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I caratteri differenziali della norma giuridica

Molto inchiostro è stato versato su questo tema e sterminata è la letteratura sulla teoria generale delle norme giuridiche, la quale ha cercato di individuare e razionalizzare i molteplici elementi che consentono di differenziare questa tipologia di norma dalle altre norme di condotta, o più in generale dalle altre regole sociali.

In questa sede mi limiterò a riportare i caratteri differenziali maggiormente significativi, rinviando ai testi citati in questo capitolo chi volesse approfondire l’argomento.

Gli elementi discretivi che verranno presi in considerazione sono i seguenti: l’esteriorità ed eteronomia delle norme giuridiche, la coercibilità (coazione e carattere sanzionatorio), la generalità e l’astrattezza.

5.1. L’esteriorità e l’eteronomia

Questi caratteri rappresentano i principali elementi di differenziazione delle norme giuridiche rispetto alle norme morali.

Come afferma Ferrari, richiamando La metafisica dei costumi kantiana: “la norma morale promana dalla coscienza di ognuno e possiede un motivo assoluto e categorico (il dovere per il dovere), mentre la norma giuridica promana dall’esterno e possiede un motivo empirico nonché ipotetico e strumentale”41.

Un concetto di esteriorità, quindi, per il quale le norme giuridiche regolano soltanto le attività umane che si manifestano nel mondo esterno,

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laddove l’eteronomia consta nella determinazione dell’azione ad opera di una fonte esterna e non interna al soggetto stesso (ovvero la propria coscienza)42.

Le norme giuridiche, inoltre, prescindono dai motivi interiori che spingono il destinatario all’obbedienza della norma (dalle intenzioni, dai motivi interiori non esternati) ed interviene nel momento di estrinsecazione del comportamento oggetto della norma giuridica. Al contrario, la norma morale punisce le intenzioni, e trova fondamento proprio nell’interiorità del soggetto, avendo un fine più ampio che trascende quello meramente organizzativo, tipico delle norme giuridiche.

5.2. La coercibilità

La coercibilità rappresenta un carattere che viene tradizionalmente invocato per indicare quale sia il quid proprium delle norme giuridiche rispetto alle altre norme di condotta.

La norma giuridica è coercibile nel senso che l’ordinamento predispone dei meccanismi di “attuazione forzata”. Ciò significa che il rispetto della norma è imposto tramite l’uso della forza il cui monopolio è esercitato dallo Stato. Questo carattere peculiare rende la regola giuridica coattiva: il destinatario della stessa non può decidere se e quando ottemperare al precetto normativo, ed in caso di trasgressione sono previste delle conseguenze sfavorevoli – le sanzioni negative – come reazione all’illecito commesso, allo scopo di riaffermare il contenuto della norma violata43.

Coattività e sanzione vanno dunque di pari passo, ma si contesta che tali elementi non caratterizzino tutte le norme giuridiche. Invero ve ne sarebbero talune che non prevedono alcuna sanzione nel caso di inosservanza. Esiste una varietà di norme, difatti, che non contemplano precetti, bensì attribuiscono poteri, o rendono lecite determinate attività, ovvero hanno

42 V. MAZZIOTTI DI CELSO, voce Norma giuridica, cit., 2.

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carattere meramente definitorio44. Sarebbe inesatto affermare che tali norme possano essere impunemente trasgredite, giacché è pur vero che non sono espressamente assistite da una sanzione, ma sono comunque inserite all’interno di un sistema normativo ed esprimono un interesse meritevole di tutela, dovendo essere osservate anche da coloro che, seppure indirettamente, ne sono destinatari45.

5.3. Generalità ed astrattezza

La prima delle due caratteristiche in esame è quella della generalità che riguarda l’elemento soggettivo della prescrizione cioè i destinatari della norma giuridica, i quali sono rappresentati dalla generalità delle persone. Più precisamente, possiamo affermare che le norme giuridiche sono connotate dalla generalità poiché si rivolgono ad una pluralità indeterminata di individui, oppure a classi o categorie di soggetti, e non già a singoli soggetti determinati.

