A distanza di circa dieci anni dai due noti leading cases oggetto delle decisioni di merito della Corte d’assise d’appello di Trieste e del Tribunale di Como, la sentenza in esame conferma l’atteggiamento improntato a cautela e scetticismo della giurisprudenza nazionale in relazione all’affidabilità delle prove neuroscientifiche276. Nel caso di specie, la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una sentenza di secondo grado impugnata dalla difesa per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’imputato minorenne277. Quest’ultimo, a seguito di un violento alterco con un automobilista per ragioni di traffico veicolare, procuratosi un’arma di fuoco, aveva dapprima esploso un colpo in direzione dell’autovettura di questo e, in un secondo momento, raggiunto dal conducente antagonista, aveva esploso un ulteriore colpo che era
275 Cfr., infra, cap. III, sez. II, § 5.
276 Cass. pen., sez. I, 12 giugno 2018 (ud. 7 febbraio 2018), n. 26895 Pres. Novik Rel. Magi P.M
Iacoviello (conf.) Ric. L. R. Conferma App. Salerno Sez. minorenni, 8 marzo 2017, in Giur.it., I/2019, pp. 174 ss.
277 Per tale motivo considerata un unicum nel panorama giurisprudenziale interno. In questo senso, C.
GRANDI,Le persistenti cautele sull’uso della prova neuroscientifica nel giudizio di imputabilità, in
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112 risultato fatale per l’adulto. Accertata la maturità dell’infradiciottenne ai sensi dell’art. 98 c.p. ed escluso il vizio di mente ipotizzato dalla difesa, il giudice di prime cure condannava il minore per omicidio volontario. Tale pronuncia, impugnata dalla difesa, era confermata in sede di appello. Il giudice di seconda istanza, una volta disposta la perizia atta a saggiare le condizioni psichiche del reo, faceva proprie le valutazioni peritali secondo le quali le risultanze neuroscientifiche offerte dalla risonanza magnetica cerebrale non avrebbero introdotto ulteriori dati suscettibili di approfondimento. La Corte territoriale escludeva, in altre parole, l’affidabilità delle prove presentate dalla difesa, rilevando come allo stato attuale delle conoscenze non potesse ritenersi «attendibile scientificamente l’ipotesi di un nesso tra anomalie strutturali cerebrali e la capacità di controllare gli impulsi aggressivi»278.
Ancora una volta il nodo centrale della decisione di legittimità, la quale conferma le due decisioni di merito predette, è rappresentato dalla “credibilità epistemologica” delle neuroscienze279. L’iter argomentativo accolto dalla Suprema Corte non è però immune da critiche. Invero, se da una parte, come prontamente osservato280, la vasta letteratura scientifica in materia di correlazioni tra caratteristiche morfo-funzionali della corteccia e capacità inibitorie smentisce le conclusioni cui perviene il giudice di seconde cure, non convincono neanche le motivazioni della Cassazione. Non pare condivisibile, infatti, l’osservazione secondo la quale tali indagini neuroscientifiche avrebbero tentato di aprire «un fronte esplicativo del tutto alternativo […] in punto di nesso causale tra aspetti strutturali e biologico/genetici individuati in sede di esame diagnostico ed alterazione rilevante della capacità del volere»281. Tanto più se l’obiettivo a più riprese dichiarato dai neuroscienziati è quello di coadiuvare e non di sostituire i metodi tradizionali adoperati in fase di accertamento diagnostico. Nondimeno, non
278 Ivi, p. 174, punto 2.4 del Ritenuto in fatto. 279 Sul punto, C. GRANDI,ult. op. cit., p. 182. 280 Ibidem.
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113 si è mancato di rilevare come sia in realtà la sentenza di merito d’appello a prestare il fianco alle critiche suddette, le quali non sono tuttavia idonee ad esser poste a fondamento di censure nel giudizio di legittimità. I rilievi critici individuati riguardano la valutazione operata dal giudice di merito in ordine all’affidabilità degli apporti neuroscientifici. Un apprezzamento razionale, logico, non contraddittorio e adeguatamente motivato è difficilmente sindacabile e dunque censurabile in sede di legittimità282.
14. Considerazioni di sintesi.
La casistica giurisprudenziale fin qui esaminata suggerisce come l’impatto del fenomeno neuroscientifico nell’orizzonte cognitivo processuale sia da considerarsi tutt’altro che trascurabile. Le sentenze di merito e di legittimità illustrate non solo consentono di isolare i profili giuridici maggiormente coinvolti dal contributo neuroscientifico, ma offrono altresì all’interprete interessanti spunti di riflessione che verranno diffusamente sviluppati nel capitolo successivo.
