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IL QUADRO ITALIANO

3.1.2 L’ATTUALE LEGGE SULLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

L’articolo 1 esordisce definendo quali sono le opere protette dalla legge: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere

creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,

all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”. Nel secondo articolo viene presentato un elenco, a titolo meramente esemplificativo, delle opere comprese nella protezione: al

293

Testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756.

294

Regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950. Disposizioni sul diritto di autore. Capo I oggetto e contenuto del diritto di autore, art. 1 disponibile all’URL <http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc504.pdf>.

153 numero due troviamo le “opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”295.

La variazione ha assunto il valore di opera proprio con la legge del 1941, nella quale il Legislatore ha codificato una precedente tendenza giurisprudenziale (presente in modo diffuso anche nelle legislazioni straniere) che mirava alla protezione del “contributo del pensiero e del sentimento musicale del compositore che conferisce loro carattere di originalità”296. Possiamo distinguere tre tipi di variazioni: inserimento e

sovrapposizione di elementi contrappuntistici al tema di base, senza variarne la struttura; modifiche più incisive direttamente sul tema di base, che rimane comunque riconoscibile; trasformazione radicale, attraverso lo sviluppo di singole cellule armoniche, melodiche o ritmiche. La prima categoria non può essere considerata opera intellettuale autonoma e non sarà quindi tutelabile, la seconda invece può contenere variazioni che andranno valutate caso per caso, dato che andrà analizzata la componente creativa del secondo autore.

Le trascrizioni, invece, sono costituite (in relazione alla musica) da riduzioni spesso per pianoforte e canto, in modo da rendere più semplici per l’esercizio e lo studio, l’esecuzione di opere celebri ma complesse dal punto di vista tecnico; queste non saranno protette dalla legge come opere autonome a meno che il contributo del musicista che riduce l’opera non sia così significativo da superare per importanza (così oscurando) il lavoro dell’autore originale. Si tratta, quindi, di valutare la personalità del musicista, che spesso si può esprimere attraverso contributi anche “complessi dell’opera trascritta”297. Le variazioni si discostano dalle opere derivate, disciplinate all’articolo 4: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera

295

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art.2, disponibile all’URL <http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#2>.

296

SENSALE, Il plagio tra musica e diritto, cit., 6.

297

154 originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”298.

L’acquisto del diritto d’autore sul proprio lavoro avviene a titolo originario attraverso la stessa creazione dell’opera “quale particolare espressione del lavoro intellettuale”299; sono state quindi abbandonate le formalità previste nelle leggi precedenti.

Ricordiamo però che l’esigenza di rispettare una forma non è del tutto scomparsa nel nostro ordinamento. Pensiamo all’articolo 62: nella Sezione V (Opere registrate su supporti) del Capo IV (Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere) si afferma che “i supporti fonografici, nei quali l’opera dell’ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell’opera riprodotta; b) nome dell’autore; c) nome dell’artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d’uso;
d) data della fabbricazione”. In questo senso la sola distribuzione è soggetta ad una formalità che però ha fini di riconoscibilità: non ha dunque più alcuna relazione con la titolarità dell’opera.

Il capo III, invece, si occupa di delineare le facoltà in capo al titolare del diritto (pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione – rappresentazione – recitazione, comunicazione al pubblico, distribuzione e noleggio)300. L’articolo 19 prevede che tutte queste facoltà siano tra loro

indipendenti, e dunque autonomamente esercitabili301.

Dall’analisi delle fonti non vanno poi tralasciati gli articoli della Costituzione italiana che sebbene non faccia esplicito riferimento alla tutela delle opere dell’ingegno, presenta norme che ad essa possono essere ricollegate.

298

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 4.

299

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 6.

300

L’articolo 19 precisa che tutte facoltà sono tra loro indipendenti: “i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.” Legge 22 aprile 1941, n. 633, art.19, disponibile all’URL <http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#19>.

301

L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 19: I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.

155 L’articolo 9 sancisce che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. E’ interessante notare che analogamente alla costituzione americana traspare da questo articolo una concezione del diritto d’autore come strumento utile al progresso e sviluppo della Nazione. Ma a differenza della previsione costituzionale nordamericana, la norma costituzionale in parola è breve e concisa, sicuramente di natura programmatica: ciò non toglie che la tutela della cultura e della ricerca scientifica e tecnica siano inclusi nella prima parte, tra i principi fondamentali. E’ chiara quindi la rilevanza che questa deve assumere per il nostro paese.

Se alla base dell’articolo 9 vi è senza dubbio una concezione utilitaristica, all’articolo 35 (che apre il Titolo III – Rapporti economici) si può leggere, in relazione alla materia che a noi interessa, un riflesso della concezione opposta, nella quale la protezione dell’opera è da collegare all’analogia della creazione intellettuale con la proprietà. Infatti, “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”: non si può dubitare che il lavoro intellettuale sia una di queste forme. L’ultimo articolo, che più marginalmente interessa la disciplina del diritto d’autore, è il numero 42: “la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

3.1.3 DIRITTI MORALI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO