• Non ci sono risultati.

L’apertura al futuro delle Carte costituzionali La possibile configurazione di un principio

costituzionale di responsabilità intergenerazionale.

Si tratta allora di esaminare se e come si estrinseca la ‘propensione al futuro’ dei testi costituzionali e se, da essa, è deducibile un radicamento a livello costituzionale del principio di responsabilità intergenerazionale da cui far discendere un dovere in capo alla generazione presente di garantire quel diritto al ‘futuro della persona’ e, dunque, gli interessi delle generazioni future.

La Costituzione italiana non contiene alcun riferimento esplicito alla responsabilità intergenerazionale. E ciò a differenza di altri testi costituzionali molti dei quali legano la questione intergenerazionale a disposizioni poste a tutela di beni quali l’ambiente, l’eredità storico - culturale, a promozione dello sviluppo sostenibile o, infine, per sottolineare la funzione del sistema educativo.130

129 Così R. BIFULCO, Diritto e generazioni future cit., p. 64. Lo stesso autore, però, da atto di un'altra costruzione teorica attraverso cui si può rinvenire il fondamento giuridico del principio della responsabilità intergenerazionale. Esso è deducibile anche volendo considerare il diritto come ordine autonomo dalla morale, come mera tecnica sociale, come strumento per raggiungere validamente il suo obiettivo che rimane la sopravvivenza e quindi la coesistenza degli uomini. Con la conseguenza “… che le generazioni future possono essere tutelate solo se l’ordinamento giuridico appresta

adeguati strumenti in tal senso, indipendentemente dalle ragioni per cui fa ciò o dai valori ultimi” (p. 59). Così

anche P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale cit.

130 Solo a titolo esemplificativo, si pensi al preambolo del Bill of Rights della Virginia del 1776 in cui si afferma che i diritti ivi previsti spettano al popolo e alla sua posteriorità; alla Costituzione della Pennsylvania del 1776 il cui preambolo collega la forma di governo alla felicità del popolo e della posterità. Non dissimile è il preambolo della Costituzione federale degli Stati Uniti d’America (1787). Con uno sguardo alle Costituzioni più recenti, si pensi all’art. 20 GG tedesca;all’art. 74 della Cost. polacca. Richiamano, poi, il problema della conservazione dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, o a tutela dell’eredità culturale: l’art. 25 Cost. giapponese del 1947; art. 66 della Cost. portoghese del 1976 che richiama espressamente il principio di solidarietà tra le generazioni; art. 44, II comma Cost. slovacca del 1992; art. 5 Cost. slovena del 1991; art. 58, I comma della Costituzione albanese del 1998, l’art. 41 della Cost. argentina del 1994; l’art. 225 della Cost. brasiliana del 1988; l’art. 27 della cost. cubana del 1992; l’art. 117 della cost. del Monzambico del 2004; l’art. 25,lett. b) swl Sudafrica del 1996. Richiami alla questione intergenerazionale sono contenute anche in costituzioni di stati membri di federazione. Per esempio, l’art. 141 della Cost. bavarese; l’art. 12 della costituzione del Mecklenburg- Vorpommern; art. 39 I comma e 40 Cost. del Brandenburg. Per una ricostruzione completa in chiave comparatistica del panorama costituzianale,

Cfr. A.D’ALOIA, Introduzione, I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, in A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, p. LXIV e LXVI. Così anche R. BIFULCO, Diritto e generazione future già cit.,p. 124 e ss.

Eppure, non si può negare, come accennato in precedenza, una certa propensione della Carta costituzionale alla dimensione futura. Essa è ‘nata’ nel contesto giuridico del dopoguerra non come una Costituzione bilancio, e pertanto attenta alla sola realtà presente, ma già come una Costituzione programma, come promessa da realizzare, avente come scopo ultimo quello di attuare nel tempo la liberazione e promozione della persona umana. Da questo punto di vista, si concorda con chi131 afferma che il principio personalistico è di per sé suscettibile di

una interpretazione in senso dinamico in quanto è riconducibile ad esso l’idea stessa di sviluppo della persona quale valore fondativo dell’ordinamento democratico.