Nel primo gruppo di procedimenti analizzati, il giudizio sulla capacità di intendere e di volere è il primo chiamato a confrontarsi con le risultanze neuroscientifiche e la loro idoneità ad assicurare una maggiore oggettività della valutazione peritale. Oggettività che, come precisano gli stessi scienziati, è
282 Cfr., altresì, Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2018, n. 11897, con commento di F. BASILE, S.
LOMETTI, Assassini nati? Libero arbitrio, genetica comportamentale e neuroscienze in una recente sentenza di Cassazione, in Diritto penale e uomo, 19 giugno 2019. A conforto di tale
osservazione, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nella celebre sentenza Cozzini (vedi infra cap. III, sez. II, § 7.1.). Il giudice di legittimità non è detentore di «proprie certezze in ordine all’affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l’utilizzabilità nell’inferenza probatoria sia o meno fondata. Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto, è al servizio dell’attendibilità dell’argomentazione probatoria ed è dunque rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza Al contrario, il controllo che la Suprema Corte è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime». Il giudice di ultima istanza «è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico scientifico,che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione». V. Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini.
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114 limitata alle condizioni di vulnerabilità, la cui presenza aumenta statisticamente il rischio del comportamento criminale283. La difesa, nei processi in questione284, ha esibito gli esiti degli accertamenti sulla capacità dell’imputato attraverso l’uso di tecniche neuroscientifiche, ma solo in due ipotesi285, tuttavia, le strategie difensive hanno sortito l’effetto sperato e hanno condotto al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. per vizio parziale di mente. Nelle motivazioni del G.u.p. di Como, è significativo un passaggio argomentativo del giudice che dà conto delle insidie connesse al modello neuroscientifico applicato all’accertamento dell’imputabilità.
Si legge: «Una volta ottenuto l’ausilio della scienza psichiatrica che individua i requisiti bio-psicologici di una eventuale anomalia mentale, resta al giudice il compito di valutare la rilevanza giuridica dei dati forniti dalla scienza ai fini della rimproverabilità dei fatti commessi al suo autore, sulla base del complesso delle risultanze processuali e della valutazione logica e coordinata di tutte le emergenze»286. È una precisazione che denota la consapevolezza dell’organo giudicante in ordine ai pericoli di una deriva tecnicistica: i riscontri specialistici potrebbero infatti esercitare sul magistrato una tale forza assorbente da indurlo a rinunciare all’onere di attribuire significato normativo all’interpretazione del dato neuroscientifico operata dall’esperto287. Onere in parte disatteso dalla Corte d’Assise d’appello di Bari, destinataria, per tale motivo, del rimprovero da parte della Suprema Corte per non aver sufficientemente motivato il giudizio di piena capacità di volere dell’imputato288.
283 U. FORNARI, Il metodo scientifico in psichiatria e psicologia forensi (parte 1), in
www.brainfactor.it e P. PIETRINI, con riferimento alle alterazioni genetiche, a proposito della
sentenza della Corte d’assise d’appello di Trieste, sempre su www.brainfactor.it. 284 Cfr., supra, § 2, 3, 4, 5.
285 Si tratta dei noti casi Bayout e Albertani. V., supra, § 2 e 3.
286 Trib. Como (G.i.p.), 20 maggio 2011, n. 536, Albertani, in Guida al diritto on line, 30 agosto
2011.
287 Preoccupazione che si coglie immediatamente in M. BERTOLINO,Prove neuro-psicologiche di verità penale, in Dir. pen. cont., 8 gennaio 2013, pp. 18 ss.
288 Cass., Sez. I, 25 ottobre 2012 (dep. 21 novembre 2012), S., n. 45559, in Leggi d’Italia. In
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115 Anche lo status psichico del soggetto è oggetto di esplorazione cerebrale: nella sentenza n. 30096/2015, la sezione I della Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sull’affidabilità del test aIAT adoperato, nel caso specifico, al fine di ricostruire l’elemento soggettivo del reato. Ci si domanda, dunque, se la scienza psichiatrica sia astrattamente idonea a fornire una conoscenza di quest’ultimo più affidabile delle massime di esperienza utilizzate finora dal giudice.
Nell’ultima sentenza di merito analizzata e nelle pronunce di legittimità esposte nella seconda sezione del capitolo emerge prepotentemente la questione dell’affidabilità e dell’idoneità accertativa dei metodi considerati. Il Tribunale di Cremona accoglie senza riserve il giudizio di affidabilità scientifica formulato dal perito nominato d’ufficio, in quanto conforme ai criteri espressi nella sentenza
Daubert. Tuttavia, affinché la scienza introdotta nel processo possa considerarsi
“valida” è sufficiente dichiarare il pieno rispetto dei requisiti imposti dalla Corte Suprema nordamericana?
Differenti e spesso tra loro in contraddizione sono invece le valutazioni sul valore delle neuroscienze espresse dalla Suprema Corte, probabile riflesso si è osservato del livello ancora sperimentale dei predetti studi289.
Dal giudizio di imputabilità, all’individuazione dell’elemento psicologico del reato, dal ruolo del giudice quale peritus peritorum, fino al conferimento dello statuto di scientificità alla scienza che entra nel processo: a ben vedere sono molteplici i profili giuridici di natura sostanziale e processuale a meritare una puntuale disamina.
l’autonomia del giudizio della capacità di volere dell’imputato rispetto alla capacità di intendere e avrebbero altresì evidenziato la necessità di una specifica indagine peritale proprio sulla facoltà volitiva.
289 È il pensiero espresso in G. CARLIZZI, G.TUZET,La prova scientifica nel processo penale,
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