 235.

All’operare di tale “posizione di garanzia”, di fonte consuetudinaria, è posto, peraltro, un rilevante limite; e cioè «che il dolo della condotta attiva [...] considerato [...] nella sua configurazione astratta» sia compatibile «con l’intenzione di rimuovere le conseguenze della condotta», poiché «il precetto giuridico si rivolge soltanto a coloro dai quali si può sperare ob- bedienza» 236 e «l’impossibilità» di adempiere al precetto potrebbe essere

anche solo «psicologica» 237.

Così, ad es., «nei reati contro il patrimonio, il dolo teso al consegui- mento di un profitto è, di regola, inconciliabile con l’intenzione di restitui- re» e, per tale ragione, «il furto non è un reato permanente» 238. Al contra-

rio, «la volontà di sequestrare la vittima non è, in linea generale, incompa- tibile con la decisione successiva di liberarla» e, pertanto, non vi sarebbe- ro ostacoli a considerare «l’omettere di restituire al sequestrato la libertà [...] una condotta penalmente antigiuridica» 239.

Si badi, inoltre, che, nonostante le differenze poc’anzi menzionate, an- che per Giuliani la condotta omissiva dovrebbe intendersi in senso stret- tamente naturalistico, «come un non facere (naturalisticamente esistente) specificato da una norma (quod debetur)» 240 e, quindi, eventuali «compor-

tamenti attivi [...] necessari al protrarsi del reato permanente» dopo il primo momento di consumazione non potrebbero assumere «rilievo sul piano della fattispecie astratta o legale», perché «in linea teorica» il reato permanente potrebbe «sussistere anche senza queste attività collaterali e prolungarsi soltanto per il fatto che il reo» non rimuove l’offesa cagionata dal reato 241.

Per quanto riguarda, infine, le ulteriori condizioni necessarie e le catego- rie del reato permanente, l’opinione di Giuliani torna ancora a differire da quella di Dall’Ora.

Quanto al primo aspetto, infatti, si afferma, in accordo con Adornato, che «se il bene giuridico non fosse ripristinabile, [...] non sarebbe configu- rabile una condotta permanente» 242; quanto alle categorie, invece, si rico-

235 U.GIULIANI, op. loc. cit.

236 U.GIULIANI, La struttura, cit., 136. 237 U.GIULIANI, La struttura, cit., 137. 238 U.GIULIANI, op. loc. cit.

239 U.GIULIANI, op. loc. cit.

240 U.GIULIANI, La struttura, cit., 100. 241 U.GIULIANI, La struttura, cit., 101. 242 U.GIULIANI, La struttura, cit., 126.

nosce che «non ha – sul piano della fattispecie legale – rilievo alcuno» «che il prolungarsi nel tempo dello stato lesivo segua più o meno necessa- riamente l’azione criminosa» 243 e, conseguentemente, che la distinzione

tra reato necessariamente ed eventualmente permanente è del tutto super- flua 244.