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Un caso particolare: il mutuo abbinato con l’assicurazione sulla vita

Uno dei mutui-casa maggiormente innovativi degli ultimi anni è quello che abbina la formula del mutuo tradizionale a quella di un’assicurazione obbligatoria sulla vita del cliente che copra le rate in caso di decesso del contraente. L’idea di un’assicurazione sulla vita, pur essendo una novità, deriva in realtà dal ragionamento logico dell’assunzione del rischio assunto dalla banca: se il mutuo è un’operazione di lungo termine, il rischio di insolvenza da parte del debitore è altissima, per le cause più svariate e tra queste assume un’importanza notevole la morte del contraente.

La rilevanza è sia dalla parte del cliente che da quello della banca. Per la prima di queste due ipotesi è di tutta evidenza: gli eredi si trovano a dover ripianare un debito contratto sicuramente nel loro interesse, ma a cui spesso non riescono a fare fronte: poteva infatti darsi che il contraente mutuo fosse anche l’unico in grado, in relazione al reddito percepito, di ripagare il debito senza troppi problemi. Siccome poi, se detti soggetti sono eredi del debito lo sono anche degli attivi patrimoniali dell’asse ereditario, la rinuncia all’eredità non è una strada probabilmente percorribile.

Per pagare le rate ed evitare così la vendita all’asta dell’immobile offerto in garanzia gli eredi per la verità adotteranno tutte le soluzioni possibili, ma non è assolutamente detto che riescano effettivamente ad evitare l’ufficiale giudiziario; l’abbinamento del mutuo ad una copertura assicurativa serve a tutelarsi da un’eventualità del genere. Di solito quando si sottoscrive un’assicurazione sulla vita, la copertura indennitaria scatta dopo un certo numero di anni, o meglio, dopo un certo ammontare di premi pagati. Stessa procedura vale anche per i premi assicurativi

legati ai mutui-casa: si ha diritto al pagamento della rata da parte dell’assicurazione se e soltanto se il decesso del contraente avviene dopo un certo numero di anni dalla data di stipula del patto assicurativo.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, solitamente l’ammontare della polizza è suddivisa per un certo numero di rate, discrezionali o concordate con la compagnia assicurativa, diluite su un certo numero di anni; in rari casi è un’una tantum mentre a volte è addirittura a scelta del cliente. La scelta preponderante delle banche – quella del pagamento del premio dilazionato nel corso del tempo – è dovuta al fatto che altrimenti i costi per il cliente diventerebbero insostenibili.

La particolarità di questa formula di mutuo-casa sta nel fatto che le tradizionali assicurazioni richieste dalla banca, quali incendio e scoppio, nulla avevano a che vedere con le vicende personali del mutuatario; introducendo l’assicurazione sulla vita, la banca e il cliente cercano di arginare l’alea insita in ogni azione umana, introducendo nel settore uno strumento di carattere fortemente innovativo.

Dal punto di vista della banca è ovvia la tutela dalla perdita di un flusso di reddito costante nel corso del tempo; essa inoltre evita le lungaggini della procedura esecutiva giudiziaria ed i relativi costi. C’è però un altro vantaggio, più recondito, che si ha soltanto in presenza di un certo requisito da parte della banca: è quello dell’assicurazione venduta da una compagnia assicurativa che fa capo allo stesso gruppo bancario a cui fa capo la banca erogatrice del mutuo. Siamo nel contesto della cosiddetta bancassicurazione57, su cui è bene soffermarsi in relazione al tema trattato.

Da quando sono stati eliminati i limiti alla detenzione di partecipazioni in imprese assicurative da parte di banche il modello integrato di banca e assicurazioni è diventato una realtà anche nel nostro paese.

I vantaggi dell’integrazione tra banca e compagnie assicurative sono sostanzialmente di due tipi: di costi e riguardanti la distribuzione dei prodotti.

Il secondo è di più immediata comprensione ed è quello che la banca può vendere ai propri clienti i prodotti della compagnia di assicurazione da questa controllata, che a sua volta si avvarrà degli sportelli della banca come propria rete di vendita, con conseguente eliminazione dei costi di costruzione di una rete distributiva. Nel caso in cui l’assicurazione sia parte integrante del prodotto mutuo-casa non è neanche necessario per la compagnia di assicurazione fare pubblicità alla propria

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Sul tema S. DE ANGELI (a cura di), Evoluzione dei rapporti tra attività bancaria e assicurativa in Italia e nei

principali paesi della CEE, Franco Angeli, Milano, 1990, S. PACI (a cura di), La distribuzione dei servizi assicurativi nelle aziende di credito, Egea, Milano, 1993, S. DE ANGELI, L’integrazione fra l’attività bancaria e l’attività assicurativa: profili economici, in AA. VV., Banca e assicurazione: aspetti giuridici ed economici, Bancaria Editrice,

Roma, 1997, A. PATRONI GRIFFI, M. RICOLFI (a cura di), Banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza, Giuffré, Milano, 1997, G. GUIDA, La bancassicurazione: modelli e tendenze del rapporto di partnership, Cacucci, Bari, 2004.

polizza, con un ulteriore risparmio di costi; né bisogna sottacere la certezza del collocamento del prodotto.

