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La Riforma Maroni: la legge delega n 432 del 2004, i decreti attuativi e i correttivi introdott

con la Riforma Damiani ( Legge n. 237 del 2007). Cenni204.

La riforma del sistema previdenziale pubblico introdotta con Legge delega n. 243 del 2004, si pone, da una parte, in una linea di tendenziale continuità rispetto agli interventi legislativi passati, in quanto volta, come i precedenti interventi, ad una razionalizzazione del sistema previdenziale pubblico; dall’altra, però, presenta elementi di novità che vanno destrutturalizzare il sistema come costruito in passato. Anche per questo motivo, l’approvazione in Parlamento di tale riforma è stata complessa: sui contenuti del testo di legge infatti, la maggioranza di Governo era divisa, tanto che, per la sua approvazione, è stata necessario ricorrere al doppio voto di fiducia (in Senato, il 13 maggio 2004; alla Camera dei deputati il 28 luglio 2004).

Tra gli interventi più significativi introdotti dalla Legge n. 243 del 2004 possono essere ricordate le misure di incentivo economico al posticipo del pensionamento; l’ampliamento progressivo della possibilità di sommare periodi assicurativi presso enti diversi a cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 42 del 2006, che ha dettato una nuova disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi.

Si è previsto l’introduzione della disciplina della previdenza complementare, allo scopo, per l’appunto, di sostenere e favorire lo sviluppo di fondi pensionistici privatistici (a cui è stata data attuazione con decreto legislativo n. 252 del 2005, che ha introdotto in particolare, la normativa sulla evoluzione del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari).

Altre misure volte a garanzia della sostenibilità nel tempo del sistema pensionistico, introdotte da tale provvedimento legislativo sono rappresentate dall’innalzamento dell’età pensionabile (fissata per le donne a 60 anni e per gli uomini a 65) da attuarsi secondo un sistema di certo non del tutto ispirato alla gradualità nell’attuazione delle riforme che incidono si situazioni giuridiche a

fattispecie progressive. Infatti, secondo il sistema cosiddetto dello scalone, si prevedeva la possibilità di andare in pensione con un’anzianità contributiva di 35 anni, e il raggiungimento di 60 anni nel 2008 e, a regime (nel 2014), di 62 anni per i lavoratori dipendenti e 63 anni per quelli autonomi.

Sono stati poi inaspriti i requisiti per il conseguimento delle pensioni di anzianità , anche in questo caso con il sistema dello scalone; sono state ridotte a due le attuali quattro finestre, cioè le decorrenze utili per percepire la pensione di anzianità da parte di chi aveva già raggiunto i requisiti previsti.

La riforma così introdotta sarebbe dovuta entrare in vigore definitivamente il 1° gennaio 2008. Cosa che non è accaduto, in quanto a seguito delle elezioni del 2006, la nuova maggioranza di centro sinistra metteva in discussione alcuni meccanismi della riforma in precedenza varata.

Come per la riforma Dini introdotta nel 1995, anche il Governo Prodi ha fatto precedere l’introduzione dei correttivi apportati alla riforma pensionistica del 2004 da una lunga concertazione con le parti sociali che è terminata con la stipula del Protocollo d’intesa su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibile, firmata il 23 luglio del 2007 e che muoveva su quattro direttrici: la modifica del sistema dello scalone con un sistema più graduale, a quote (risultanti dalla combinazione tra anzianità contributiva e età anagrafica); la possibilità di differire la decorrenza dei requisiti anagrafici previsti dal 1° gennaio 2013, qualora da verifiche sulla situazione finanziaria risultassero raggiunti i risultati programmati; la revisione delle finestre pensionistiche (ritornando a quattro finestre di uscita); ed infine, l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di garantire l’equilibrio finanziario dell’intero sistema pensionistico.

