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IL QUADRO ITALIANO

3 2.1 AUTORI / ARTISTI, INTERPRETI ED ESECUTOR

3.2.2 LIBERTÀ DI UTILIZZAZIONE V FAIR USE

Abbiamo analizzato la clausola del fair use nella disciplina del Copyright americano; questa permette l’utilizzo di materiali protetti anche senza l’autorizzazione dell’autore. Il giudice, in un’eventuale controversia riguardante la violazione di copyright, dovrà effettuare un test caso per caso valutando quattro punti: lo scopo e il carattere dell’uso (considerato anche il fatto che tale uso sia di natura commerciale o sia per scopi educativi senza profitto); la natura dell’opera protetta; la quantità e la

svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. Art. 98: Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

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L. 22 aprile 1941, n. 633, Titolo II (Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore), Capo VI (Diritti relativi alla corrispondenza epistolare e al ritratto), Sezione II (Diritti relativi al ritratto), art. 97: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

170 “sostanza” della porzione usata in relazione all’opera protetta considerata nel suo insieme; l’effetto che l’uso ha sul potenziale mercato dell’opera. Nel nostro sistema di diritto d’autore il legislatore ha previsto, per finalità analoghe a quella sopra citata, delle eccezioni e limitazioni ai diritti attribuiti dalla stessa legge. Il Capo V (Eccezioni e limitazioni) del Titolo II (Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore) determina quindi una disciplina analoga al fair use americano?

Nel sistema americano il fair use è una clausola generale: è compito dei giudici valutare in relazione al caso concreto, attraverso i quattro steps previsti dal legislatore federale, se l’utilizzo sia lecito o meno350. Nella legge 633/1941 invece gli articoli dal 65 al 71 decies non hanno affatto natura generale, ma speciale (in quanto eccezioni).

Più volte è stato ribadito da alcuni esponenti politici la necessità di ampliare il contenuto dell’articolo 70 e di introdurre anche nel nostro sistema una clausola simile al fair use; il senatore Mauro Bulgarelli nel 2007 inviò un’interrogazione parlamentare ai Ministri della Giustizia, della pubblica istruzione e per i beni e le attività culturali, nella quale sottoponeva all’attenzione degli stessi un caso occorso ad un insegnante di Cesena, fondatore di un progetto di web didattico (www.homolaicus.com). In quel caso l’Ufficio Arti Figurative della SIAE aveva inviato al docente delle denunce in relazione a 70 immagini di opere d’arte protette dal diritto d’autore che “l’internauta” aveva pubblicato online, all’interno di alcune antologie. La domanda rivolta ai ministri consisteva nell’opportunità di introdurre il principio del fair use in Italia per ovviare a questi effetti nefasti conseguenti alla mancanza di una clausola generale di giustificazione351. La

deputata Maria Cardano si espose nello stesso senso352. La risposta dei ministri non si fece attendere, ad opera del Sottosegretario di stato ai beni e alle attività culturali, Andrea Marcucci353. Egli evidenziava il fatto che

l’articolo 70, in quanto eccezione all’articolo 3 della legge, va interpretato

350

U.S. Code Title 17 Chapter I § 107.

351

L’interrogazione del senatore è consultabile all’URL <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showTexttipodoc=Sindisp&leg=15&id=251 650>

352

L’interrogazione della deputata è disponibile all’URL <http://www.camera.it/417?idSeduta=106&resoconto=bt59>.

353

Si.può.consultare.all’URL<http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/ShowX ml2Html.Asp?IdAtto=8215&Stile=5>.

171 in senso restrittivo. Inoltre il caso citato dal senatore riguardava sì la pubblicazione di immagini a scopo didattico, ma in un ambiente (internet) nel quale le proposte commerciali non mancavano affatto (presumibilmente riferendosi alle pubblicità presenti nel sito: queste però non erano sicuramente proposte commerciali in relazione ai contenuti didattici, ma finestre pop up come ce ne sono in qualunque sito internet). Dunque, secondo la versione del Governo, non si poteva escludere la finalità anche non meramente didattica dall’utilizzo in questione, non essendo più soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge. Inoltre, quanto all’introduzione del fair use, il sottosegretario ricordava che la direttiva 2003/29/CE354, e il successivo decreto legislativo di attuazione, avevano

modificato il Capo V in modo da poter ritenere vigente anche nel nostro ordinamento il principio del fair use355.

Ci si chiede tuttavia se è davvero questa la situazione attuale. L’articolo 70 sancisce che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”356. Pur

essendo sempre stata letta in senso restrittivo la norma permette senza dubbio, in casi molto specifici, l’utilizzo libero di un’opera. Ovviamente la nostra norma non potrà mai essere letta dai giudici nel senso di ritenere lecito il campionamento di una canzone e la sua riproduzione non autorizzata, anche a fini chiaramente commerciali (come invece stabilito in Bridgeport I, orientamento poi travolto dalla sentenza della corte superiore)357.

Un ultimo aspetto rilevante in relazione all’articolo 70 della legge sul diritto d’autore. Il comma 1 bis, recentemente introdotto sancisce che “è

354

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

355

Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 – Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

356

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 70.

357

172 consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma”. Lascia basiti l’indicazione davvero vaga e poco specifica in relazione alla qualità delle immagini e della musica. Bassa risoluzione è di per sé una qualifica che necessita di un termine di paragone per essere precisata (bassa rispetto a cosa?) e “degradato” non è termine certamente tecnico: può forse voler dire che l’immagine prima di essere pubblicata su internet deve subire un intervento volto a danneggiarla volontariamente. In ogni caso, un’interpretazione teleologica della norma può dare delle risposte più chiare, ma comunque non condivisibili: il legislatore ha voluto ribadire che la pubblicazione online di immagini coperte dal diritto d’autore è sì libera, ma sottoposta alla condizione che le opere caricate su internet non siano di una qualità tale da poter erodere il mercato “fisico” delle stesse. Questa previsione è assolutamente retriva e contraria alla ratio che sta alla base di qualunque rete informatica: la condivisione.