Il vantaggio della riduzione dei costi è strettamente legato al primo, come già messo in luce, ma non solo. Avvalersi della rete distributiva della banca significa per la società di assicurazione la sola preparazione dei prodotti, considerato che alle fasi successive della pubblicizzazione e della vendita ci pensa la banca. Attraverso l’integrazione banca-assicurazione si realizzano anche economie di scala e di scopo quantificabili al momento della decisione di acquisire o costituire una compagnia di assicurazione.

Come ben si vede, i risparmi di costo da soli basterebbero a giustificare un’integrazione tra banche e compagnia di assicurazione; ma non basta. I contratti di assicurazione nel ramo vita hanno la funzione di fidelizzare la clientela; pagando infatti il premio per tutta la durata del mutuo, il cliente è costretto a rimanere in rapporto con la compagnia di assicurazione per un lungo periodo di tempo. Il concetto di fidelizzazione è valido sia per la banca che per la compagnia di assicurazione; attraverso i contratti di cui si è appena detto il cliente rimane fedele ad entrambe, all’una pagando i premi anno dopo anno, all’altro rimborsando mese per mese la rata. Stretto da questi legami, è molto probabile che il cliente si servirà della compagnia di assicurazione della banca per rinnovare l’assicurazione sulla propria automobile per la responsabilità civile e, più in generale, quando si troverà a dover stipulare una polizza assicurativa, tendenzialmente lo farà più volentieri con una compagnia di cui si è già clienti. Se poi è relativamente facile fidelizzare il cliente attraverso la stipula di un mutuo, non lo è altrettanto per un’assicurazione attraverso il ramo danni, visto che il contratto è annuale rinnovabile tacitamente58. Se infatti, solitamente, il contratto di assicurazione viene rinnovato tacitamente, questo non è più vero se il cliente trova condizioni contrattuali migliori presso un’altra società; in pratica una compagnia di assicurazione rischia di perdere clienti forse più velocemente di quanto una banca perda i correntisti.

Altro vantaggio di non poco conto è la differenziazione dei prodotti. Le polizze assicurative di per sé non fanno parte dei prodotti della banca: tuttavia possono fungere da utile integrazione, come nei più volte citati casi di abbinamento di polizze vita, oppure, nel caso di distribuzione pura e semplice dei prodotti delle compagnie, diventano parte integrante dei prodotti della banca, che può attuare mediante questi una strategia di differenziazione dei prodotti ancora più varia.

I vantaggi che collegano banche e compagnie di assicurazioni sono reciproci, però spesso vanno a scontrarsi con le leggi sul controllo dei singoli campi d’appartenenza dei soggetti in gioco, Banca d’Italia e ISVAP. Non è questa la sede per entrare in merito all’argomento; basti dire che la normativa in questi due campi fino a non molti anni fa impediva di fatto un’interazione fra le due

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sfere; oggi, seppure non sia più così, pone tuttavia dei limiti ben precisi all’uno e all’altro dei soggetti vigilati.

CAPITOLO TERZO

ALCUNE PARTICOLARI VICENDE SUSSEGUENTI ALLA STIPULA DEL

MUTUO

rattiamo in questo capitolo le modifiche agli elementi essenziali del mutuo.

Partendo infatti dal presupposto che la durata sia compresa tra i 5 e i 30 anni, e a volte anche oltre, possiamo anche supporre che le vicende personali del contraente non necessariamente rimangano costanti per tutta la durata del contratto: tanto per fare un esempio, nel capitolo precedente abbiamo già accennato alle offerte delle banche sui mutui-casa collegati alle assicurazioni sulla vita, prodotto che sicuramente può essere fatto rientrare fra quelli che tutelano le parti da eventi contrari alla buona riuscita dell’operazione. Ora, tutti gli eventi della vita di un certo rilievo, come le nascite, le morti, i matrimoni, e a maggior ragione il cambiamento o la perdita del lavoro, incidono profondamente non solo sulla psiche delle persone, ma anche sulla loro situazione economica e finanziaria. A mero titolo di esempio si consideri la nascita di un figlio per una giovane coppia. Tale evento comporta un costo aggiuntivo per i neo-genitori ed una ridefinizione delle priorità a livello di bilancio familiare: a meno di far morire di fame il figlio infatti, il nucleo familiare distoglierà parte delle risorse destinate al consumo per dirottarle sulle necessità del figlio. Fra le spese che scenderanno nell’ordine di priorità sicuramente figura la rata del mutuo; sarà allora probabile che essa debba venire modificata nei suoi elementi essenziali.

T

Non tutti i casi della vita tuttavia portano ad un aggravio della situazione finanziaria del contraente: ne esistono altri, molto più rari, come l’acquisto di un’eredità o una promozione sul lavoro, che invece recano un miglioramento di detta situazione; certe volte il miglioramento è talmente forte che per il cliente è possibile estinguere il debito anzitempo.

Nell’uno e nell’altro caso il soggetto contraente si trova nella situazione di dovere, nel caso di eventi negativi, o di potere, nel caso in cui si verifichino eventi positivi, cambiare le regole poste alla base del contratto stipulato tra lui e la banca; nella fattispecie rispettivamente l’allungamento del numero di rate o la rinegoziazione del debito da una parte e la diminuzione delle rate o l’estinzione anticipata del debito dall’altra.

Nel prosieguo del capitolo verranno partitamene analizzati i casi suddetti, tenendo conto che molte delle fattispecie ipotizzate nella realtà dei mutui-casa si verificano raramente, restando l’insolvenza del debitore l’evento più traumatico e frequente che va a turbare il tranquillo scorrere del mutuo.