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Il dolo eventuale nella prospettiva delle neuroscienze.

2. Il contributo neuroscientifico in sede di accertamento del dolo.

2.2. Il dolo eventuale nella prospettiva delle neuroscienze.

Ancor prima dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite del 24 aprile 2014428, la dottrina penalistica aveva già avuto modo di apprezzare il potenziale apporto delle scienze psicocognitive in materia di dolo eventuale. Gli studi neuroscientifici già allora dimostravano il differente atteggiamento psicologico

426 In argomento, diffusamente, M. BERTOLINO,Prove neuropsicologiche di verità penale, cit.,

pp. 27 ss.; C. GRANDI, ult. op. cit., pp. 251 ss.; F. BASILE, G.VALLAR,Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto, cit., pp. 22 ss.; F. BACCO, Diritto penale e neuroetica, tra

linguaggio e metodo, in O. DI GIOVINE (a cura di), Diritto penale e neuroetica, cit., pp. 321 ss.;

O. DI GIOVINE,La sanzione penale nella prospettiva delle neuroscienze, in Riv. it. dir. proc. pen.,

2013, p. 634; EAD.,Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune, cit., pp. 13 ss.; G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo

eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1951.

427 La letteratura penalistica sul tema ha raggiunto una dimensione difficilmente “dominabile”;

senza alcuna pretesa di completezza e con riferimento al panorama nazionale si rinvia per approfondimenti e spunti al riguardo a D. PULITANÒ, I confini del dolo. Una riflessione sulla

moralità del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 22 ss.; F. VIGANÒ, Il dolo

eventuale nella giurisprudenza recente, in AA.VV., Treccani. Il libro dell’anno del diritto 2013, Roma, 2013, pp. 118 ss.; S. CAMAIONI, Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa

cosciente e divergenza tra voluto e realizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, pp. 508 ss.; S.

CANESTRARI, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio base

«consentito», in Dir. pen. cont., 6 febbraio 2013; ID., La definizione legale del dolo: il problema

del dolus eventualis, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 906 ss.; G. P. DEMURO, Sulla flessibilità

concettuale del dolo eventuale, in Dir. pen. cont. Riv. Trim., 2012, pp. 142 ss.; G. DE

FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e “colpa grave” alla luce dei

diversi modelli di incriminazione, in Cass. pen., 2009, pp. 5013 ss.; ID., L’enigma del dolo eventuale, in Cass. pen., 2012, pp. 1974 ss.; ID., Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra

scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme, in Dir. pen. proc, 2009, pp. 1317 ss.; F. M.

IACOVIELLO, Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia., 2010, pp. 463 ss.; A. MANNA,

Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità , in Ind. Pen., 2010, pp. 9 ss.; G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra

approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, in Dir. pen. cont. Riv. Trim., 2012, pp. 152 ss.; ID., Sfrecciare col “rosso” e provocare un incidente mortale: omicidio

con dolo eventuale?, in Foro it., 2009, pp. 414 ss.; L. EUSEBI,Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 1053 ss.

428 Cass., S. U., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn e a., rv. 261104, in Riv. it. dir. proc. pen.,

Maria Teresa Filindeu, Diritto penale e neuroscienze: una riflessione su limiti e prospettive, Tesi di dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

150 che connota i vari approcci al rischio429 e ciò, considerato che il contenuto dell’elemento soggettivo, secondo la teoria più diffusa in giurisprudenza fino a pochi anni fa, era dato dalla c.d. “accettazione del rischio”, appariva evidentemente di fondamentale importanza. Difatti, la psicologia cognitiva neuroscientifica individua nell’“accettare il rischio” e nel “correre il rischio” due atteggiamenti psichici non sovrapponibili. Le acquisizioni in materia provano come le molteplici nozioni di rischio si distinguano in funzione di una sua maggiore o minore connotazione soggettiva. La percezione soggettiva e la relativa accettazione del rischio sembrerebbero determinate da una serie di variabili430 che talvolta escludono l’equazione perfetta tra rischio e pericolo. In altre parole, quest’ultimo può ben sussistere senza che la persona ne abbia percezione. Alla luce di ciò, le risultanze scientifiche suggeriscono una prima precisione già sul piano terminologico, ritenendo più appropriato parlare di rischio in riferimento alla percezione propria del soggetto e di pericolo in presenza di una obiettiva esposizione a un possibile danno.

Tale assunto, calato nella dimensione giuridica, imponeva quantomeno una riflessione sul ragionamento induttivo probatorio adoperato per verificare l’elemento psicologico. La dottrina non ha mancato di riconoscere, infatti, come l’accentuazione della dimensione soggettiva tipica del rischio potesse stemperare un eccessivo oggettivismo in sede di accertamento del dolo eventuale. Così il procedimento inferenziale che dal mero riscontro del pericolo pretendeva di

429 Si dà conto di queste teorie in M. BERTOLINO,Prove neuro-psicologiche di verità penale, cit.,

pp. 27 ss.

