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Le competenze del Ministero del lavoro

Nel documento Lo jus variandi (pagine 141-144)

PARTE II: IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE

15. Le competenze del Ministero del lavoro

All’apice della piramide per il governo del mercato del lavoro si colloca, ovviamente, il Ministero del lavoro con i compiti, attribuitigli dal d.lgs. n. 150/2015, di indirizzo, vigilanza e monitoraggio186.

Funzioni di indirizzo

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le PATB, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68187.

Nell’esercizio di detta funzione, il Ministro del lavoro fissa con decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente:

a. le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro188;

b. la specificazione dei LEP che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale189.

Con lo stesso decreto possono, altresì, essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle Regioni e Province autonome190.

186 Il “cambio di passo” della riforma Renzi rispetto a quella Bassanini viene colto da M.

MAROCCO, op. cit., 203, proprio in relazione alle competenze del Ministero del lavoro; la riforma del 1997 non aveva specificato i compiti del Ministero del lavoro, dotandolo «soltanto di un gracile e fumoso potere di indirizzo e coordinamento, che ha finito per influire negativamente sulla pur apprezzabile scelta del decentramento».

187 Si veda l’art. 1, comma 1, del d.lgs. 150/2015.

188 Si veda l’art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 150/2015. Su tale metodo si veda S.VERGARI,

op. cit., § 3.

189 Si veda l’art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. 150/2015.

L’ultimo inciso fa salve le specificità locali, pur se è idoneo, alla luce dell’esperienza dell’ultimo ventennio di riprodurre quelle diversità al ribasso nelle Regioni tradizionalmente meno virtuose.

Inoltre, al Ministero del lavoro compete la definizione di offerta di lavoro congrua191.

Alla funzione in esame sono, poi, riconducibili la gran parte delle competenze in materia di politiche attive del lavoro attribuite al Ministero del lavoro e segnatamente: il potere di indirizzo sull’Anpal192

, esprimendo un parere preventivo su rilevanti atti dell’agenzia193

; la definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 150/2015, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione194; la definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al d.P.R. 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei disabili di cui alla l. n. 68/1999195 e l’inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri196.

Varie ed articolate, poi, le competenze ministeriali in tema di formazione professionale, quali l’indirizzo sul sistema della formazione professionale

191 Si veda l’art. 25, comma 1, del d.lgs. 150/2015.

192 Si veda l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 150/2015.

193 Ed infatti il Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a, b e c, del d.lgs. n.

150/2015, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell’Anpal: a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento; b) modalità operative e ammontare dell’AIR di cui all’art. 23 del decreto; c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall’Anpal in qualità di autorità di gestione. Inoltre, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, il Ministero del lavoro effettua la vigilanza sull’Anpal, monitorandone periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

194

Si veda l’art. 3, comma 3, lett. a, del d.lgs. n. 150/2015.

195 In sede di ricognizione delle funzioni trasferite all’Anpal, la bozza del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 4, comma 9, del d.lgs. n. 150/2015 (da ora “decreto Anpal”), dopo aver dichiarato che competono all’Agenzia «i compiti già attribuiti dall’art. 11, del decreto n. 121 del 2014 alla direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle iniziative integrate per l’inserimento nel lavoro e l’inclusione attiva delle persone con disabilità», ribadisce, all’art. 8, comma 3, che rimangono nella competenza del Ministero del lavoro: la gestione e il monitoraggio del fondo disabili, ex art. 13, l. n. 68/1999; la relazione biennale al Parlamento,

ex art. 21, l. n. 68/1999; la definizione delle linee-guida in materia di collocamento mirato dei

disabili, ex art. 1, d.lgs. n. 151/2015; ed infine, la realizzazione in raccordo con l’Anpal della banca dati sul collocamento mirato, ex art. 9, comma 6-bis, l. n. 68/1999.

continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all’art. 118 della l. n. 388/2000, nonché dai fondi bilaterali di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003197, nonché la definizione delle linee guida per l’accreditamento degli enti di formazione, previa intesa siglata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PATB198. Una ricognizione delle competenze ministeriali in materia è stata effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 4, comma 9, d.lgs. n. 150/2015, attualmente in bozza199.

Funzioni di verifica, vigilanza e monitoraggio

Necessario precipitato della prima funzione sono quelle di verifica e di vigilanza sull’Anpal200

, nonché sul rispetto dei LEP che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oltre che di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro201. Funzionale alla garanzia dei LEP è la stipula da parte del Ministero del lavoro di una convenzione con ogni singola Regione e le PATB, finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio di pertinenza, sulla base dei criteri direttivi fissati dal d.lgs. n. 150/2015202 (infra).

197 Si veda l’art. 3, comma 3, lett. c, del d.lgs. n. 150/2015.

198 Si veda l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 150/2015.

199 L’art. 8, comma 2, della bozza del decreto Anpal prevede che restano attribuite al Ministero

del lavoro le funzioni già spettanti alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, quali: vigilanza e controllo sugli enti nazionali di formazione professionale; promozione e coordinamento delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all’integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali, ex art. 118, l. n. 388/2000, e dei fondi bilaterali, ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 276/2003; attività di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali, ex d.lgs. n. 206/2007; relazioni con organismi internazionali; ripartizione dei fondi destinati alle politiche formative, in attuazione della l. n. 183/2011 e dell’art. 68, comma 4, della l n. 144/1999; attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS); definizione dei LEP in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze, oltre che di alternanza scuola-lavoro.

200

Sulla costituzione e sul funzionamento dell’Agenzia interviene in vario modo il Ministero

del lavoro. Sul punto si veda A. ALAIMO, L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del

Lavoro (ANPAL), cit.; adde B. BERTARINI,L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro: prime osservazioni, in LPA, 2015, 367 ss.

201 Si vedano gli artt. 3, comma 1, 13, comma 6, 14, comma 3, e 16, comma 2, del d.lgs. n.

150/2015.

Le funzioni in cooperazione con l’Anpal

Residuano, per completare la mappatura delle competenze attribuite al Ministero del lavoro, quelle da esercitare in cooperazione con l’Anpal in tema di Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Siupol)203 e di Sistema informativo della formazione professionale (Sifop)204. La centralità del ruolo del Ministero del lavoro emerge con tutta evidenza dalle funzioni ad esso assegnate, innanzi passate in rassegna, che combinate con quelle attribuite all’Anpal, danno ulteriore conferma del modello di gestione del mercato del lavoro di accentramento partecipato al quale il Jobs Act affida la realizzazione degli obiettivi ai quali punta la riforma.

Nel documento Lo jus variandi (pagine 141-144)

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