Efficacia dei trattati e conflitti normativi nel diritto internazionale
2. Il principio di inefficacia dei trattati internazionali nei confronti dei terz
3.2. L’art 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattat
2.2.3. Il limite dell’identità soggettiva nelle regole di conflitto della Con venzione di Vienna
In mancanza di una clausola di compatibilità ad hoc torneranno ad operare le re- gole generali poste dai parr. 3 e 4 dell’art. 30. Mentre il par. 3 regola le ipotesi in cui vi sia identità tra le parti di due trattati confliggenti, il par. 4 disciplina le ipotesi in cui le parti siano differenti. Entrambe le disposizioni sono essenzialmente fondate sul criterio cronologico della lex posterior, con le eccezioni di cui si dirà.
In forza del par. 3, quando due trattati, conclusi tra le stesse parti, entrino in conflitto, troverà applicazione quello successivo nel tempo. Si noti che, in ipotesi di questo genere, è frequente che gli Stati parte del precedente trattato, nel con- cluderne uno successivo, inseriscano in quest’ultimo una clausola di abrogazione espressa di quello precedente o di alcune norme ivi contemplate. Gli effetti prodotti dall’abrogazione espressa sono assimilabili a quelli dell’estinzione del trattato ex art. 59 della Convenzione82. In queste situazioni, dunque, l’art. 30 non assume ri- levanza alcuna e il rapporto tra gli Stati interessati troverà la propria disciplina nel trattato successivo. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 59 della Convenzione, l’incom- patibilità del trattato successivo rispetto a quello precedente potrebbe, già di per sé, condurre ad un’abrogazione tacita di quello precedente, sempre che si possa dimo- strare che questa era l’intenzione degli Stati parte al momento della conclusione del trattato successivo83.
La disposizione dell’art. 30, par. 3 troverà, invece, applicazione tutte le volte in cui dal contenuto del trattato successivo non si possa desumere, nemmeno impli- citamente, la volontà degli Stati di abrogare – anche solo parzialmente – il trattato precedente incompatibile. La norma, comunque, non prevede un’inapplicabilità ge- nerale che coinvolga l’intero trattato precedente: questo rimarrà applicabile per le disposizioni che risultino compatibili con quello successivo.84 In quest’ottica, il par. 81 Sul punto v. K. odendahl, Article 30 cit., 513-514.
82 A norma dell’art. 59 «[a] treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating to the same subject-matter and: (a) it appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that the matter should be gover- ned by that treaty; or (b) the provisions of the later treaty are so far incompatible with those of the earlier one that the two treaties are not capable of being applied at the same time. The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the later treaty or is otherwise established that such was the intention of the parties».
83 Cfr. sul punto F. capotorti, L’extinction et la suspension des traités, in Recueil des
Cours de l’Académie de La Haye, vol. 134, 1971, 499.
3 dell’art. 30 non costituirebbe una vera e propria norma di conflitto, poiché pre- suppone due trattati successivi nel tempo che siano compatibili tra loro85. Soltanto da una lettura della disposizione in combinato con l’art. 59 della Convenzione si deduce una preferenza per il principio generale della lex posterior86.
Il par. 4 dell’art. 30 disciplina, invece, l’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra le parti del trattato precedente e quelle del trattato successivo, prevedendo, an- che in questo caso, due situazioni differenti. La prima è quella contemplata nella lett. a) del par. 4, relativa agli Stati che siano comunque parti di entrambi i tratta- ti, nel cui caso troverà nuovamente applicazione la regola di cui al par. 3, vale a dire che il trattato precedente continuerà ad essere applicato nella misura in cui sia compatibile con quello successivo, con l’ulteriore limite, di cui già si è detto, posto dall’art. 59 della Convenzione. La seconda ipotesi, invece, è quella in cui gli Stati parte del primo trattato non siano gli stessi di quello successivo, ovvero in cui uno Stato sia parte di entrambi i trattati e un altro sia parte solo di uno di essi. L’art. 30, par. 4, lett. b) costituisce, in questo caso, un’ipotesi speciale di applicazione della regola di inefficacia dei trattati verso i terzi, nel momento in cui stabilisce che sia il trattato di cui entrambi gli Stati sono parte a regolare i diritti e gli obblighi di questi. A ben vedere, la norma, fondandosi sull’inefficacia dei trattati verso i terzi, si li- mita a disciplinare, ancora una volta, soltanto le ipotesi in cui i soggetti del rapporto giuridico coincidano. In effetti, a tale conclusione si sarebbe potuti già pervenire richiamandosi al principio espresso dall’art. 34 in tema di effetti dei trattati sui terzi: in primo luogo, le parti di un trattato non possono subire un pregiudizio deri- vante dalla conclusione di un accordo successivo cui esse non abbiano aderito; in secondo luogo, e parallelamente, i terzi con cui l’accordo successivo è stato conclu- so non potrebbero, nel pretendere l’adempimento dell’accordo, vedersi opposti gli obblighi derivanti da un accordo precedente del quale non siano parti contraenti87.
La regola posta dal par. 4, dunque, non è in grado di fornire una soluzione ade- guata ad un numero considerevole di casi, soprattutto a quelli di membership so- vrapposte, fenomeno che è dato riscontrare con una certa frequenza nell’odierno sistema internazionale. Si faccia il caso in cui gli Stati A, B e C siano parte di un trattato precedente, mentre solo A e B siano parte di quello successivo, cui ha aderito anche D. Tra A e B troverà applicazione il trattato successivo, in forza del applicare una clausola di giurisdizione contenuta nel Mandato per la Palestina conferito al Regno Unito del 1922 e il Protocollo XII alla Convenzione di Losanna del 1923, in cui tale clausola mancava, aveva affermato che il Mandato fosse comunque applicabile per le parti che non si ponessero in contrasto con la Convenzione di Losanna. CPGI, The Mavrommatis
Palestine Concessions cit., 31.
85 A. sadat-akhavi, Methods cit., 70 ss.
86 Cfr. M.E. villiger, Commentary cit., 406.
87 Essendo peraltro irrilevante che i terzi fossero o meno a conoscenza dell’accordo precedente. Cfr. H. Waldock, Third Report cit., 35.
disposto del par. 4 lett. a). Tra A e D troverà, invece, applicazione il trattato suc- cessivo, secondo la previsione del par. 4, lett. b). Contestualmente, tra A e C dovrà applicarsi quello precedente. È evidente che laddove vi sia un conflitto tra trattato precedente e trattato successivo in riferimento agli obblighi che A deve adempiere nei confronti di D e C, tale conflitto non sarà affatto risolto88.
Tale esemplificazione mette in luce ancora una volta la reale natura dell’art. 30, che, anzichè configurare una vera e propria norma di conflitto, si occupa soltanto di stabilire quale sia il regime applicabile ad un dato rapporto. In aggiunta, la norma, non risolvendo il conflitto poc’anzi prospettato, non potrà che delegare al singolo Stato la scelta circa l’obbligo di adempiere, con le necessarie ricadute in tema di responsabilità internazionale.