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IL QUADRO ITALIANO

3 2.1 AUTORI / ARTISTI, INTERPRETI ED ESECUTOR

3.3.3 APPLICAZIONE DELLE TEORIE NELLA GIURISPRUDENZA

Il giudice nel processo, data la palese necessità di ottenere il parere di un esperto, si servirà di una CTU (consulenza tecnica d’ufficio) che tendenzialmente esegue una procedura di verifica tecnica articolata in tre fasi. Prima di tutto si verifica che l’opera asseritamente plagiata sia originale (ai fini della legge 633/1941), si procederà a tal fine all’individuazione di elementi (anche minimi) di originalità, escludendo quindi che l’opera sia in pubblico dominio. Nella seconda parte, il consulente incaricato dal giudice è chiamato a descrivere entrambi i brani, per individuare gli elementi caratteristici. L’ultima fase consiste nella comparazione degli stessi, per verificare se le coincidenze siano determinanti o meno. Le operazione compiute all’interno della CTU pongono in essere alcune problematiche; prima di tutto, il confronto tra le opere di regola avviene attraverso la lettura (e spiegazione) degli spartiti e l’ascolto delle registrazioni. Ma se lo spartito di una delle canzoni non è disponibile, sarà lo stesso consulente a trascriverlo “a orecchio”, dal semplice ascolto del testo. Ricordiamo che lo spartito consiste nella musica

183 in potenza, ma l’esecuzione è poi opinabile. E’ quindi auspicabile l’utilizzo di spartiti licenziati dall’autore (o dalla sua casa discografica).

Il caso Rascel del 1960 vide come parte attrice il maestro Festa, che accusò il vincitore del Festival di San Remo di quell’anno con il brano “Romantica”, di aver plagiato la canzone “Angiulella”, scritta dal maestro qualche hanno prima (così come dimostrato dal deposito SIAE nel 1957)387. Il giudice chiese la consulenza di un’autorità nel campo della

musica dell’epoca a cui conferì l’incarico di rispondere ad alcuni quesiti: se l’opera originale avesse i requisiti prescritti dalla legge sul diritto d’autore; se il brano presunto plagiario avesse mutuato dall’originale i suoi caratteri fondamentali. Il parametro usato in giurisprudenza è quello del comune sentire dell’ascoltatore medio: il giudice cioè pretende che gli elementi caratterizzanti e quelli invece diversificati, messi in luce nella CTU, dimostrino che l’ascolto dei brani da parte di un fruitore di musica senza alcuna competenza musicale specifica possa indurlo a confondere le composizioni e ritenere erroneamente che un’artista sia autore di entrambe. Se nella giurisprudenza americana abbiamo verificato che è spesso presente la giuria popolare (e sarà quindi un gruppo di persone estratte in modo casuale, ben rappresentativo del campione a cui si rivolge la musica leggera), in Italia questo istituto non c’è e quindi l’ascoltatore medio finisce per essere il giudice e il suo sarà un giudizio soggettivo. Tornando all’analisi del caso, la CTU riferì che il brano originale aveva un decisivo grado di originalità. La parte convenuta, con una strategia che spesso è utilizzata dal presunto plagiatore, ritenne utile presentare al giudice una parte dei Liber Usualis (il libro che raccoglie testi e musiche delle funzioni liturgiche della tradizione gregoriana) adducendo il fatto che una parte di Angiulella era identica ad un passaggio contenuto nell’antico testo388. Questa prassi ha la finalità di contrattaccare l’attore, cercando di

mettere in luce la mancanza di originalità del brano originale, in quanto a sua volta contenente elementi già presenti nel patrimonio musicale precedente. In questo caso, tuttavia, il tentativo del convenuto fallì miseramente, in quanto il giudice mai avrebbe potuto mettere a confronto due brani, oltre che lontani nel tempo, di due generi così diversi.

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Pret. Roma, 26 Novembre 1960, in IDA 1961, 238.

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184 Nell’analisi del dettaglio, invece, la CTU riscontrò una somiglianza di elementi nel ritornello (la cui cellula fondamentale era perfettamente riproducibile in entrambe le composizioni), anche se l’andamento (canzone napoletana vivace l’una, malinconica e compassata l’altra) era ben diverso. E’ infatti ritenuto non decisivo questo aspetto, in quanto l’ascoltatore medio non è solito prestargli troppa attenzione, essendo più rilevante la melodia.

Altro caso interessante perché non relativo alla musica leggera ma alle colonne sonore per un lungometraggio, una sentenza del Tribunale di Roma all’inizio degli anni ’60 si distingueva per la sua prolusione dottrinale in apertura389. Il giudice rammentava infatti che l’opera dell’ingegno deve

avere carattere creativo. La creazione però è determinata da due fattori distinti ma strettamente intrecciati, vale a dire il “contenuto psichico o ideologico” e “la forma di espressione che concreta il contenuto nella rappresentazione esterna”, l’elemento che più restituisce e riflette la personalità dell’autore.

Il caso riguardava la colonna sonora di due film, entrambi tratti dal romanzo di Luigi Capuana Il marchese di Roccaverdina, con lo stesso titolo

Gelosia, uno prodotto nel 1942 e diretto da Poggioli (la musica scritta da

Enzo Masetti), l’altro diretto da Pietro Germi nel 1953 (con la colonna sonora di Carlo Rustichelli). Sebbene la colonna sonora non sia un’opera musicale a sé stante, ma viva delle immagini che racconta, il caso in questione presentava delle varianti importanti rispetto ai casi relativi alla musica leggera. La controversia riguardava due battute (di 5 note) che rappresentavano il tema centrale, più volte ripetuto durante il film. Il senso di compiutezza di tale frammento ne determinò la sua completezza come opera dell’ingegno autonoma; se nel caso precedente abbiamo sottolineato che l’andamento espressivo non è fondamentale nella musica leggera, in questo caso è invece determinate tale componente espressiva (il pathos) in quanto la musica è legata alle immagini e anch’essa ha una funzione narrativa. Il giudice ritenne che la composizione di Rustichelli costituisse una contraffazione, in quanto il musicista non riuscì a dimostrare di non aver “utilizzato un’idea musicale altrui, avente carattere di autonomia tale da rivendicare la tutela giuridica, in maniera pedissequa, senza cioè

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185 apportare quelle modifiche e quegli sviluppi necessari a conferirgli una nuova originalità”390.

Il fatto che Rustichelli e Masetti si conoscessero molto bene, avendo addirittura il secondo impartito lezioni di musica al primo al conservatorio S. Cecilia di Roma, non fu una prova a sostegno dell’attore: la rilevanza del profilo soggettivo non è presa in considerazione dalla giurisprudenza italiana, a differenza di quanto accade nelle corti americane.