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IL QUADRO ITALIANO

3.1.4 LA DURATA DEL DIRITTO E LE RECENTI MODIFICHE

L’ordinamento italiano si è adeguato alle direttiva europea 93/98/CEE306

con l’emanazione del decreto legislativo 26 Maggio 1997, n. 154307. L’attuazione della direttiva è avvenuta invero attraverso diverse fasi, spesso mal coordinate tra loro. Il primo intervento del legislatore italiano in questo senso è costituito dal decreto legge del 29 giugno 1995, n. 254: la durata del diritto d’autore è così passata da cinquant’anni a settant’anni oltre la vita dell’autore. L’intervento della CEE mirava ad armonizzare la disciplina in tema di durata del copyright/diritto d’autore per evitare disparità all’interno della Comunità. Come sappiamo il decreto legge deve alla ricezione da parte del pubblico;
-b) comunicazione al pubblico via satellite: l’atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
-1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
-2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno stato membro dell’unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l’organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l’organismo di radiodiffusione;
-c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato membro dell’unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.

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Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto di autore e di alcuni diritti connessi.

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Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

158 essere convertito: ma questo in particolare venne ripetutamente reiterato fino alla definitiva conversione nella legge comunitaria ’94, la n. 52, emanata solamente nel Febbraio del 1996, che modificava in alcuni punti la disciplina contenuta nella legge 633/1941, in particolare la Sezione III del titolo I (Durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera)308. L’intervento mirava a prorogare, oltre ai 70 anni previsti dalla direttiva CEE, la tutela di alcuni particolari tipi di opere. La completa attuazione però, attraverso i criteri e i principi elencati nella stessa legge del 1996, è avvenuta solo con il decreto legislativo n. 154 del 1997.

Il suddetto decreto andava così a completare la disciplina normativa fino a quel momento frammentaria e piuttosto caotica; una parte rilevante si occupava della disciplina dei termini iniziali, per molti e diversi generi di opere dell’ingegno. Ad esempio, venne specificato il momento iniziale della protezione per le opere cinematografiche (che coincide ora con la fine della lavorazione del film). Sono state inoltre introdotte nuove tipologie di opere dell’ingegno, come l’edizione critica e scientifica di opere di pubblico dominio (con termine ventennale dal momento della pubblicazione).

Le norme che disciplinano la durata del diritto di autore sono quindi in definitiva: la l.d.a. nel Titolo I Sezione III (artt. 25-32 ter;) e Titolo II (sui diritti connessi, artt. 75 – 78 bis – 79 – 85 – 85 ter – 85 quater – 85

quinquies); la legge 52/96 (art. 17 c.1-2-3-4); la legge 650/96 (art. 1 c. 6) e,

nell’allegato, art. 1 c. 57.

L’art. 25 della legge 633/1941 fissa il termine di durata per tutti i diritti patrimoniali: tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare dalla sua morte, vale a dire fino al 31 dicembre di quell’anno. Il giorno in cui il computo deve cominciare è dunque il 1° gennaio dell’anno successivo alla morte dell’autore (art. 32 ter)309.

Con l’intervento del legislatore (analogamente a quanto avvenuto negli Stati Uniti, come abbiamo analizzato nel precedente capitolo), “è stata quindi disposta una reviviscenza dei diritti esclusivi anche per le opere che

308

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

309

Il d. lgs. 20 luglio 1945, n. 440 concedeva 6 anni di proroga ai titolari dei diritti patrimoniali; questo intervento intendeva ripagare in qualche modo gli autori che negli anni durante la guerra non avevano potuto sfruttare pienamente i benefici economici derivanti dall’opera intellettuale. La legge 52/96 ha però abrogato questa eccezione.

159 al 29 Giugno 1995 erano di pubblico dominio”310; dunque le opere per le

quali i diritti scadevano prima di tale data sono state “sottratte” al pubblico dominio attraverso un intervento retroattivo. Questo aspetto però si deve leggere anche alla luce delle precisazioni fatte dal legislatore nel comma 4 dell’art. 17: sono cioè fatti salvi gli atti o contratti stipulati anteriormente aventi ad oggetto opere in pubblico dominio, quindi di libera utilizzazione; la reviviscenza è dunque attenuata e condizionata. Si voleva evitare che, per esempio, l’editore che avesse investito economicamente per la pubblicazione di un’edizione aggiornata di un’opera caduta in pubblico dominio dovesse vedere naufragare la propria scelta imprenditoriale a causa di una legge emanata successivamente.

Per quanto riguarda le opere drammatico musicali, che a noi qui maggiormente interessano, nel caso in cui queste siano frutto di un’attività creativa di più autori, la durata del diritto (per tutti gli autori e loro eredi) sarà di 70 anni oltre la morte del più longevo tra i coautori. Ne consegue che per alcuni eredi la durata effettiva potrà essere superiore a quella indicata dall’art. 25; ovviamente i diritti patrimoniali spettanti a loro saranno sempre condizionati alla proporzione del contributo creativo del

de cuius.

Non è invece questa la regola che disciplina le opere collettive: la durata (di settant’anni) è computata a partire dalla prima pubblicazione dell’opera311.

Le opere pubblicate postume, invece, ricevono una tutela per un massimo di 70 anni dalla morte dell’autore; potranno quindi godere di un periodo di protezione davvero breve (pensiamo ad un’opera pubblicata postuma, dopo 50 anni dalla morte dell’autore).

Tra le modifiche più rilevanti in termini di cambiamenti apportati alla durata del diritto non si può omettere l’art. 32: la tutela delle opere cinematografiche è passata da un termine di 50 anni oltre la prima proiezione a 70 anni “dalla morte del più longevo tra le seguenti persone: direttore artistico, autori della sceneggiatura (compreso l’autore del

310

L.CHIMIENTI, Definitivamente adeguata la durata del diritto d’autore, in Riv. Dir. Ind., 1997, IV-V, 121.

311

Nel nostro caso pensiamo alle compilations, oramai scomparse ma che negli anni ’90 e primi anni ’00 costituivano spesso successi commerciali sicuri, come quelle pubblicate in relazione ai Festival, ad esempio il Festival di San Remo o Festivalbar.

160 dialogo) e autore della colonna sonora”312. Come abbiamo ricordato sopra,

la durata più ampia è estesa anche a tutte le opere cinematografiche che al 29 giugno del 1996 non avevano ancora esaurito la protezione.

Un altro aspetto che a noi direttamente interessa è la durata dei diritti c.d. connessi: i soggetti interessati sono i produttori fonografici e cinematografici, gli enti di diffusione e gli artisti, interpreti ed esecutori. Tali diritti durano 50 anni dall’esecuzione (per gli artisti interpreti ed esecutori), dalla fissazione dell’opera (per i produttori), dalla prima diffusione (per gli enti).

3.1.5 CREATIVITÀ: REQUISITO E ASPIRAZIONE