Di questa immagine di ‘uomo proiettato nel futuro’ ne è testimonianza proprio l’art. 2 della Costituzione non solo, come già affermato, nella parte in cui riconosce l’uomo senza alcuna specificazione temporale quale titolare dei diritti inviolabili, ma anche quando impone alla comunità contemporanea l’adempimento di ‹‹doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale›› (art. 2, secondo comma, Cost.); o lo

stesso art. 3, comma secondo, della Costituzione italiana che dichiara ‹‹l’impegno della

Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona››. Tali

disposizioni potrebbero così assurgere a fondamento del principio di responsabilità intergenerazionale132 in quanto volti ad individuare dei doveri in capo alla comunità

contemporanea per assicurare il futuro e lo sviluppo della persona umana.

L’apertura della Carta costituzionale italiana alla dimensione futura emerge, come è stato evidenziato da una parte della dottrina, da altre disposizioni: l’idea di progresso materiale e spirituale della società a cui ciascun individuo è chiamato a concorre secondo quanto disposto all’art. 4, comma secondo, Cost.; lo stesso concetto giuridico di popolo richiamato all’art. 1 della Cost. è suscettibile di essere inteso in una dimensione intertemporale; la tutela della salute quale interesse collettivo, ai sensi dell’art. 32 Cost; l’art. 9 della Cost..; il riferimento allo ‹‹sfruttamento razionale del suolo›› contenuto nell’art. 44 Cost.133 Così pure contengono ‹‹una logica di conservazione

131 Cfr.N. OCCHIOCUPO, Gli ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale. III) Economia e

politiche sociali, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA, op. già cit., p. 401 e ss..Si vedano altresì le considerazioni

di A. D’ALOIA, Introduzione, I diritti come immagini in movimento cit, p. L..; P. TORRETTA, op. cit., p. 700; 132 Aderendo così ad una interpretazione dell’art. 2 quale disposizione a fattispecie aperta. Tale carattere sarebbe così riferibile anche ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Cfr. A. BARBERA, Art. 2 Cost. in G. BRANCA ( a cura di) Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, p. 53. In tal senso, anche P. TORRETTA, op. cit., p. 701. Diversamente, G. LOMBARDI, Contributo allo

studio dei doveri costituzionali , Milano, 1967, p. 29.

133 Come è stato osservato da R. BIFULCO, Diritto e generazioni future, p. 142 , “l’uso dell’aggettivo

razionale sembra permettere un rinvio alla tecnica della ragionevolezza come metodo di bilanciamento legislativo e giurisprudenziale degli interessi delle generazioni presenti con quelle future”.

dell’umanità›› il valore della pace, come richiamato all’art. 11 Cost. 134 e il valore –

principio supercostituzionale della dignità umana che ‹‹assolve la funzione di norma di

chiusura sostanziale o principio/valore riassuntivo o fondante la natura teologicamente personalista dell’ordinamento››;135 tale principio, ‹‹proprio perché chiama in gioco il diritto di ogni

uomo ad essere riconosciuto come persona… si presta ad essere posto a fondamento del principio di responsabilità intergenerazionale››.136 Esso è successivamente richiamato agli artt. 36 e 41,

comma secondo, Cost., quale limite - insieme all’utilità sociale, alla sicurezza e alla libertà - dell’esercizio dell’iniziativa economica privata. Tali clausole limitative, infatti, richiamano inevitabilmente la questione intergenerazionale legata allo sviluppo sostenibile.137

Rinvenendo dunque nel concetto di Costituzione stessa e in particolare in molte disposizioni costituzionali, una tutela della ‹‹dimensione diacronica del genere umano››,138

cui la tesi di L. H. A Hart richiama, si può certo concordare con chi139 sostiene che

proprio tali disposizioni potrebbero fungere da fondamento al principio della responsabilità verso le generazioni future.

Outline

Documenti correlati