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IL QUADRO ITALIANO

3 2.1 AUTORI / ARTISTI, INTERPRETI ED ESECUTOR

3.4.1 IL CASO ALBANO C JACKSON: L’ORIGINALITÀ NELLA

MUSICA LEGGERA

Oltre che per le ovvie ragioni di visibilità mediatica, il caso in questione risulta molto interessante per la definizione da parte della corte d’Appello di Milano del concetto di originalità nella musica. La vicenda in sé non risulta decisiva nella nostra analisi sull’evoluzione tecnologica in relazione al plagio e quindi tralasceremo le vicende preliminarmente risolte dal pretore di Roma e dal tribunale di Milano. La soluzione definitiva alla

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L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 4: Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. Art. 18: Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4. L’autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.

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L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 103: E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. In detti registri sono registrate le opere soggette all’obbligo del deposito con la indicazione del nome dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

188 controversia in materia civile è quella espressa dalla corte di appello di Milano nel novembre del 1999, a sette anni dall’inizio della disputa398. La controversia sorse in relazione al brano “Will you be there” dell’artista americano, pubblicato successivamente rispetto alla canzone di Albano Carrisi “I Cigni di Balaka”. Quest’ultimo agiva in giudizio sia in campo civile che penale, lamentando l’indebita appropriazione degli elementi caratteristici della propria composizione: in definitiva Albano accusò

Michael Jackson di plagio.

Se invero “in prima battuta” il pretore di Roma dispose con ordinanza cautelare l’inibitoria contro “il re del pop” affinché non sfruttasse più commercialmente e fermasse la diffusione del proprio brano (ravvisando dunque un caso di plagio), nella decisiva sentenza d’appello la parte attrice risultò soccombente. La decisione del giudice fu di respingere la richiesta di Albano in quanto il suo brano non possedeva un sufficiente grado di originalità tale da renderlo tutelabile secondo la legge sul diritto d’autore. Il plagio non trova alcuna definizione all’interno della legge, ma come abbiamo visto solo l’articolo 171 ne parla indirettamente399. Per questo le

problematiche sollevate riguardo alla sua individuazione devono essere risolte attraverso le teorie elaborate dalla dottrina. Perché il plagio si realizzi non è necessaria l’appropriazione dell’intera opera ma basta che ne siano mutuati gli elementi essenziali e caratterizzanti. Come ben analizzato dal Tribunale in questione, la musica è composta da melodia, armonia e ritmo (che nel primo capitolo abbiamo ampiamente analizzato). “Pertanto in un’opera musicale l’appropriazione di uno schema melodico può costituire un plagio solo ove lo stesso goda del requisito di originalità e non sia assolutamente comune e ricorrente, tale da costituire formule o stilemi acquisiti dai compositori della musica leggera”400. Quindi sarà fondamentale la valutazione dell’andamento

melodico; le strade percorribili sono due: “la valutazione sintetica

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App. Milano 24 novembre 1999, in Giur. it., 2000, I, 777.

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La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

400

P. DAL POGGETTO, In tema di plagio di un’opera della musica pop, in AIDA, 1998, 721.

189 dell’opera nel suo complesso”, parametrata sul giudizio di un ascoltatore medio (cioè il diretto fruitore della musica leggera); la valutazione analitica oggettiva, seguita dai giudici in questo caso401. La corte infatti, coadiuvata

dai consulenti tecnici, anzitutto stabiliva che la melodia nella musica leggera è “l’elemento individuante dell’opera, sia perché assorbe in sé, più che in altri campi della musica, il nucleo creativo, sia perché costituisce il principale dato di individuazione e di riconoscibilità di una canzone, ciò che con immediatezza viene percepito dai normali ascoltatori”; le melodie delle due canzoni risultavano essere identiche. Tuttavia, valutando la semplicità della struttura melodica e il suo utilizzo costante e ripetuto nella storia della musica pop (gli esempi portati dai consulenti furono brani molto diversi tra loro, ma anche distanti dai generi dei brani in questione402) i giudici stabilirono che tali specifici elementi musicali non potevano essere tutelati “in quanto non (possedevano) neppure quel modesto grado di originalità richiesto per la tutela del diritto d’autore”403.

Dunque, da questo dispositivo si può desumere che è richiesto un minimo grado di originalità affinché una canzone (in caso di musica leggera) possa accedere alla tutela prevista dall’ordinamento.

3.4.2 IL CASO BRANDUARDI: LE CARATTERISTICHE