430 Ad esempio, concorre ad aumentare la percezione del rischio l’aver già sperimentato un

evento drammatico. Viceversa il rischio appare sottovalutato da chi quotidianamente svolge un’attività che lo espone a pericoli o da colui che ha intrapreso in precedenza attività pericolose senza aver riportato conseguenze dannose. Analogamente, la probabilità di trarre benefici dalla propria condotta o la giovane età concorrerebbero a una maggiore propensione ad assumere rischi. In argomento, si veda ancor una volta M. BERTOLINO,ult. op. cit., pp. 28 ss., ove si rinvia

a E. SPALTRO, An analysis of risck taking behavior, Milano, 1965, pp. 9 ss.; Z. SHAPIRA,

Organizational decision making, New York, 1997, p. 15; M. ZUCKERMAN,Sensation seeking and risky behavior, Washington, 2007, p. 54; G. GULOTTA,G.ZARA,La neuropsicologia criminale e

dell’imputabilità penale, in A. BIANCHI, G. GULOTTA, G. SARTORI (a cura di), Manuale di

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151 inferire anche l’accettazione dello stesso deve tener conto delle caratteristiche personologiche del soggetto431. Inoltre, le scoperte neuroscientifiche sulla immaturità di alcune regioni cerebrali deputate alle funzioni cognitive avanzate proverebbero una prevalenza della componente emotiva del sistema limbico su quella razionale-cognitivo più o meno fino al venticinquesimo anno di età. Immaturità che da un lato spiegherebbe la maggiore propensione negli adolescenti e nei giovani in generale ad assumere un comportamento rischioso e che, d’altra parte, laddove si discute di condotte dolose non può non essere adeguatamente soppesata. A maggior ragione, tra le componenti psicologiche della coscienza e volontà del dolo devono trovar spazio anche quelle emotive, senza tuttavia che il significato del dolo eventuale vada ricercato unicamente nel profilo emotivo432.

A seguito dell’intervento chiarificatore della Suprema Corte sul caso

ThyssenKrupp in materia di dolo eventuale, l’accettazione del rischio che fino ad

allora aveva raccolto maggiori consensi cede il passo di fronte alla precisazione delle Sezioni Unite. Ciò che deve costituire oggetto di accettazione non è più il rischio, ma l’evento. Al di là di tale puntualizzazione che, si è osservato, individua differenze psicologiche talmente sottili e sfuggenti da non poter essere colte dalla lente del processo penale433, è interessante constatare come nella pronuncia de

qua, in linea con gli auspici della dottrina penalistica poc’anzi prospettati, si

promuova una maggiore valorizzazione della dimensione soggettiva nell’accertamento del dolo. D’altronde, quest’operazione si rende necessaria alla

431 Ivi, pp. 27 ss.

432 Ivi, p. 29 Alla luce delle evidenze empiriche esaminate l’autrice auspica una più attenta

valutazione delle componenti psicologiche emotive in sede di accertamento processuale, ma senza che queste prendano il sopravvento e finiscano per determinare uno sbilanciamento del giudizio con parametri stavolta eccessivamente soggettivistici. Una certa cautela in questo senso è predicata anche da G. FIANDACA, Appunti sul ‘pluralismo dei modelli’, cit., pp. 87 ss., ivi

citato.

433 Così G. FIANDACA,Le Sezioni unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, cit.,

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152 luce della precisazione operata in sentenza sul diverso modo di intendere la previsione dell’evento nel dolo e nella colpa cosciente434.

Senza voler entrare nel merito della questione, la quale meriterebbe evidentemente una trattazione a sé, la pronuncia assume rilievo nell’ambito di una prospettiva neurogiuridica per la particolare attenzione rivolta alle caratteristiche individuali destinate a incidere sui due momenti del dolo. I giudici si peritano infatti di esaminare il momento dell’accertamento del dolo eventuale e, preso atto del carattere indiziario dell’indagine, si premurano di individuare altresì una serie di indicatori atti a ricostruire «il processo decisionale ed i suoi motivi e particolarmente il suo culmine che, come si è visto, si realizza con l'adozione di una condotta che si basa sulla nitida, ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell'evento collaterale»435. Tra le caratteristiche succitate sono menzionate «la personalità, la storia e le precedenti esperienze» quali indizi, talvolta, della «piena, vissuta consapevolezza delle conseguenze lesive che possono derivare dalla condotta; e la conseguente accettazione dell'evento»436. Ancora, alla personalità depurata dalle categorizzazioni moralistiche è riconosciuto un peso specifico notevole poiché in grado di rivelare «le caratteristiche dell'agente, la sua cultura, l'intelligenza, la conoscenza del contesto nel quale sono maturati i fatti; e quindi l'acquisita consapevolezza degli esiti collaterali possibili»437.

