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Le decisioni di costituzionalità provvisoria, di incostituzionalità sopravvenuta o differita Altra tipologia di tecnica decisoria in materia previdenziale è rappresentata da

4. Equilibrio finanziario e tecniche decisorie della Corte costituzionale Un breve excursus Le ragioni sottese a far prevalere la salvaguardia dell’equilibrio finanziario

4.2. Le alternative alle sentenze che costano.

4.2.2. Le decisioni di costituzionalità provvisoria, di incostituzionalità sopravvenuta o differita Altra tipologia di tecnica decisoria in materia previdenziale è rappresentata da

quelle decisioni con cui la Corte costituzionale mira a ‘manipolare gli effetti temporali’ delle stesse pronunce di illegittimità costituzionale e a limitare nel tempo l’efficacia retroattiva riconosciuta delle sentenze di accoglimento299, “lasciando

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Così R. PINARDI, Osservazioni a margine di inammissibilità cit.,p. 3559. Per completezza, bisogna sottolineare come la materia ha subito un’evoluzione normativa: l’art. 1,comma 260 e 261 della Legge n. 662 del 1996 regola esclusivamente gli indebiti erogati prima del 1996 prevedendo, anche per tale ambito il criterio della “prova dei mezzi”, secondo il quale l’irripetibilità o la limitata ripetibilità è collegata alla misura del reddito imponibile dell’interessato nel 1995. Successivamente, per effetto della Legge n. 448 del 2001 (art. 38 comma 7,8) si è escluso il recupero di somme indebitamente erogate per prestazioni pensionistiche a soggetto percettori di un reddito inferiore ad un certo limite previsto per l’anno 2000.

Tali disposizioni sono state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, nella parte in cui prevedono che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori rispettivamente al 1 gennaio 1996 e al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora il reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1995 sia pari o inferiore a £ 16.000.000 e per l'anno 2000 sia pari o inferiore a euro 8.263,31 e che, in caso di reddito superiore, l'indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell'importo riscosso Con sentenza n. n. 1 del 2006, la Corte costituzionale ritenendo tale disposizione ragionevole, sia perché non incidere in modo costituzionalmente rilevante sulle situazioni di pensionati a reddito non elevato sia perché la retroattività delle disposizioni non va a ledere l’affidamento dei cittadini nella certezza del diritto, in quanto “ la

necessità di proteggere l’affidamento del pensionato non implica una disciplina unica dell’indebito previdenziale; riconoscendosi la discrezionalità del Legislatore nella individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso reddito un congruo livello di tutela,in un generale quadro di compatibilità, si afferma anche la legittimità delle limitazioni affidate al criterio reddituale”. Così F. M. CANEVARI, op. cit., p. 52.

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Così, R. PINARDI, opere citate; M. D’ONGHIA, op. cit.,p. 109 e ss.

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Per l’analisi di tale tipologia di sentenza, si rinvia a R. PINARDI, La Corte, i giudici e il Legislatore cit; ID., L’Horror vacui cit.; M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di

incostituzionalità, Milano 1993; F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte

costituzionale, Padova, 1997. Sulle decisioni di costituzionalità provvisoria, Cfr, A.PISANESCHI, Le

sentenze di costituzionalità provvisoria e di incostituzionalità non dichiarata la transitorietà nel giudizio costituzionale, in Giur. Cost., 1989, p. 601.

intravedere ipotesi di situazioni di incostituzionabilità graduabili in relazione al fattore tempo”. Si

tratta di tecniche guardate con favore da parte della dottrina in quanto in grado di circoscrivere efficacemente le ricadute finanziarie di una sentenza di accoglimento secca o con dispositivo additivo e soprattutto perché “il limite agli effetti retroattivi

dell’annullamento… si presenta non come oggetto di un autonomo potere di disposizione da parte della Corte degli effetti delle sue pronunce… ma come naturale conseguenza del tipo di vizio accertato” insorgendo cioè a seguito del “sopravvenire di nuove norme, di nuove situazioni di fatto o del superamento del principio di gradualità nell’attuazione costituzionale”300.

IL riferimento va, innanzitutto, alle sentenze di incostituzionalità ‘sopravvenuta’ o altrimodo dette sentenze di incostituzionalità ‘differita’ o ‘datata’ in cui la Corte costituzionale individua un dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell’illegittimità costituzionale. O meglio: dopo aver accertato il vizio di incostituzionalità, allo scopo di differire l’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento “avvicina dal passato al

presente tale dies a quo, dichiarando quindi nel dispositivo che il vulnus, in realtà, si è determinato solo a partire da un momento successivo a quello del suo effettivo manifestarsi”301, spostando in avanti, pro futuro, gli effetti caducatori della decisione.

Un esempio di tale tipologia di sentenza può essere rappresentata dalla sentenza n. 501 del 1988 già analizzata302 o dalla sentenza n. 1 del 1991 con cui la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3, 1° comma, D. L. n. 379 del 1987 convertito, con modificazioni, nella L n. 468 del 1987 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni di dirigenti civili e militari dello stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) nella parte in cui non disponeva che la prevista riliquidazione delle pensioni si estendesse, a cura delle amministrazioni competenti, a decorrere dal 1° marzo 1990, anche al personale

300

Cfr. A. ANZON, Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale, in Giur.Cost., 1992, p. 3199 e ss.

301

Cosi R. PINARDI, L’Horror vacui, cit., p. 117 e ss. Proprio questo autore, però, distingue tra sentenze di incostituzionalità differita e sentenze di incostituzionalità sopravvenuta in senso stretto, ricomprendendo in quest’ultima categoria, le sentenze con cui la Corte costituzionale accerta e dichiara che il contrasto con il dettato costituzionale si è verificato in un momento successivo rispetto a quello dell’entrata in vigore della disciplina censurata , sia perché il vizio di illegittimità è ascrivibile ad un accadimento puntuale, collocabile in un preciso momento temporale (es. sent. n. 119 del 1981 riguardante un ‘ipotesi di illegittima doppia imposizione sulle pensioni superiori ad una determinata somma , ipotesi che si era determinata in conseguenza dell’entrata in vigore della riforma tributaria e che venne dichiarata incostituzionale solo dal 1° gennaio 1974) sia perché il vizio di illegittimità costituzionale a cui segue la sentenza di incostituzionalità sopravvenuta è ascrivibile al mutamento del sistema economico-finanziario o al mutamento del quadro legislativo sopravvenuto. Cfr. Id., La Corte, i giudici e il Legislatore; cit..

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dirigente statale collocato in pensione anteriormente al 1° gennaio 1979.

E’ evidente che la Corte fosse preoccupata delle conseguenze di ordine finanziario dovuta all’estensione al personale dirigente statale di tale riliquidazione .

Diversamente, con una sentenza di costituzionalità provvisoria (distinguibile da una sentenza di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, probabilmente più da un punto di vista teorico che pragmatico)303, la Corte costituzionale rigetta provvisoriamente la questione di illegittimità costituzionale, ritenendo la norma provvisoriamente conforme al dettato costituzionale anche (ma non solo) in conseguenza della sua transitorietà, temporaneità (od anche eccezionalità) e quindi costituzionalmente compatibile, in quanto condizionata ad un progressivo riordino della materia.

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