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Le clausole di compatibilità ad hoc

Efficacia dei trattati e conflitti normativi nel diritto internazionale

2. Il principio di inefficacia dei trattati internazionali nei confronti dei terz

3.2. L’art 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattat

3.2.2. Le clausole di compatibilità ad hoc

Il par. 2 dell’art. 30 conferisce alle altre disposizioni della norma carattere emi- nentemente residuale. Infatti, laddove i singoli trattati prevedano clausole specifi- che di compatibilità con altri trattati, le disposizioni contemplate dall’art. 30 della Convenzione non saranno applicabili. Si noti, però, che la disposizione del par. 2 fa riferimento unicamente alle c.d. clausole di subordinazione, clausole, cioè, che su- bordinino il trattato in cui sono contenute all’applicazione di altri trattati. La prassi conosce diversi esempi, tra i quali possono essere menzionati l’art. 351, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)75, nonché l’art. 73, par. 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, in base al quali le norme del- la Convenzione non pregiudicano l’applicazione di altri trattati che siano in vigore tra gli Stati parte della Convenzione76.

In linea generale, non si ritiene che il riferimento alle sole clausole di subordi- nazione, nel testo dell’art. 30, par. 2 della Convenzione di Vienna, costituisca un divieto di adozione di clausole ad hoc che prevedano il primato di un accordo inter- nazionale rispetto ad accordi successivi. Anche in questo caso, si rinvengono diver- si esempi che dimostrano una tendenziale accettazione circa la validità di clausole di supremazia77. Non paiono, poi, esserci condizioni particolari di validità per tali clausole: esse possono, infatti, riferirsi soltanto a determinati trattati o alla gene- ralità degli accordi internazionali sottoscritti dalle parti. Allo stesso modo, deve ritenersi ammissibile che la clausola che stabilisce la priorità di un trattato possa adottare il criterio che gli Stati parte ritengono più idoneo tra quelli della lex prior 216, nonché A. sadat-akhavi, Methods of Resolving Conflicts between Treaties, Leiden

2003, 25 ss.

75 All’analisi dell’art. 351 è dedicato il Capitolo II del lavoro.

76 Un altro esempio, seppur peculiare, di clausole di questo tipo è offerto dall’art. 5, par. 2 del Patto sui diritti civili e politici (e dalla medesima disposizione contenuta nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali), ai sensi del quale «[n]essuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso». V. W. karl, Treaties, Conflicts Between cit., 939-940.

77 V. ad esempio l’art. 311, par. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare: «la presente convenzione prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare». V. anche l’art. 8 del Patto atlantico, ai sensi del quale «[o]gni parte dichiara che nessuno degli impegni internazionali ora in vigore tra essa ed ogni altra parte o tra essa e qualsiasi altro Stato è in contrasto con le disposizioni del presente Trattato e si obbliga a non assumere alcun impiego internazionale in contrasto con il presente Trattato». Nel novero rientra, all’evidenza, anche la clausola di cui all’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite.

e della lex posterior78. In generale, però, la rilevanza delle clausole ad hoc risiede nella facoltà attribuita alle parti di stabilire una regola di priorità fondata sul criterio della lex prior, in deroga, quindi, a quanto previsto dai parr. 3 e 4 dell’art. 3079.

Il favore accordato dalla Convenzione alle clausole ad hoc certo dovrebbe in- durre gli Stati a inserire tali clausole nei trattati che essi concludono, così assicuran- do stabilità e certezza ai rapporti giuridici, già esistenti o futuri, che li interessino. La rilevanza di queste clausole, però, deve essere necessariamente valutata alla luce del loro carattere relativo. Esse, infatti, in quanto norme di un trattato, sono vinco- lanti unicamente per i soggetti che a quel trattato abbiano aderito e non possono, in nessun caso, essere opposte ai terzi. Ancora una volta, quindi, le differenze sul versante soggettivo del rapporto convenzionale incideranno sull’effettiva capacità di tali clausole di risolvere eventuali antinomie.

Per queste ragioni, è altresì ipotizzabile che diverse clausole ad hoc entrino in conflitto tra loro e siano così inidonee a risolvere qualsivoglia antinomia. Si pensi, ad esempio, al caso in cui due clausole appartenenti a due trattati confliggenti, fon- date su un criterio cronologico opposto, rivendichino entrambe la priorità dell’u- no rispetto all’altro o, al contrario, che entrambe riconoscano il primato dell’atro trattato. L’unica soluzione sembrerebbe, in situazioni di questo tipo, considerare le clausole ad hoc tamquam non essent e risolvere il conflitto alla luce dei criteri posti dalle previsioni generali dell’art. 30 o dal diritto consuetudinario.

Infine, ci si potrebbe chiedere se l’apposizione di una clausola che garantisce la priorità del trattato precedente possa limitare la capacità contrattuale dello Stato nella conclusione di accordi futuri; se, detto in altri termini, l’effetto preclusivo che era stato inizialmente ipotizzato da Lauterpacht e che derivava direttamente dalla conclusione di un trattato, possa trovare la sua fonte nella clausola ad hoc, in quanto espressione della volontà dello Stato di astenersi dal concludere in futuro trattati incompatibili. Deve ritenersi, però, che l’adozione di clausole ad hoc non sia suscettibile di produrre tali effetti. Da un lato, infatti, la clausola altro non è se non una norma contenuta in un trattato, alla stregua di tutte le altre norme ivi con- template. Tra norme che derivino entrambe da una fonte convenzionale non può sussistere un rapporto gerarchico80. Dall’altro, ben potrebbe lo Stato, che voglia concludere un accordo successivo incompatibile, adottare, anche nell’ambito di 78 Cfr. CDI, Report 1966, in Yearbook of the International Law Commission, vol. II, 1966, 214. Per una ricostruzione generale dei vari tipi di clausole cfr. P. aust, Modern

Treaty Practice cit., 218 ss. Cfr., altresì, E. roucounas, Engagéments paralléles et contra-

dictoires, in Receuil des Cours de l’Académie de La Haye, vol. 206, 1987, 88 ss.

79 S. saFrin, Treaties in Collision? cit., 613.

80 Come rilevato in dottrina, poi, non potrebbe parlarsi di incapacità derivante da ob- blighi convenzionali precedenti, poiché la qualità giuridica soggettiva (cui l’incapacità an- drebbe ricondotta) fondata su un accordo è per sua stessa natura sempre rinunciabile. V. sul punto E. sciso, Gli accordi internazionali confliggenti, Bari 1986, 185 ss., spec. 189-190.

detto accordo, una clausola che renda inefficace la clausola di cui al trattato prece- dente, secondo il meccanismo poc’anzi esaminato, di elisione reciproca di clausole ad hoc confliggenti81.

2.2.3. Il limite dell’identità soggettiva nelle regole di conflitto della Con-

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