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Brevetti per invenzioni e norme della comunità scientifica

LE NORME SOCIAL

1. Norme sociali e proprietà intellettuale

1.1. Brevetti per invenzioni e norme della comunità scientifica

A partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, alcuni studiosi si sono chiesti quale fosse l’impatto della normativa in materia di brevetti per invenzioni sulla comunità scientifica nel settore biologico-molecolare e, in particolare, sulle norme in essa operanti186.

Arti K. Rai, in particolare, prendendo le mosse dal lavoro pioneristico di Rebecca Eisenberg187, illustra un ritratto di tale comunità scientifica così come si presentava fino al 1980. A quei tempi, la ricerca era governata da una serie di norme sociali largamente condivise. Tali norme scoraggiavano l’acclamazione di diritti di proprietà sulle invenzioni e scoperte scientifiche,

la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 21 ed il 22 marzo 2007, Trento, 2008, 19 ss., disponibile

all’URL: http://eprints.biblio.unitn.it.

186 Cfr. R. EISENBERG, Proprietary Rights and the Norms of Science in Biotechnology Research, 97YALE

LAW J.177 (1987),A.K., RAI,Regulating Scientific Research: Intellectual Property Rights and the Norms of Science, 94 NW. U.L. REV. 77 (1999) e F.S. KIEFF, Facilitating Scientific Research: Intellectual

Property Rights and the Norms of Science - A Response to Rai and Eisenberg, 95 NW.U.L.REV. 691 (2000), disponibile all’URL: http://ssrn.com/abstract=240955.

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promuovendo, al contrario, la condivisione dei risultati della ricerca188. Di primaria e centrale importanza era sicuramente la norma del “comunismo” (communism o communalism), per la quale nell’ambito scientifico i risultati della ricerca dovrebbero essere condivisi e liberamente accessibili, riservando al ricercatore un diritto morale di paternità della scoperta o dell’invenzione, il quale si traduce in una manifestazione di stima e riconoscimento da parte della comunità stessa nei suoi confronti. Questa regola individuabile all’interno della comunità scientifica è sicuramente riconducibile, da un punto di vista concettuale, all’aforisma newtoniano “se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di giganti”: la conoscenza attuale pone le basi su quella passata e ne costituisce le fondamenta per quella futura. Possiamo migliorare ed elevare i risultati della ricerca scientifica grazie anche alla possibilità di attingere da quell’eredità culturale lasciata da coloro che ci hanno preceduto189.

Un’altra importante norma riguarda l’invenzione: i membri della comunità scientifica attribuiscono il più alto livello di prestigio e riconoscimento a chi apporti contributi originali al comune bagaglio di conoscenza. Questa regola, evidentemente, determina un elevato livello di competitività tra gli scienziati: maggiore sarà la scoperta, maggiore il prestigio190.

Eisenberg afferma che il fattore che ha maggiormente inciso nei confronti di questo assetto normativo è stato il cambiamento della legislazione in materia di proprietà intellettuale. Intorno alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, il Congresso degli Stati Uniti ritenne che l’obiettivo perseguito dalle norme sociali sulla ricerca scientifica – promuovere la conoscenza e

188 V. RAI,Regulating Scientific Research, cit., 16.

189 Questa frase è tradizionalmente ricondotta alle parole di Isaac Newton, ma in realtà è stata

coniata nell’età di Mezzo dal filosofo francese Bernardo di Chartres e riportata da Giovanni di Salisbury nel suo Metalogicon: “La nostra età fruisce del beneficio delle precedenti, e spesso conosce molte cose non per esservi giunta con il proprio ingegno, ma illuminando con forze altrui anche le grandi opere dei padri. Diceva Bernardo di Chartres che noi siamo come nani che siedono sulle braccia di giganti, così che possiamo vedere molte cose anche molto più in là di loro, non come per acutezza della propria vista o perché più alti di corporatura, ma perché siamo sollevati e innalzati da gigantesca grandezza”. Cfr. I. SARESBERIENSIS, Metalogicon, Turnhout, 1991.

190 Peraltro queste norme sociali sono in molti aspetti simili a quelle che caratterizzano le

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rendere di pubblico dominio i risultati della ricerca – fosse inefficiente ed incompatibile con lo scopo di sviluppare prodotti suscettibili di applicazioni commerciali191.

In effetti, l’assetto normativo della comunità scientifica potrebbe determinare una difficoltà per le imprese in termini di investimento per sostenere specifici progetti di ricerca scientifica, nel momento in cui i risultati di tali ricerche non sono segreti, ma sono resi accessibili a chiunque. Evidentemente l’interesse dell’impresa è di ricavare un profitto, assicurandosi un monopolio attraverso la richiesta e l’ottenimento di un brevetto192. Sulla base di queste considerazioni, nel 1980 il Congresso promulgò il Bayh-Dole Act193, il quale attribuì alle università il diritto di richiedere ed ottenere a proprio nome un brevetto per invenzione e quindi di avere un controllo esclusivo sulle scoperte ed invenzioni che fossero il risultato di ricerche scientifiche finanziate dal Governo.

Questa espansione nei confronti dei diritti proprietari ebbe una forte eco nella comunità scientifica. Fu criticata come un’indebita intrusione che non avrebbe fatto altro che limitare l’accesso a determinate conoscenze della ricerca scientifica di base. La norma sociale sul comunitarismo ne uscì fortemente indebolita, tant’è che il numero di brevetti concessi annualmente alle università annualmente passò dai 250 ante-1980 ai quasi 2700 del 1992. Il cambiamento legale innescò una serie di comportamenti egoistici nella comunità scientifica ed una progressiva erosione dei valori in essa condivisi, venendo questi rimpiazzati da interessi di tipo proprietario.

In definitiva, scorrendo le conclusioni della professoressa Eisenberg, parrebbe che una modifica a livello di diritto formale abbia potuto modificare

191 House Report 96-1307 (1980).

192 In altri termini, i diritti di proprietà intellettuale sembrano essere qui invocati non già nella

veste classica di incentivo alla creatività ed inventività, bensì come incentivo per le società a scopo di lucro, affinché queste siano spinte a finanziare quelle ricerche che potrebbero portare, anche in un secondo momento, alla genesi di un prodotto creativo introducibile sul mercato e con il relativo tornaconto economico. V. RAI,Regulating Scientific Research, cit., 103.

193 Public Law 96-517, disponibile all’URL: http://history.nih.gov/research/downloads/PL96-

517.pdf. L’obiettivo dichiarato del legislatore era di emendare il sistema dei brevetti per invenzione allo scopo di promuovere l’utilizzazione delle invenzioni nascenti dall’attività di ricerca e sviluppo.

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ed erodere alla radice le principali norme sociali della comunità scientifica in materia di ricerca di base194. Rai suggerisce la creazione ed implementazione di nuove leggi e norme prescrittive, per evitare i problemi che inevitabilmente l’incremento della brevettabilità determinerebbe nei confronti della ricerca nel settore biologico molecolare195.