434 Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., par. 50. La Corte, in proposito, ritiene che la

previsione dell’evento nella fattispecie dolosa non abbia la stessa struttura che assume nella corrispondente ipotesi colposa, ma sia caratterizzata da un grado di concretezza maggiore, laddove, invece, nella colpa essa sia «vaga e alquanto sfumata». Nella motivazione si legge infatti con riferimento al dolo la necessità di una «puntuale, chiara conosce nza di tutti gli elementi del fatto storico». Inoltre si richiede che «l'evento oggetto della rappresentazione appartenga al mondo del reale, costituisca una prospettiva sufficientemente concreta, sia caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità. Solo in riferimento ad un evento così definito e tratteggiato si può istituire la relazione di adesione interiore che consente di configurare l'imputazione soggettiva. In breve, l'evento deve essere descritto in modo caratterizzante e come tale deve essere oggetto, di chiara, lucida rappresentazione».

435 Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., par. 51. 436 Ivi, par. 51.3.

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153 In questo spazio di soggettività finalizzato a saggiare il grado di concretezza del momento rappresentativo e volitivo del dolo438 sono chiamate a esprimersi le neuroscienze. L’acquisizione dei relativi dati empirici che attestano una minore predisposizione del soggetto alla percezione dell’evento potrebbe si è suggerito in definitiva, scongiurare il ricorso al dolo eventuale in base alla gravità del fatto o secondo il parametro secondo cui ciò “che è prevedibile è di regola previsto da un agente normale e razionale”439.

Lo strumento IAT, oltre a verificare l’esistenza di un’informazione di natura mnestica nel soggetto esaminato, è in grado di cogliere altresì le informazioni di carattere c.d. disposizionale. Attraverso il calcolo dei tempi di reazione dell’esaminando si ritiene possibile saggiare anche gli atteggiamenti o le disposizioni soggettive. Per quanto in Italia il suo uso è risultato nella maggior parte dei casi circoscritto all’accertamento dell’imputabilità dei soggetti o alla verifica dell’attendibilità dei testi, si contano alcuni casi in cui oggetto di valutazione è stato l’elemento soggettivo psicologico del reato440. Al di là delle considerazioni di carattere processuale concernenti eventuali limiti normativi all’uso di tali tecniche, ciò che interessa rilevare è come lo spettro di azione delle

438 Perplessità sul punto sono manifestate nel commento della sentenza da parte di G. FIANDACA, ult. op. cit., p. 1944, secondo il quale sul piano applicativo sarà difficile pervenire all’«effettiva

possibilità di differenziare sulla base di criteri plausibili il diverso livello di concretezza della rappresentazione del fatto che dovrebbe, rispettivamente, connotare il dolo eventuale e la colpa cosciente». Analogamente, ma con toni più critici, A. AIMI,Il dolo eventuale alla luce del caso

ThyssenKrupp, in Dir. pen. cont., 6 novembre 2014, p. 14, il quale criticamente osserva come:

«Affermata la radicale incompatibilità tra la previsione che caratterizza il dolo eventuale e quella tipica della colpa cosciente, sarà, invero, tentazione difficilmente resistibile, nonostante i moniti della Suprema Corte, quella di ritenere provato il dolo eventuale ogniqualvolta si ritenga raggiunta la prova della sola rappresentazione «chiara, lucida» dell’evento collateralmente connesso alla condotta dell’agente: se, infatti, la rappresentazione, nel senso “forte” appena chiarito, è incompatibile con la colpa cosciente, sulla base di quali elementi il giudice potrà negare la sussistenza del dolo eventuale in presenza della prova della (sola) rappresentazione? Quale incentivo avrà, il giudice, ad impegnarsi in faticose indagini attorno alla sussistenza della volontà, se la prima e fondamentale differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede comunque nella natura della rappresentazione?». Contra, C. GRANDI, Neuroscienze e

responsabilità penale, cit., p. 257.

439 L’espressione di F.M.IACOVIELLO,Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia, 2010, p.

485 è citata da M. BERTOLINO,Prove neuro-psicologiche di verità penale, cit., p. 27.

440 Cfr., L. SAMMICHELI,G.SARTORI,Accertamenti tecnici ed elemento soggettivo del reato, cit.,

Maria Teresa Filindeu, Diritto penale e neuroscienze: una riflessione su limiti e prospettive, Tesi di dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

154 neuroscienze non si esaurisca con la categoria dell’imputabilità. Con riferimento al dolo eventuale si può affermare che l’apertura verso le neuroscienze rappresenti quasi una logica conseguenza del processo di soggettivizzazione che ha investito il suo accertamento, ossia la più attenta valutazione degli stati psichici che possono incidere sulla rappresentazione e sulla volizione del fatto tipico.