senza ombra di dubbio un bel banco di prova per valutare sia l'incidenza dell'equilibrio finanziario sulle decisioni del Giudice delle Leggi sia il ruolo che quest'ultimo ha esercitato nella definizione dello Stato Sociale.
Tale analisi, però, non è semplice.
Prima di tutto perchè oggetto di giudizio di legittimità costituzionale è una normativa assai frammentata e stratificata nel tempo.
In secondo luogo, perchè le decisioni della Corte costituzionale in materia previdenziale appaiono fortemente legate al caso concreto posto innanzi ai giudici a
214 Secondo l'efficace definizione delineata da N. OCCHIOCUPO, La Corte costituzionale come giudice di
opportunità in ID. (A cura di) La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, Padova, 1984 p. 1 e
ss. Più recentemente, N.OCCHIOCUPO, La Corte Costituzionale: “esigenza intrinseca” della Costituzione
repubblicana, in S. LABRIOLA (a cura di) Valori e principi del regime repubblicano, Vol. 3 (Legalità e
quibus, con la conseguenza che ci si trova di fronte ad una giurisprudenza
estremamente ‘tecnica’ e ‘casistica’.
In terzo luogo perchè, in materia previdenziale, l'orientamento giurisprudenziale appare del tutto ‘ondivago’. I giudici costituzionali, cioè, hanno manifestato nel tempo un atteggiamento dinamico, riconducibile in primis alla stessa elasticità dell'art. 38 Cost.
Più volte, infatti, si è avuto modo di affermare che l'art. 38 Cost. incarna un modello di sicurezza sociale ‘aperto’, plasmabile nel tempo dal Legislatore, il quale, in relazione al contesto socio-economico del Paese, finisce per condizionare, non tanto l'esistenza del diritto ad un trattamento previdenziale, quanto piuttosto le garanzie della sua effettività.
Nonostante ciò, però, analizzando da una prospettiva diacronica tale giurisprudenza, si possono comunque individuare due costanti.
La prima è rappresentata dall'incessante dialogo intercorso tra Legislatore e Corte costituzionale che, a secondo delle fasi di espansione o recessione economica attraversate dal nostro Paese, si è tradotto:
- nell'esercizio di un ‘ruolo di supplenza’ da parte della Corte costituzionale a fronte delle disattenzioni o dell'inerzia del Legislatore;
- nella pronuncia di sentenze con cui la Corte costituzionale ha difeso lo Stato sociale consolidatosi, a fronte di interventi legislativi volti ad operare una razionalizzazione dei diritti sociali, in modo non sempre graduale;
- nel riconoscimento, infine, di una sempre più ampia discrezionalità legislativa in tale ambito, con contestuale riduzione del ruolo della Corte costituzionale alla sola ‘difesa’ del contenuto ‘minimo’ ‘essenziale’ dei diritti sociali.
La seconda costante, invece, in parte correlata alla prima, è rappresentata dal riconoscimento nel bilanciamento dei valori costituzionali operato dalla Corte costituzionale del ‘primato’dell'equilibrio finanziario dello Stato.
Come già accennato in precedenza, è incontestabile il condizionamento esercitato dalla compatibilità finanziaria dell'erario sul livello di protezione sociale: la ‘quadratura dei conti’ è condizione di fatto del progresso sociale, della liberazione concreta ed effettiva dal bisogno che, in ciascun sistema di Welfare, assurge a scopo ultimo.
Si tratta, allora, di analizzare le dinamiche del delicato bilanciamento tra diritti sociali ed equilibrio finanziario.
ragioni dell'inviolabilità del diritto alla pensione e la discrezionalità del Legislatore in materia di bilancio, la Corte si sia saputa ritagliare uno spazio, esercitando il proprio ruolo con grande pragmatismo e dinamismo rispetto alle diverse fasi storiche di espansione e di recessione degli assetti economici del Paese.215
E ciò emerge, tanto guardando da una prospettiva diacronica allo sviluppo di tecniche decisorie alternative rispetto all'opzione accoglimento/rigetto quanto alla definizione di orientamenti giurisprudenziali che esaltano la dinamicità stessa degli istituti previdenziali previsti ai sensi dell'art. 38 Cost.