A tale Protocollo è stata data attuazione con Legge n. 247 del 2007 che ha introdotto altresì un diverso regime della perequazione automatica delle pension, con l’esclusione dell’operatività di tale meccanismo per le pensioni privilegiate; una normativa ad hoc per i lavoratori occupati in lavori usuranti; l’applicazione di un contributo di solidarietà limitato nell’ammontare e nella durata a carico di soggetti che beneficiano di trattamenti più favorevoli.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, si prevede un abbassamento della periodicità di revisione degli stessi: la loro rideterminazione, infatti, non è più prevista ogni 10 anni come fissato originariamente dalla legge n. 335 del 1995, ma è prevista ogni 3 anni (art. 1, comma 15). Si tratta di un meccanismo estremamente importante per il calcolo contributivo delle pensioni. Esso fa sì che la somma

maturata a titolo di contributi in tutta la vita lavorativa, adeguatamente rivalutata in ragione della perdita del potere di acquisto della moneta, si converta nell’effettivo importo delle pensioni spettante. A tal fine è prevista l’istituzione di una Commissione di esperti con il compito di introdurre modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti stessi, tenendo conto degli andamenti della spesa pensionistica di lungo periodo; delle dinamiche demografiche, migratorie e delle grandezze macroeconomiche; dei percorsi lavorativi e del rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

La Legge, infine, interviene anche sulle misure previdenziali previste per i giovani lavoratori, in particolar modo sulla totalizzazione e sul riscatto.

L’istituto della totalizzazione, introdotto con Legge n. 388 del 2000 è oggi disciplinato con Decreto Legislativo n. 42 del 2006 come modificato dalla legge n. 247 del 2007. La totalizzazione è lo strumento previdenziale che permette agli iscritti a due o più forme di assicurazione previdenziale obbligatoria, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle due gestioni, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un'unica pensione. Si tratta dunque di uno strumento importante per tutti i lavoratori, che svolgono attività diverse e in modo discontinuo i quali si trovano a versare diversi spezzoni contributivi in diverse gestioni pensionistiche, senza che in nessuna di essa, si siano realizzati i requisiti per il diritto alla pensione.

Con Decreto legge n. 81 del 2007 convertito in Legge n. 127 del 2007 è stato creato un Fondo volto a finanziare misure di sostegno, agevolazione al fine di migliorare la misura dei trattamenti previdenziali pensionistici. La totalizzazione è subordinata a determinate condizioni:il soggetto interessato deva aver compiuto 65 anni di età e deve avere maturato un’anzianità contributiva di 20 anni; la richiesta di totalizzazione deve riguardare tutti i periodi assicurativi da cumulare; il lavoratore deve aver maturato presso ciascuna gestione un’anzianità contributiva di almeno tre anni. Ciascuna gestione determina il trattamento proquota in rapporto ai rispettivi periodi di assicurazione, mentre il pagamento delle rate liquidate da ciascuna gestione è effettuato unitariamente dall’Inps.

Per quanto riguarda invece l’istituto del riscatto, ovvero la facoltà del singolo lavoratore di regolarizzare dal punto di vista assicurativo , a proprie spese, periodi lavorativi o i periodi di studio, non coperti da contribuzione. La legge n. 247/07, proprio per agevolare i giovani lavoratori, ha introdotto, da una parte, la possibilità

di rateizzazione senza interessi in 120 rate (10 anni), (in luogo delle precedenti 60 rate), dall’altra, la facoltà di versare l’intera somma in un’unica soluzione.

L’altra novità introdotta è rappresentata dal riconoscimento dell’esercizio della facoltà di riscattare periodi di studio anche a favore di soggetti che non sono ancora assicurati presso un regime previdenziale obbligatorio in quanto non ancora occupati. L’onere di questo tipo di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, determinato in misura parti alla retribuzione minima imponibile, moltiplicata per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è deducibile fiscalmente dall’interessato oppure messo in detrazione d ‘imposta nel limite del 19%, da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.

Ancora è presto per verificare gli effetti positivi o meno della nuova disciplina. Sicuramente, la rivalutazione dei coefficienti di trasformazione, le misure introdotte per favorire l’accesso a istituti previdenziali estremamente ‘costosi’ (come appunto è il riscatto) o la nuova disciplina dell’istituto della totalizzazione, rappresentano degli strumenti previdenziali certamente adeguati alla realtà sociale in trasformazione e segnali positivi di adeguamento del sistema previdenziale rispetto una realtà lavorativa sempre più flessibile.

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