Detto questo, ad un giurista attento di certo non può sfuggire la constatazione che, negli ordinamenti giuridici moderni, siano sempre più numerose le disposizioni normative rivolte a una cerchia ristretta fino a sconfinare, in alcune ipotesi, nell’esclusività della fattispecie. Si pensi alle

44 Cfr. supra il paragrafo sulle norme costitutive.

45 A questo proposito, può essere chiarificatore l’esempio delle cosiddette norme attributive. Si

tratta di quelle prescrizioni che non consistono in comandi o divieti, ma nell’attribuzione ad un soggetto di una facoltà di fare o non fare qualcosa che, in assenza della norma, non sarebbe consentito. Si pensi al caso dei posti macchina riservati ai disabili, piuttosto che ai sedili dell’autobus riservati alle donne in dolce attesa. Sembrerebbe palese la distinzione tra questa tipologia di norme e quelle tipicamente imperative. Nessuno, difatti, oserebbe mai pensare che se il diversamente abile parcheggi la propria auto su un posto a lui riservato allora stia rispettando la norma: al più possiamo affermare che ne stia usufruendo. Questo, tuttavia, non è sufficiente per escludere questa tipologia di norme dall’alveo della coercibilità, e le ragioni sono le seguenti: a ben vedere, la norma che autorizza i disabili a parcheggiare sui posti delineati di giallo e impressi del tipico logo identificativo avrebbero potuto essere formulate in questo modo: “è fatto divieto di parcheggio su questo posto macchina a coloro che non sono affetti da una disabilità fisica”. L’esistenza di norme attributive non fa altro che confermare la funzione prescrittiva delle norme e la caratteristica della coercibilità, in quanto l’attribuzione di una facoltà ha effetto soltanto se esiste il correlativo obbligo per tutti gli altri di astenersi da esercitare tale facoltà. La norma che autorizza le donne in gravidanza a prendere posto sui posti riservati dell’autobus, dunque, non avrebbe alcun significato se non implicasse l’obbligo per tutti gli altri di non sedersi su quei posti.

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disposizioni costituzionali che attribuiscono al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le camere: questo tipo di norma giuridica si riferisce ad un solo tipo di soggetto e di atto, ma ad essa può riconoscersi il carattere della generalità a patto che il soggetto e l’atto non vengano individuati in concreto: intendendo con ciò la generalità in senso temporale e non già in senso spaziale, cioè come possibilità di ripetute applicazioni della norma nel tempo46.

Tale concetto di ripetibilità, come indefinita applicazione di una fattispecie normativa nel tempo, ci conduce a parlare della seconda caratteristica in esame –l’astrattezza – intesa per lo più come “impersonalità” delle norme giuridiche. L’astrattezza inerisce l’elemento oggettivo della prescrizione, cioè la fattispecie, che deve essere appunto “astratta”, ovvero deve fare riferimento ad un’azione-tipo contemplata dallo schema normativo applicabile ad una pluralità indeterminata di casi, e non deve consistere in un comportamento concretamente determinato.

Si comprende ora come i concetti di generalità ed astrattezza siano strettamente collegati alla ripetibilità nel tempo, di cui si è parlato poc’anzi. La norma giuridica individua i destinatari della stessa e la fattispecie cui fa riferimento, è ripetibile ed impersonale proprio perché ogni qualvolta quei soggetti si troveranno nella situazione-tipo prefigurata dallo schema normativo dovranno ottemperare alla prescrizione.

Tradizionalmente, i giuristi hanno considerato i caratteri della generalità ed astrattezza come connotati differenziali delle norme giuridiche, ma a ben vedere tali caratteri in realtà non sono vere note differenziali, bensì requisiti che distinguono le norme in generale e non solo quelle giuridiche, ovvero qualità che si devono rinvenire in ogni norma (ad esclusione delle norme morali) allo scopo di raggiungere più efficacemente i fini a cui un ordinamento giuridico tende47.

46 MODUGNO, voce Norma giuridica, cit., 344. 47 BOBBIO,Delle norme in generale, cit., 222.

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