Anche con riguardo dunque a questa seconda costante, si possono individuare tre fasi:
- nella prima fase (fino alla fine degli anni ’80), le ragioni dell'equilibrio finanziario appaiono recessive rispetto alla necessità di affermare le ragioni dello Stato sociale ormai consolidatosi. Anzi, da questo punto di vista, sia con riguardo agli aspetti prettamente processuali sia con riguardo al contenuto sostanziale, la Corte appare orientata ad ampliare gli strumento di garanzia e di effettività dei diritti sociali - previdenziali;
- nella seconda fase, si registra un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale della Corte. Dalla prima metà degli anni ‘90, infatti, a fronte della destabilizzazione degli assetti politici ed economici, la Corte incomincia ad affermare il primato delle disponibilità delle risorse economiche;
- nella terza fase, invece, la Corte costituzionale sembra orientata a ricercare validi limiti in grado di vincolare nel tempo la discrezionalità del legislatore e ad affermare così l'intertemporalità del nucleo inviolabile dei diritti sociali.
A conclusione di queste prime osservazioni introduttive, si può certo affermare che, in materia previdenziale, la Corte costituzionale abbia dimostrato “di ubbidire
più volte a ragioni di opportunità politiche, sociali” ed economiche, “operando come organo di indirizzo politico,…, mediante l'individuazione, la concretizzazione ...la selezione, alla luce delle condizioni mutevoli e contingenti del contesto politico – economico, sociale, istituzionale, dei valori ultimi espressi in Costituzione, di cui essa ed essa sola si è posta come l'interprete e il garante supremo”216.
215 Cfr. Come ricordato anche da M. LUCIANI, la Corte, cioè, “si è mostrata audace in occasioni di
contingenza favorevole; cauta nei momenti di crisi ( riconoscendo come esigenza primaria la tutela dell'equilibrio finanziario quando il sacrificio di tale tutela era senza ritorno)”. In tal senso, anche A. ANDREONI; F. Miani Canevari; C. Colapietro.
216 Così N. OCCHIOCUPO, La Corte costituzionale come giudice di opportunità in ID. (A cura di) La Corte
costituzionale già cit. p. 59. Lo stesso Autore, a p. 37, sottolinea come “la funzionalità dinamica” propria
Così, se è vero che la Corte “deve integrare la norma alla luce dei valori, facendo sì che la
sua pronuncia corrisponda all'intimo obiettivo significato politico della volontà costituzionale ossia ai valori politici ...”217 non si può certamente escludere che, tra questi valori politici, vi
sia anche la solidarietà intergenerazionale quale garanzia ultima della stabilità dell’assetto costituzionale nel tempo.
Anzi, da questo punto di vista, l’affermazione del primato dell’equilibrio finanziario nella giurisprudenza costituzionale previdenziale sembra essere accompagnato dalla preoccupazione della Corte costituzionale in merito alla ‘tenuta’ nel tempo delle stesse garanzie inviolabili dello Stato sociale.
L’obiettivo è quello di perseguire e garantire la sostenibilità di un interesse generale della comunità statale che prescinde dagli interessi dei singoli soggetti protetti218. Ciò confermerebbe, ancora una volta, la funzionalità dell’equilibrio
finanziario rispetto al valore della solidarietà intragenerazionale e intergenerazionale che impone al legislatore attuale di tener conto, in materia previdenziale, tanto degli interessi dei più bisognosi quanto degli interessi dei pensionati attuali e di quelli futuri219.
In ultima analisi, dunque, anche dalla lettura della giurisprudenza costituzionale, emerge come l’equilibrio finanziario sia considerato come primo strumento attraverso cui il Legislatore può agire secondo logiche di giustizia distributiva
intratemporale non conflittuali rispetto alle logiche di giustizia distributiva intertemporale. Emerge, altresì, come la solidarietà intergenerazionale si traduca in
tal modo, in principio giuridico di organizzazione e razionalizzazione dei diritti fondamentali in rapporto ad interessi inviolabili dell’intera comunità politica.