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Nell’alveo delle norme sociali di condotta, cioè di quelle proposizioni prescrittive che regolano comportamenti dell’uomo con riferimento alla loro appartenenza ad un gruppo sociale, si inserisce a pieno titolo la categoria delle norme sociali di tipo giuridico. In questo paragrafo si cercherà di determinare quali sono i caratteri peculiari di questa tipologia di norme nonché la loro struttura, rinviando al secondo capitolo una più approfondita disamina del rapporto specifico che sussiste tra le norme sociali di tipo giuridico e le altre norme sociali.

quali hanno abbandonato costumi proprie delle loro precedenti condizioni di vita. Cfr. SACCO,

ibidem, cit., 177.

36 V. SACCO, ibidem, cit., 78. 37 V. SACCO, ibidem, cit., 205.

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4.1. L’uomo animale sociale

Abbiamo visto come le norme intese in senso proprio, cioè come regole di condotta, svolgano una funzione fondamentale di guida del comportamento umano, stabilendo ciò che è lecito e ciò che è vietato. Date tali premesse, non resta che chiedersi per quale motivo esistano tali norme. Non sarebbe forse più semplice lasciare ognuno libero di fare ciò che desidera, ispirato e guidato esclusivamente dai propri istinti e dalle proprie inclinazioni? Probabilmente no.

Per usare un’espressione aristotelica, difatti, “l’uomo è un animale sociale”, tende per natura ad aggregarsi con altri individui, ed il fine specifico di tali norme è correlato proprio a questo bisogno di porsi in relazione con gli altri, anche in vista di un migliore soddisfacimento dei bisogni individuali. Per di più, ogni gruppo sociale si regge su regole che definiscono la fisionomia del gruppo stesso, conciliando gli interessi di ciascuno con quelli del proprio simile allo scopo di garantire una convivenza civile. Da qui il celebre brocardo latino “ubi societas, ibi ius”: dove vi è una società, lì vi è diritto.

In linea di massima, dunque, non può esistere alcun gruppo sociale che non avverta l’esigenza di disciplinarsi, che non stabilisca delle regole per poter vivere la vita di tutti giorni. Ogni società, difatti, per garantire un’accettabile convivenza, deve porsi un certo numero di regole, ma vero questo, siamo ben lungi dall’affermare che tali norme sociali siano tutte connotate dal carattere della “giuridicità”.

Molteplici e varie sono, invero, le regole che presiedono la vita della comunità, incluse le norme di tipo etico o morale (ad esempio il precetto di mantenere le promesse, o dire sempre la verità), le norme di cortesia (ad esempio le regole del cosiddetto “galateo” a tavola, oppure quelle per cui è buona educazione rispondere al saluto o cedere il posto alle persone anziane), le norme che propriamente definiremmo come giuridiche (ad esempio è vietato

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passare con il rosso, chiunque cagioni la morte di un uomo è punito, è vietato parcheggiare sui posti riservati ai disabili, ecc.).

4.2. La giuridicità

La giuridicità è uno dei principali elementi distintivi delle norme giuridiche. Qualcuno, forse semplicisticamente, potrebbe limitarsi ad affermare che la giuridicità di una norma discenda dalla sua appartenenza all’ordinamento che contribuisce a costituire. Saremmo, tuttavia, di fronte ad una definizione tautologica che nulla apporta in termini di conoscenza ulteriore. È bene, pertanto, ricercare la giuridicità di una norma nelle sue qualità intrinseche, cioè quei connotati essenziali che consentono di definirla come tale.

Di conseguenza, definiamo norma giuridica quella regola di condotta che: a) identifica ed enuncia gli interessi del gruppo sociale all’interno del quale è prodotta; b) prescrive le modalità e i limiti con i quali i soggetti del gruppo possono o devono perseguire tali interessi; c) prevede le sanzioni per coloro che non rispettino le prescrizioni, allo scopo di ripristinare l’ordinamento giuridico violato e per garantire la pacifica convivenza tra i consociati e a certezza del diritto; d) determina gli organi e le procedure per infliggere tali sanzioni38. L’insieme di tali norme giuridiche costituisce l’ordinamento giuridico ovvero il cosiddetto diritto oggettivo.

Specifiche autorità, preposte dal gruppo sociale, sono deputate alla creazione di nuove norme o alla modificazione o eliminazione delle norme esistenti. Esse dovranno operare conformandosi, a loro volta, alle prescrizioni stabilite da una speciale categoria di norme giuridiche, le cosiddette norme sulla produzione giuridica, di cui si è fatto cenno in precedenza quando si è parlato del binomio norme primarie-norme secondarie. Il risultato di questa attività di produzione normativa è, infine, trasfuso in appositi atti giuridici (le cosiddette fonti del diritto scritto: leggi, regolamenti, ecc.), che sono formulati per iscritto

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allo scopo specifico di conferirvi un elevato grado di certezza e durevolezza nel tempo39.

4.3. La socialità del diritto: pluralità di ordinamenti giuridici

L’insieme delle norme di un gruppo sociale organizzato va a formare un ordinamento. Una volta appurato che il fenomeno giuridico sia indissolubilmente legato a quello consociativo, possiamo affermare che non esiste uno solo, ma diversi ordinamenti giuridici, in corrispondenza della pluralità e della diversità dei vari gruppi sociali: è la cosiddetta teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. In tale teoria si ascrive la concezione sociale del diritto (e della norma giuridica), la quale considera ordinamento giuridico (e diritto) quello proprio di qualunque comunità organica, senza tenere conto di altri requisiti, ricomprendendo in questa categoria non solo gli ordinamenti statali, ma anche quelli di ogni comunità internazionale, religiosa, dei partiti, sindacati, associazioni e famiglie, ecc. La concezione sociale, dal canto suo, ha il pregio di evidenziare gli elementi comuni della normatività sociale, e tale carattere delle norme risalta dallo studio di quegli elementi differenziali della norma giuridica rispetto alle altre norme di condotta.

A questa tesi si contrappone quella della concezione statuale del diritto, per la quale è diritto soltanto quello che viene posto dallo Stato (jus in civitate positum), cioè da quel gruppo sociale organizzato ed indipendente costituito da un popolo sovrano entro un determinato territorio40.

La concezione statuale, d’altra parte, ha il merito di ricondurre la varietà di ordinamenti giuridici ad unità ed armonia, al fine di assicurare un ordinato svolgimento della vita sociale (o quanto meno è questo il tentativo), e di fatto si

39 Si potrebbe, allora, affermare che “non è tutto oro quel che luccica”. La produzione scritta,

infatti, presta il fianco alla variabilità dell’interpretazione, indispensabile per una concreta applicazione della norma.

40 F.MODUGNO, voce Norma giuridica, in AA.VV., Enciclopedia del diritto, vol. XXVIII, Milano,

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risolve nell’attribuzione di una maggiore efficacia alle norme statuali, o nella loro più intensa coattività.